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Domande&Risposte - Giustizia


Il D.P.R. 503/96 "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici", in particolare all'art. 13, stabilisce che all'interno degli edifici pubblici deve essere garantito un livello di accessibilità degli spazi interni tale da consentire la fruizione dell'edificio sia al pubblico che al personale in servizio, così come stabilito anche in precedenza all'art. 3 del Decreto del Ministro dei lavori 14 giugno 1989 n. 236. Nel caso di edifici soggetti al vincolo storico, di cui all'art. 1 della Legge 1497/1939 e all'art. 2 del Decreto Ministeriale 1089/1939, qualora l'adeguamento dell'edificio costituisca pregiudizio per valori storici ed estetici del bene tutelato, il soddisfacimento del requisito di accessibilità è realizzato attraverso opere provvisionali o in subordine con attrezzature d'ausilio e apparecchiature mobili non stabilmente ancorate alle strutture edilizie.

L'art. 19 della legge 241 del 1990 in materia di semplificazione dei procedimenti amministrativi prevede che le domande per le iscrizioni in albi sono sostituite da una dichiarazione dell'interessato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste. L'amministrazione competente può richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità soltanto qualora non siano attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

Il Sito della polizia di stato offre tutte le informazioni utili sui Centri di permanenza temporanea, descrivendo anche i diritti e i doveri degli stranieri durante il periodo di permanenza nel centro.

La legge 30 luglio n. 189  "Modifiche alla normativa in materia di immigrazione e asilo", detta anche Legge Bossi - Fini, è disponibile in versione integrale sul sito del Parlamento italiano.

No, il T.U. sull’immigrazione non contempla la convertibilità del permesso di soggiorno rilasciato per motivi di cure mediche e gravidanza in permesso di soggiorno per motivi familiari. Tuttavia, tale convertibilità è ammessa limitatamente al caso in cui la straniera sia coniugata con un cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia, purché il permesso di soggiorno per gravidanza non sia scaduto da più di un anno e il coniuge sia in possesso dei requisiti previsti per il ricongiungimento familiare.

A partire dal 12 gennaio 2009, è obbligatorio ottenere un'autorizzazione ESTA (Electronic System for Travel Authorization) per potersi recare negli Stati Uniti nell’ambito del programma "Viaggio senza Visto" (Visa Waiver Program). L'autorizzazione va ottenuta prima di salire a bordo del mezzo di trasporto, aereo o navale, in rotta verso gli Stati Uniti. I cittadini o nativi di paesi aventi diritto a partecipare al programma "Viaggio senza Visto" possono già da tempo richiedere un’autorizzazione anticipata a visitare gli Stati Uniti nell’ambito del Programma Viaggio senza Visto accedendo tramite Internet al Sistema Elettronico per l’Autorizzazione al Viaggio (ESTA -Electronic System for Travel Authorization).
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell'Ambasciata americana.

Sì, così come chiarito dalla circolare del Ministero dell’Interno n° 1368 del 22.03.2007, la sussistenza dell’importo reddituale minimo può essere accertata anche in via preventiva, tenendo conto delle retribuzioni che saranno percepite dal richiedente nel corso dell’anno, previa autocertificazione dallo stesso resa ai sensi della normativa vigente.

Il sito dell'Ambasciata degli Stati Uniti d'America rilascia tutte le informazioni utili riguardanti il visto.

Non è consentito il subentro di un datore di lavoro ad un altro nelle more del rilascio del nulla osta e comunque prima dell’ingresso dello straniero in Italia, pertanto, ove il datore di lavoro non sia più interessato all’assunzione, la procedura si arresta ed il nulla osta al lavoro eventualmente già rilasciato, e non ancora utilizzato, viene revocato. Tuttavia, la circolare del 07.07.2006 precisa che, nei soli casi di decesso del datore di lavoro o cessazione dell’azienda, è consentito il subentro nell’assunzione da parte di un familiare del defunto o da parte della nuova azienda che abbia rilevato quella cessata.
Maggiori informazioni sul sito del Ministero dell'interno.

Ai sensi dell’art. 6 D. Lgs. 286/1998, il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio e formazione può essere convertito, comunque prima della sua scadenza, previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, nell’ambito delle quote stabilite dal decreto flussi per l’anno corrente.
Maggiori informazioni in proposito sul sito del Ministeri dell'interno.

E' necessario rivolgersi presso il notaio davanti al quale è stato stipulato l'atto. I notai conservano gli atti nel proprio studio fino a quando non cessano dall'attività o non si trasferiscono in altro distretto notarile.
Gli atti dei notai cessati dall'esercizio della funzione notarile e quelli dei notai che si sono trasferiti nella sede di un altro distretto sono conservati negli Archivi Notarili. Il distretto notarile è l'ambito territoriale entro il quale il notaio può esercitare le proprie funzioni: attualmente, i distretti sono 94 ed ognuno di essi comprende un determinato numero di sedi alle quali vengono assegnati i notai. La copia dell'atto notarile può essere richiesta presso la sede dell'Archivio per corrispondenza, a mezzo fax o in via telematica, tramite l'apposita procedura.
Il rilascio della copia è subordinato pertanto al pagamento del costo della ricerca dell'atto e della copia e al rimborso delle eventuali spese di spedizione. Il richiedente che voglia richiedere la copia per corrispondenza, a mezzo fax o in via telematica, deve preliminarmente contattare l'Archivio per conoscere il costo della copia.
Maggiori informazioni sul sito del Ministero della giustizia.

E' possibile adottare un minore italiano, quando la sua famiglia d'origine non è in grado di provvedere alla sua crescita ed alla sua educazione, non per cause legate alla sola condizione di indigenza. I minori, per i quali sia accertata la situazione di abbandono, vengono dichiarati in stato di adottabilità dal Tribunale per i minorenni.
Accertato che il minore è in stato di abbandono, inizia la procedura adozionale che ha come obiettivo quello di individuare la coppia genitoriale (tra quelle che hanno presentato domanda di adozione) che meglio possa rispondere alle esigenze del minore. Al termine del procedimento dichiarativo di adozione, l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti e riceve uno status giuridico stabile e definitivo di figlio a tutti gli effetti del nuovo nucleo familiare.
Il riferimento normativo è l'articolo 1, comma 1, della Legge 4 maggio 1983 n. 184 "Diritto del minore ad una famiglia" - così come modificata dalla Legge 28 marzo 2001 n. 149 - che recita: "Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia".
Maggiori informaizoni sul sito del Ministero della Giustizia.

L'art.6 della Legge n. 184 del 1983 stabilisce che l'adozione nazionale è consentita ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, o per un numero inferiore di anni se i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, e ciò sia accertato dal Tribunale per i minorenni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto.
L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando, con la possibilità di deroga in caso di danno grave per il minore. Non è preclusa l'adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni.
Maggiori informazioni sul sito del Ministero della Giustizia.

I coniugi, con i requisiti previsti dalla legge, possono presentare domanda di adozione nazionale al Tribunale per i minorenni, specificando se sussiste la disponibilità ad adottare più fratelli ovvero minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'art. 3, comma 1, della Legge 5 febbraio 1992 n.104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate.
La domanda di disponibilità all'adozione, in carta semplice, corredata dei documenti che consentono di confermare il possesso dei requisiti richiesti, ha validità tre anni e, allo scadere del termine, può essere rinnovata, ripresentando la documentazione per comprovare la permanenza dei requisiti richiesti.
Possono essere presentate più domande anche successive a più Tribunali per i minorenni, purché in ogni caso se ne dia comunicazione a tutti i tribunali precedentemente aditi. Successivamente il Tribunale procede agli accertamenti sulla capacità della coppia ed eventualmente all'affidamento preadottivo. Decorso un anno dall'affidamento, con possibilità di proroga di un anno, il tribunale, se ricorrono tutte le condizioni, pronuncia l'adozione con la dichiarazione di adozione.
Indicazioni dal Ministero della Giustizia.

Il Tribunale per i minorenni, ricevuta la domanda di adozione nazionale da parte dei coniugi con i requisiti di legge, dispone l'esecuzione di indagini volte ad accertare la capacità di educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare dei richiedenti, i motivi della domanda. Tali indagini possono essere effettuate ricorrendo ai servizi socio-assistenziali degli enti locali, alle competenti professionalità delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere. Tali indagini dovranno essere avviate e concluse entro 120 giorni, prorogabili per non più di una volta.
L'ordinamento dà ampia libertà organizzatoria ai singoli tribunali, pertanto potranno essere svolti colloqui con il giudice minorile togato od onorario o con equìpe di specialisti o essere richieste diverse formalità nella presentazione delle domande. In ogni momento devono essere fornite ai coniugi, su richiesta, informazioni sullo stato del procedimento.
Successivamente il Tribunale procede eventualmente all'affidamento preadottivo. Decorso un anno dall'affidamento, con possibilità di proroga di un anno, il tribunale, se ricorrono tutte le condizioni, pronuncia l'adozione con la dichiarazione di adozione.
Ulteriori informazioni sul sito del Ministero della Giustizia.

L'affidamento preadottivo avviene a seguito della presentazione della domanda di adozione nazionale da parte di una coppia di coniugi al Tribunale per i minorenni e degli accertamenti sulla capacità della coppia da parte del Tribunale stesso. Successivamente il Tribunale per i minorenni, sulla base delle indagini effettuate, sceglie tra le coppie che hanno presentato domanda, quella più idonea per il minore. Il provvedimento di affidamento preadottivo è disposto con ordinanza, sentiti il Pubblico Ministero, gli ascendenti dei richiedenti ove esistano, il minore che abbia compiuto gli anni dodici ed in alcuni casi anche il minore di età inferiore.
Nel corso dell'affidamento sarà svolta dal tribunale un'attività non solo di controllo ma anche di sostegno. Decorso un anno dall'affidamento, con possibilità di proroga di un anno, il tribunale, se ricorrono tutte le condizioni, pronuncia l'adozione, tramite la dichiarazione di adozione.
L'affidamento preadottivo può essere revocato in presenza di gravi difficoltà.
Maggiori indicazioni sul sito del Ministero della Giustizia

Decorso un anno dall'affidamento preadottivo, con possibilità di proroga di un anno, il Tribunale per i minorenni, se ricorrono tutte le condizioni, pronuncia l'adozione nazionale tramite la dichiarazione di adozione. Con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato con la famiglia di origine. L'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti ed il loro cognome.
Maggiori indicazioni sul sito del Ministero della Giustizia

L'indagine viene avviata dopo la presentazione della dichiarazione di disponibilità alla adozione internazionale da parte dei genitori al Tribunale per i minorenni e la tramissione da parte del giudice minorile della documentazione relativa alla coppia aspirante ai servizi degli Enti locali. I servizi hanno il compito di conoscere la coppia e di valutarne le potenzialità genitoriali, raccogliendo informazioni sulla loro storia personale, familiare e sociale. Attraverso l'indagine i servizi devono cercare di sondare la capacità dei coniugi di prendersi cura di un minore, l'apertura di entrambi all'adozione, la loro situazione socio-economica.
Il lavoro dei servizi è volto alla stesura di una relazione da inviare al Tribunale, che fornirà al giudice gli elementi di valutazione sulla richiesta della coppia.
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito della Commissione per le Adozioni Internazionali.

Dopo la presentazione della dichiarazione di disponibilità alla adozione internazionale da parte dei genitori al Tribunale per i minorenni e la tramissione da parte del giudice minorile della documentazione relativa alla coppia aspirante ai servizi degli Enti locali per l'indagine ad essi spettante, il Tribunale convoca i coniugi e può, se lo ritiene opportuno, disporre ulteriori approfondimenti. A questo punto il giudice decide se rilasciare un decreto di idoneità o se emettere invece un decreto attestante l'insussistenza dei requisiti all adozione. E' chiaro che il Tribunale prende la decisione con riferimento agli accertamenti compiuti dai servizi, che costituiscono la base per la valutazione dell'idoneità.
Il decreto di idoneità può contenere anche, nell'interesse del minore, ogni elemento utile a completare il quadro delle caratteristiche della coppia, per favorire l incontro con lo specifico bambino, o con più bambini, da adottare.
Una volta rilasciato, il decreto viene inviato alla Commissione per le adozioni internazionali e all'ente autorizzato, se è già stato scelto dai coniugi.
Maggiori informazioni sono sisponibili su sito della Commissione per le Adozioni Internazionali

Si tratta della fase più delicata e importante dell'intera procedura di adozione internazionale. In questa fase l'ente autorizzato al quale i coniugi si sono rivolti si fa carico della procedura di adozione nel paese straniero scelto. L'ente, una volta ricevuta dall'autorità straniera la proposta di incontro con il bambino da adottare, ne informa gli aspiranti genitori adottivi e, avutone il consenso, li assiste svolgendo tutte le pratiche necessarie.
Se gli incontri della coppia con il bambino si concludono con un parere positivo anche da parte delle autorità del paese straniero, l'ente trasmette gli atti e le relazioni sull'abbinamento adottando-adottanti alla Commissione per le adozioni internazionali in Italia, attestando la sussistenza dei requisiti previsti dalla Convenzione de L'Aja all'articolo 4. Mentre se invece gli incontri non si dovessero concludere positivamente, l'ente ne prende atto e ne informa la Commissione italiana, relazionando anche sui motivi in base ai quali l'abbinamento non si è rivelato rispondente all'interesse del minore. Notizia questa indispensabile per eventuali abbinamenti successivi.
In fine l'ente autorizzato deve trasmettere tutta la documentazione riferita al bambino, insieme al provvedimento del giudice straniero, alla Commissione per le adozioni internazionali in Italia, che ne cura la conservazione.

Una volta ricevuta dall'ente autorizzato la documentazione sull'incontro avvenuto all'estero e sul consenso a questo prestato dai coniugi, la Commissione per le adozioni internazionali autorizza l'ingresso e la permanenza del minore adottato in Italia, dopo aver certificato che l'adozione internazionale sia conforme alle disposizione della Convenzione de L'Aja.

Dopo che il bambino è entrato in Italia, e sia trascorso l'eventuale periodo di affidamento preadottivo, la procedura si conclude con l'ordine, da parte del Tribunale per i minorenni, di trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile. Competente a questa trascrizione è il Tribunale per i minorenni del luogo di residenza dei genitori nel momento del loro ingresso in Italia con il minore (anche se diverso da quello che ha pronunciato prima il decreto di idoneità).
Con la trascrizione il minore diventa definitivamente un cittadino italiano e un membro a tutti gli effetti della nuova famiglia.
Maggiori informazioni sul sito della Commissione per le Adozioni Internazionali.

Le informazioni relative ai punti di accesso per i servizi telematici della Giustizia Civile, sono dispnibili sul sito web dedicato a cura della Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati (area civile) del Ministero della Giustizia.
I Servizi telematici della Giustizia Civile consistono nella realizzazione di un insieme di applicazioni informatiche e infrastrutture tecnologiche che renda accessibile via web il sistema informatico civile, sia per il deposito di atti che per attività di consultazione dello stato delle cause e del fascicolo elettronico. Inoltre è prevista anche la trasmissione per via telematica di comunicazioni, notifiche e copie di atti dagli uffici giudiziari ai soggetti coinvolti.

E’ possibile fare richiesta per diventare amministratore di sostegno. L'amministratore di sostegno è una figura istituita per quelle persone che, per effetto di un'infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di dover provvedere ai propri interessi.
La persona interessata può, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, presentare la richiesta al giudice tutelare della propria zona di residenza o anche domicilio ed entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta. Il giudice provvederà alla nomina dell'amministratore, il suo decreto diventa immediatamente esecutivo.
Per approfondimenti sulle modalità di richiesta e nomina di amministratore di sostegno consultare il sito SuperAbile - Inail

Se il bene oggetto della vendita ricade in regime di comunione dei beni tra coniugi, questi dovranno firmare entrambi la dichiarazione di vendita, anche se il loro nome non compare sul certificato di proprietà.

L'esclusiva proprieta' è attribuibile solamente se l'avesse acquistata nell'ipotesi descritta nell'art. 179, lettera f) del codice civile.

Inoltre, nel caso di automobili e quindi beni mobili registrati, non si applica solo la lettera f), ma anche l'ulteriore parte della norma, cioè l'ultimo comma.
Ne consegue che per aversi acquisto in proprietà esclusiva ci vogliono due requisiti:
- dichiarazione del coniuge che acquista che l'acquisto è effettuato con denaro proprio e/o proveniente da scambio di beni suoi;
- dichiarazione dell'altro coniuge, che partecipi all'atto, di conferma di questa provenienza.

Il processo telematico  per ora è previsto unicamente  per il processo civile (ai sensi del D.P.R. n. 123/2001), e consentirà agli avvocati di consultare telematicamente il fascicolo di cancelleria, di depositare memorie e documenti senza doversi recare presso il tribunale, di avvalersi delle nuove tecnologie per notificare gli atti alle controparti, nonché di accedere alle banche dati dei singoli uffici giudiziari per la consultazione delle sentenze emesse.

Il progetto consiste nella realizzazione di un insieme di applicazioni informatiche e infrastrutture tecnologiche che renda accessibile via web il sistema informatico civile, sia per il deposito di atti che per attività di consultazione dello stato delle cause e del fascicolo elettronico; inoltre è prevista anche la trasmissione per via telematica di comunicazioni, notifiche e copie di atti dagli uffici giudiziari ai soggetti coinvolti.

Ulteriori informazioni sul sito del Ministero della Giustizia e sul portale ad hoc.

In base all'art. 8, comma 1, lettera i, del D.lgs n. 545 del 1992, nel testo novellato dalla Legge n. 449 del 1997, in vigore dal 1° gennaio 1998, non possono essere componenti delle Commissioni tributarie, finchè permangono in attività di servizio o nell'esercizio delle rispettive funzioni o attività professionali, "Coloro che esercitano in qualsiasi forma la consulenza tributaria ovvero l'assistenza o la rappresentanza dei contribuenti nei rapporti con l'amministrazione finanziara o nelle controversie di carattere tributario".

Tali disposizioni non soltanto prevedono l'incompatibilità con qualsiasi forma di consulenza tributaria ma anche la mera tenuta in custodia di scritture contabili. Pertanto, ad oggi, non sono previste forme di incompatibilità con la carica di Pubblico Ministero.