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Domande&Risposte - Istruzione e formazione


Può accedere agli Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado per il conseguimento di Diploma Professionale come “Candidato Esterno” e documentare di aver svolto esperienze di formazione professionale o lavorative coerenti, per durata e contenuto, con quelle previste dall'ordinamento del tipo di istituto nel quale svolgono l'esame. Le esperienze di formazione o lavorative sono riferite allo specifico indirizzo dell'istituto; in particolare, l'esperienza lavorativa deve consistere in un'attività caratterizzata da contenuti non esclusivamente esecutivi.
Questo è quanto dispone è l’Ordinanza Ministeriale n. 40 Prot. N. 3744 del 2009 “Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2008/2009.”

Può contattare l'Accademia nazionale della danza di Roma. All'Accademia Nazionale di Danza è stato riconosciuto il livello universitario, ed è l'unica Istituzione Statale di danza in Italia che rilascia diplomi accademici di 1° e 2° livello (Legge 508/99).
Accademia Nazionale di Danza
Istituto di Alta Cultura
Largo Arrigo VII 5 00153 Roma
Tel: 065717621
Fax: 065780994
e-mail: direzione@accademianazionaledanza.it

 

L'obbligo scolastico si assolve anche attraverso i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale istituiti presso strutture formative accreditate dalle Regioni, come previsto dalla Legge n.296 del 27.12.06 art.1 comma 622 e 624.
Tali strutture devono essere inserite in un apposito elenco predisposto con decreto del Ministero della pubblica istruzione. Il decreto ministeriale 29 11.07 introduce nuovi criteri per l'accreditamento delle strutture formative da parte delle Regioni per assicurare l'acquisizione delle competenze previste dal Regolamento sull'obbligo di istruzione (D.M.n.139 22.8.07).

 

Per i primi due anni di scuola secondaria superiore resta ferma la gratuità come indicato nella legge 27 dicembre 2006 n.296 art.1 comma 622. In particolare poi per l'anno scolastico 2009-10 è previsto l'esonero dal pagamento delle tasse anche per il terzo anno. Sul sito del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca è presente la tabella che da conto del limite di reddito per l'esonero dalle tasse per gli anni successivi.

 

Il sito Scuola in biblioteca è dedicato agli operatori ed agli utenti delle biblioteche scolastiche. Nel sito è presente il link al Catalogo Collettivo delle Biblioteche Scolastiche Italiane.

L'obbligo scolastico arriva fino a 16 anni.
Con la legge 27 dicembre 2006, n. 296 art 1 comma 622, è stato innalzato a dieci anni l'obbligo di istruzione a decorrere dall'anno scolastico 2007/ 2008. Dopo il conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo, il nuovo obbligo scolastico prevede la frequenza dei primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore.

 

In via preliminare si deve tenere presente che l’istituto della equipollenza è applicabile soltanto ai titoli dell’istruzione professionale e dell’istruzione tecnica di analogo indirizzo, ai sensi dell’art.15, comma 8, del D.P.R. 23.07.1998,n.323.

In relazione al quesito specifico un parere del MIUR precisa, anche sulla base della valutazione espressa dalla Commissione ministeriale, incaricata di individuare le analogie tra gli indirizzi dei corsi di studio di istruzione professionale e tecnica, propedeutici al conseguimento dei titoli terminali, che iI diploma di “Perito aziendale e corrispondente in lingue estere” non può essere considerato equipollente al diploma di “Ragioniere e perito commerciale”, essendo entrambi appartenenti al medesimo ordine di studi (ordine tecnico).

Trattasi, infatti, di titoli di studio terminali con validità giuridica propria, in quanto diversi sono i corsi  di studio propedeutici al conseguimento  dei predetti titoli.

Lo stesso parere precisa che l’elencazione dei diplomi di maturità riportati nella tabella H, allegata al DPR n. 253 del 19-3-1970, non attiene alla equipollenza tra titoli di studio, in quanto la predetta tabella stabilisce la validità dei titoli conseguiti presso gli istituti professionali, che non abbiano corrispondente indirizzo nell’istruzione tecnica, ai fini della ammissione alle carriere di concetto nelle pubbliche amministrazioni (vedi art. 3 legge 27-10-1969,n. 754).

 

I corsi della Scuola di specializzazione per l’insegnamento secondario sono stati sospesi ai sensi del comma 4 ter., art. 64 della Legge 133 del 6 agosto 2008. Non sono stati ancora definiti percorsi alternativi per il conseguimento dell’abilitazione.
Per avere maggiori informazioni consultare il sito: MIUR - reclutamento docenti

I contributi scolastici sono deliberati dai Consigli di Istituto. Il comma 622 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), intervenendo nuovamente sul tema dell’obbligo di istruzione, della durata di dieci anni e del suo innalzamento, ha tra l’altro stabilito che “resta fermo il regime di gratuità ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226”.
In ragione dei principi di obbligatorietà e di gratuità , non è dunque consentito imporre tasse o richiedere contributi obbligatori alle famiglie di qualsiasi genere o natura per l’espletamento delle attività curriculari e di quelle connesse all’assolvimento dell’obbligo scolastico (fotocopie, materiale didattico o altro) fatti salvi i rimborsi delle spese sostenute per conto delle famiglie medesime (quali ad es: assicurazione individuale degli studenti per RC e infortuni, libretto delle assenze, gite scolastiche, ect). Eventuali contributi per l’arricchimento dell’offerta culturale e formativa degli alunni possono dunque essere versati dalle famiglie solo ed esclusivamente su base volontaria.
per avere maggiori informazioni consulatre il sito:MIUR - contributo scolastico

Può visionare l'elenco delle scuole italiane all'estero sul sito del Ministero degli affari esteri.

Sul sito del Ministero della pubblica istruzione trova una pagina con l'elenco di tutti gli Uffici Scolastici Povinciali del Paese.
Per avere maggiori informazioni consultare il Sito:Elenco Uffici scolastici provinciali o CSA

L’Archivio Centrale dello Stato (ACS) ha il compito di conservare e valorizzare, sotto il profilo culturale, i documenti di rilevanza storica non più necessari ai fini amministrativi, prodotti dagli organi centrali dello Stato (Presidenza del consiglio dei ministri, Ministeri, organi consultivi e giurisdizionali), a eccezione dei complessi documentari della Presidenza della Repubblica, del Parlamento, del Ministero degli affari esteri e di quello della difesa, che vengono, invece, conservati dagli stessi organi produttori nei propri archivi storici. Dalla home page del sito è possibile conoscere le principali informazioni relative a: patrimonio, recapiti, orari e servizi al pubblico.

Se l'assenza supera i 30 giorni può usufruire di due programmi d'intervento attivati dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca: scuola in ospedale e istruzione domiciliare. Ulteriori informazioni sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e sul sito Scuola in ospedale.

Sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è presente una pagina dedicata ai Debiti formativi nella quale è indicato il termine (il 31 agosto come ultimo appello e comunque prima che inizi l’anno scolastico).

La pagina "Reclutamento personale della scuola per l'estero", del portale del Ministero degli Affari esteri,indica i requisiti e le modalità per insegnare all'estero consentendo l'accesso a sezioni dedicate a: mobilità, nomine, graduatorie, accertamento linguistico, dirigenza, supplenze, esami di Stato.
Per avere maggiori informazioni consulatre il sito:Reclutamento personale della scuola per l'estero

L'art. 17 della Legge 28 gennaio 2009, n. 2 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale" prevede che "i redditi di lavoro dipendente o autonomo dei docenti e dei ricercatori, che in possesso di titolo di studio universitario o equiparato, siano non occasionalmente residenti all'estero e abbiano svolto documentata attivita' di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o universita' per almeno due anni continuativi, che dalla data di entrata in vigore del presente decreto o in uno dei cinque anni solari successivi vengono a svolgere la loro attivita' in Italia, e che conseguentemente divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, sono imponibili solo per il 10 per cento, ai fini delle imposte dirette, e non concorrono alla formazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. L'incentivo di cui al presente comma si applica, a decorrere dal 1° gennaio 2009, nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei due periodi di imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.

Condizione indispensabile per insegnare nella Regione Autonoma Valle d'Aosta è superare l'esame di lingua francese che si tiene generalemente nel mese di settembre , il cui bando sarà disponibile presso la Regione da fine maggio/inizi giugno.
Una volta superto tale esame l'insegnante dovrà attendere l'emanazione del contratto di mobilità della Regione Valle D'Aosta (in genere esce pochi giorni dopo quello nazionale ed è tendenzialmente similare) e fare domanda di trasferimento per l'anno scolastico successivo.
Per averemaggioronformazioni consultare il sito: http://www.regione.vda.it/istruzione/default_i.asp

I ragazzi con cittadinanza non italiana, anche se in posizione non regolare, hanno diritto all'istruzione alle stesse condizioni degli alunni italiani.
Allo stesso modo hanno l'obbligo di iscriversi e frequentare le scuole statali o paritarie e hanno, pertanto, il dovere di conformarsi in tutto alle disposizioni nazionali in materia di istruzione.
La loro iscrizione a scuola può avvenire in qualsiasi momento dell'anno scolastico.
L'art. 45 del Regolamento sull'immigrazione (DPR 394/1999) fornisce criteri e indicazioni per l'iscrizione e l'inserimento degli alunni con cittadinanza non italiana, rimettendo al Consiglio di Circolo/Istituto e al Collegio dei docenti la responsabilità per un corretto inserimento che tenga conto dell'età, dei livelli di competenze e della scolarizzazione pregressa dell'alunno straniero. Ulteriori informazioni sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

 

Sì,  è possibile per chi ha già compiuto 16 anni conseguire il titolo conclusivo del I ciclo presso i centri provinciali per l'istruzione degli adulti di cui alla Legge 27/12/06 n. 296 art.1 comma 632 e comunque sino alla completa attuazione di quanto previsto dalla suddetta legge,  gli interventi possono essere realizzati presso i centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti (D.M. n. 139 del 22/8/2007 art.3).

La Documentazione richiesta per l'equipollenza del Dottorato di Ricerca conseguito all'estero ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. 382/80:
La Domanda dev’essere redatta in carta in carta legalizzata con marca € 14,62 corredata da:
 a) certificato di nascita o autocertificazione;
 b) certificato di cittadinanza o autocertificazione;
 c) copia del diploma di laurea italiano o titolo estero riconosciuto equipollente;
 d) titolo di studio conseguito all'estero tradotto, legalizzato e munito della dichiarazione di valore da parte della rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero competente per territorio nella quale sia chiaramente indicata la durata legale minima di tre anni del corso di dottorato frequentato;
 e) tesi o lavoro scientifico con il quale si è conseguito il titolo unitamente al curriculum studiorum;
 f) eventuali attestati del tutor o del responsabile del corso e quanto si reputi utile ai fini di una più compiuta valutazione da parte del CUN che, per legge, deve esprimersi sulla equipollenza richiesta;
 g) una marca da bollo da Euro 14,62 da apporre sull'eventuale decreto di equipollenza.
Il corso di dottorato frequentato deve avere durata legale minima di tre anni.
La domanda deve essere indirizzata a:
Uff. IX – Direzione Generale per l’Università
MIUR
P.zza Kennedy, 20
00144   ROMA
Ulteriori informazioni sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

In ciascun capoluogo di regione ha sede l'ufficio scolastico regionale (USR) di livello dirigenziale generale che costituisce un autonomo centro di responsabilità amministrativa, al quale sono assegnate tutte le funzioni già spettanti agli uffici periferici dell'amministrazione della pubblica istruzione, fatte salve le competenze riconosciute alle istituzioni scolastiche autonome a norma delle disposizioni vigenti.
L'Ufficio Scolastico regionale svolge le sue funzioni in raccordo con il Dipartimento per l'istruzione ed ha il compito di:
- pianificare attività di supporto alle istituzioni scolastiche autonome
- sviluppare rapporti con la Regione e gli Enti Locali per costruire l'offerta formativa integrata
- coordinare la distribuzione delle risorse finanziarie e del personale a livello regionale
- coordinare il monitoraggio e la valutazione delle risorse sul territorio.
Ciascun ufficio scolastico regionale si articola per funzioni e sul territorio; a tale fine operano a livello provinciale e/o subprovinciale, i Centri Servizi Amministrativi (CSA). Ulteriori informazioni sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

 

Il Piano dell'offerta formativa è la carta d'identità della scuola: in esso vengono illustrate le linee distintive dell'istituto, l'ispirazione culturale-pedagogica che lo muove, la progettazione curricolare, extracurricolare, didattica ed organizzativa delle sue attività.
L'autonomia delle scuole si esprime nel POF attraverso la descrizione:
- delle discipline e delle attività liberamente scelte della quota di curricolo loro riservata;
- delle possibilità di opzione offerte agli studenti e alle famiglie;
- delle discipline e attività aggiuntive nella quota facoltativa del curricolo;
- delle azioni di continuità, orientamento, sostegno e recupero corrispondenti alle esigenze - degli alunni concretamente rilevate;
- dell'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività;
- dell'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi; - delle modalità e dei criteri per la valutazione degli alunni e per il riconoscimento dei crediti;
- dell'organizzazione adottata per la realizzazione degli obiettivi generali e specifici  dell'azione didattica;
- dei progetti di ricerca e sperimentazione.
Ulteriori informazioni sul sito del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca.

La legge 53 del 2000 consente ai lavoratori di ottenere il “congedo per la formazione” fino ad un massimo di 11 mesi (tutti insieme o frazionati) per acquisire un titolo di studio.
Possono ottenere il congedo solo i dipendenti a tempo indeterminato con 5 anni di anzianità nello stesso posto di lavoro.
Il datore di lavoro può anche non concedere il congedo, oppure può chiedere al lavoratore di ritardarlo. Ma solo per esigenze organizzative comprovate. Nei contratti collettivi nazionali di lavoro vengono specificate tutte le ipotesi di diniego e di differimento che il datore di lavoro può avanzare.
La richiesta di congedo deve essere fatta con almeno un mese di preavviso a meno che il contratto di lavoro non preveda un tempo superiore. Durante il congedo, si conserva il posto di lavoro ma non si percepisce lo stipendio. Tuttavia, può essere ottenuto l’anticipo della liquidazione maturata fino a quel momento, che viene corrisposto unitamente allo stipendio dell’ultimo mese lavorativo prima dell’inizio del congedo.
Ai fini pensionistici si può riscattare il periodo di congedo pagando i contributi relativi, oppure si può restare al lavoro per il periodo corrispondente anche in deroga al limite di pensionamento obbligatorio. Ulteriori informazioni sul sito Eformazionecontinua.

 

Le Istituzioni pubbliche prevedono sostegni specifici per favorire la partecipazione dei lavoratori alla formazione continua. Infatti, indipendentemente dalle iniziative formative promosse dai datori di lavoro per i propri lavoratori, ogni lavoratore può partecipare autonomamente ad iniziative di formazione continua da lui liberamente scelte. Periodicamente la Regione o le Province mettono a disposizione dei lavoratori che ne fanno richiesta dei buoni (detti “voucher”) di importo variabile per il pagamento dell’iniziativa formativa scelta dal lavoratore. Il voucher può finanziare unicamente i costi di iscrizione con esclusione di eventuali ulteriori spese quali viaggio, vitto e alloggio. Come accennato, il voucher non può essere ottenuto in qualsiasi momento ma periodicamente: in genere una volta l’anno, la Regione o le Province emanano un Avviso pubblico per raccogliere le domande dei lavoratori. Quindi, è necessario tenere d’occhio le iniziative della Provincia di residenza e della Regione. Si possono scegliere sia le iniziative di formazione che riguardano il proprio lavoro attuale sia quelle che consentono di migliorare la propria posizione o di cambiare lavoro. I corsi scelti individualmente vanno seguiti fuori dall’orario di lavoro oppure usufruendo, nei casi previsti, delle 150 ore di permesso per studio. Ai voucher possono accedere non solo i lavoratori con contratto a tempo indeterminato ma anche altre tipologie di lavoratori (come i collaboratori a progetto, gli stagionali, i soci di cooperative a libro paga, gli apprendisti e le persone poste in mobilità o cassa integrazione, ecc).
Le istituzioni private inoltre prevedono forme autogestite di finanziamento della formazione continua, sottoposte al controllo semestrale da parte del Ministero del Lavoro, denominate Fondi Paritetici Nazionali Interprofessionali, istituiti in base all'art.118 della L.388 del 2000. I soci fondatori di questi Fondi sono le organizzazioni nazionali di maggiore rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori a seconda del settore economico di riferimento. Tali Fondi di tipo privato ma a finanziamento di tipo pubblico, finanziano direttamente la formazione continua dei lavoratori dipendenti delle aziende aderenti. Infatti sono proprio le aziende e i lavoratori che finanziano indirettamente questi fondi attraverso il versamento della quota dello 0,30% della propria busta paga all'Inps che provvede al relativo trasferimento ai Fondi che impegnano e spendono queste cifre attraverso avvisi pubblici dedicati ai piani formativi aziendali/settoriali/territoriali/multisettoriali/multiterritoriali/standard/complessi. Attualmente esistono 16 Fondi Paritetici sulla formazione continua. Ulteriori informazioni sul sito Eformazionecontinua.

Presso molti Istituti Scolastici sono stati attivati i Centri Territoriali Permanenti per la formazione degli adulti (CTP) che organizzano attività particolarmente adatte ai lavoratori, specialmente ai lavoratori stranieri residenti in Italia.
I CTP hanno un’offerta di formazione-istruzione molto ricca. Esistono corsi di natura non formale come, per esempio, lingue (dall’inglese all’arabo), informatica, cultura generale e corsi di natura formale che consentono il conseguimento della licenza elementare e media. Inoltre vengono tenuti corsi di lingua italiana per stranieri, dall’alfabetizzazione (in ogni CTP) al perfezionamento (solo in alcuni istituti).
Possono accedere gli adulti e tutti coloro che abbiano compiuto il 15° anno di età. Le iscrizioni sono aperte tutto l’anno e prevedono un minimo contributo che varia per ogni singolo CTP e per ogni corso.
Per quanto riguarda la struttura delle iniziative, si tratta di corsi modulari che si svolgono per lo più in orario serale o pomeridiano e che richiedono un impegno settimanale al massimo bisettimanale che può variare da un’ora a tre ore (per i corsi di licenza media).
Il CTP può rilasciare la licenza elementare e la licenza di scuola media. Esistono sperimentazioni di integrazione con gli Istituti Superiori serali per la realizzazione di percorsi modulari per il raggiungimento del Diploma di scuola superiore. Ulteriori informazioni sul sito Eformazionecontinua.

 

In molti Istituti di Scuola Secondaria Superiore ci sono corsi serali che permettono ai lavoratori di conseguire:
• la licenza elementare;
• la licenza media;
• un diploma di scuola secondaria superiore in diversi indirizzi (tecnici, professionali, artistici).
Le Scuole Superiori, in collaborazione con i Centri Territoriali Permanenti - CTP, offrono percorsi personalizzati concordati con gli studenti che permettono di abbreviare i tempi. Ulteriori informazioni sul sito Eformazionecontinua.

I congedi formativi per il diritto allo studio, introdotti dal contratto nazionale dei metalmeccanici del 1973-74 e poi da tutti gli altri contratti del settore privato e pubblico, consistono nel diritto dei lavoratori di utilizzare 150 ore di tempo lavorativo per la partecipazione a corsi di durata almeno doppia.
Il monte-ore è di natura collettiva, il numero dei lavoratori che possono usufruirne contemporaneamente è definito dalla contrattazione, la finalità prevalente – così come venne definita negli anni 70 – è il conseguimento dei titoli di studio della scuola dell’obbligo. Nel primo decennio di attuazione, sono stati più di un milione i lavoratori, soprattutto delle grandi aziende industriali, che hanno usufruito delle “150 ore” per frequentare corsi di 300-350 ore di recupero della licenza elementare e media. Le organizzazioni sindacali, ottenuto il congedo, contrattarono con il Ministero della Pubblica Istruzione la predisposizione, nella scuola pubblica, di appositi “corsi sperimentali per lavoratori” e giocarono a lungo un ruolo attivo nella loro organizzazione e gestione. Dopo gli anni 80, la “scuola delle 150 ore” è stata sempre meno frequentata da lavoratori in congedo, e sempre più da lavoratori senza congedo (soprattutto delle piccole aziende), disoccupati, casalinghe, immigrati, giovani drop out .
Il congedo collettivo delle 150 ore, sebbene sempre meno utilizzato, ha comunque trovato conferma nei rinnovi contrattuali delle categorie. Recentemente alcuni contratti collettivi nazionali hanno definito la possibilità di utilizzazione parte del monte-ore per attività formative di tipo professionale, nell’ambito dello sviluppo della formazione continua.
Le 150 ore sono oggi utilizzate in maniera diffusa solo nel lavoro pubblico e per lo più per attività formative a scelta individuale. Ulteriori informazioni sul sito Eformazionecontinua.

 

La Libreria Digitale Aperta del sito Innovascuola, permette di consultare  e scaricare Contenuti Didattici Digitali (CDD) gratuiti e visionare i contenuti a pagamento offerti dagli editori abilitati. Il materiale è corredato da una scheda di presentazione che ne illustra i contenuti e le finalità didattiche. Ulteriori informazioni sul sito Innovascuola.

I Crediti formativi E.C.M. sono una misura dell’impegno e del tempo che ogni operatore della Sanità ha dedicato annualmente all’aggiornamento ed al miglioramento del livello qualitativo della propria professionalità. Il credito è riconosciuto in funzione sia della qualità dell’attività formativa che del tempo ad essa dedicato in ragione delle specifiche professionalità.
A titolo esemplificativo, per quanto concerne i medici, una giornata di formazione completamente dedicata alla E.C.M. - ai massimi livelli qualitativi riconosciuti dalla Commissione nazionale - corrisponde a circa a 10 crediti formativi E.C.M. I crediti per il primo quinquennio sono stati fissati in complessivi 120 crediti, con un obbligo progressivo di crediti da 10 per il primo anno fino a 30 per il quinto anno (10-20-30-30-30) con un minimo annuale di almeno il 50% del debito formativo previsto per l’anno e con un massimo annuale del doppio del credito formativo previsto per l’anno.
Il numero dei crediti da conseguire ogni anno e nel quinquennio è uguale per tutte le categorie. Uno stesso evento formativo, diretto a più categorie, può avere attribuito un numero di crediti differente per ciascuna categoria interessata.
I Crediti formativi E.C.M. sono espressi in numeri interi: ogni attività formativa programmata, ossia ogni evento formativo, si vedrà assegnato un numero di Crediti formativi E.C.M. calcolato sulla base di una serie di indicatori appositamente definiti.
Ulteriori informazioni sul sito del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

 

La questione delle compresenze è un fatto che riguarda esclusivamente la scuola primaria.
Non vi sono, pertanto, interventi di alcun genere sugli organici della scuola dell’infanzia che restano confermati nella loro attuale consistenza. Ulteriori informazioni sul sito del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca.

Si, secondo le circolari del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sequano quanto previsto dalla Circolare n. 50 del 20 maggio 2009 e dalla Circolare n. 51 del 20 maggio 2009 i voti in condotta e in educazione fisica sono da considerare nel calcolo della media del sei necessaria per l'ammissione agli esami di Stato di fine ciclo della scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore).
Inoltre tali voti sono da considerare anche nel calcolo della media per l'ammissione all'esame di Stato nelle scuole secondarie di primo grado (scuole medie).

 

La Dichiarazione di valore in loco è un documento ufficiale, scritto in italiano, che dà informazioni su un dato titolo di studio conseguito all'estero e sul suo valore nel Paese che lo ha rilasciato (ufficialità o meno dell'istituzione erogante, requisiti di accesso al relativo corso di studi, durata del corso, ecc.).
Tale Dichiarazione viene emessa dalle Rappresentanze Diplomatiche italiane all'estero (Ambasciate/Consolati) competenti per zona: per competente per zona si intende la Rappresentanza Diplomatica italiana più vicina alla città dell'istituzione che ha rilasciato il titolo straniero.
Tutti i documenti da presentare al fine di ottenere la Dichiarazione di Valore sono da richiedere alla Rappresentanza Diplomatica italiana competente per il rilascio della medesima (Ambasciate/Consolati).
Con una nota integrativa sulla Dichiarazione di valore, è stato chiarito che per quel che riguarda i titoli di studio conseguiti nell’ambito dell’U.E.,alla dichiarazione di valore non può essere riconosciuto un ruolo decisivo e discriminanze.
Infatti, la P.A. ha l’obbligo di motivare le sue decisioni con riguardo ai contenuti formativi del diploma, non semplicemente in relazione ad aspetti estrinseci rispetto alle competenze ed alle abilità professionali attestate dal titolo, quale formalmente è la dichiarazione di valore, ma sulla base di una valutazione sostanziale, mediante l’impiego (da valutarsi caso per caso da parte del responsabile del procedimento) di tutti gli strumenti istruttori normalmente disponibili (inclusa la corrispondenza diretta e/o diplomatica)
La richiesta della dichiarazione di valore, insomma, corrisponde ad una mera prassi, che non esclude il potere-dovere dell’Amministrazione di compiere le proprie autonome valutazioni anche qualora la rappresentanza diplomatica interessata non abbia fornito il riscontro richiesto o l’abbia fornito in termini generici od insufficienti (cfr. Consiglio di Stato sentenza n. 4613 del 4/9/07).

Sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in un'apposita sezione, sono disponibili tabelle e normativa sulle equipollenze tra i titoli accademici italiani ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici; in particolare sono disponibili le equipollenze tra:
1) equipollenze tra titoli accademici del vecchio ordinamento
2) equiparazioni dei diplomi di laurea secondo il vecchio ordinamento alle nuove classi delle lauree specialistiche;
3) corrispondenze tra diplomi di laurea del vecchio ordinamento e classi delle lauree -
 D. Lgs. 9.4.2008 n. 81, art. 32 comma 5. 

Sezione del sito MIUR dedicata alle equipollenze

Il Supplemento al Diploma, anche detto Diploma Supplement, è una particolare certificazione rilasciata secondo un modello che è stato concordato dalle tre principali organizzazioni internazionali di ambito europeo (Consiglio d'Europa, Unesco-Regione Europa, Unione Europea). Non è un altro titolo di studio. I Paesi europei che hanno aderito al cosiddetto "Processo di Bologna" si sono impegnati a emettere, insieme ai propri titoli di istruzione superiore, anche tale documento aggiuntivo.
Il modello europeo del Supplemento al Diploma prevede che esso sia redatto in due o più lingue (quella nazionale del Paese in questione e almeno una lingua straniera molto diffusa, per es. l'inglese), e che dia tutta una serie di informazioni molto dettagliate. Le informazioni sono raggruppate in 8 categorie, che vanno dai dati anagrafici del possessore del titolo di studio, al livello del titolo stesso, il curriculum (elenco delle materie e, possibilmente, i loro principali contenuti), i diritti che attribuisce (utilizzo per studi successivi o nel mercato occupazionale), fino al tipo di istituzione che lo ha conferito, e alla descrizione sintetica del sistema di istruzione superiore a cui esso appartiene.
Il Diploma Supplement ricostruisce in modo analitico, preciso, e trasparente tutto il percorso formativo che si è concluso con un determinato titolo di studio.
Per avere maggiori informazioni consulatre il sito:Info da sito MIUR, Info da sito CIMEA 

Per garantire al lavoratore l'esercizio del diritto allo studioLa legge e i contratti collettivi di riferimento prevedono due tipi di intervento:
1) permessi retribuiti per facilitare la frequenza di corsi finalizzati all'elevazione culturale e professionale del lavoratore;
2) facilitazioni per lavoratori studenti.
I congedi formativi per il diritto allo studio sono stati introdotti dal contratto nazionale dei metalmeccanici del 1973-74 e poi da tutti gli altri contratti del settore privato e pubblico; in particolare quelli per la formazione continua consistono nel diritto dei lavoratori di utilizzare 150 ore di tempo lavorativo per la partecipazione a corsi di durata almeno doppia.
Le fonti,nel nostro ordinamento giuridico, sono: 
a) l‘art. 10 dello Statuto dei lavoratori,
b) Legge 845 del 21 dicembre 1978  laLegge quadro in materia di formazione professionale" che estende tali facilitazioni anche agli studenti frequentanti corsi di formazione professionale presso istituiti pubblici o convenzionati con le regioni,
c) Legge 53 del 8 marzo 2000 "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città". 
Per maggiori informazioni consulare il sito Info su congedi per formazione continua

 

Secondo il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione” Art. 200 - Tasse scolastiche e casi di dispensa- sono dispensati  dalle tasse scolastiche, nonché dall'imposta di bollo, gli alunni e i candidati che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica e rientrino in una delle seguenti categorie:
a) orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti per causa di servizio o di lavoro;
b) figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi, di mutilati o di invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro;
c) ciechi civili.

Il Patto educativo di corresponsabilità previsto dal D.P.R. 235/2007 vuole stabilire in modo sintetico e condiviso l'impegno reciproco dei diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica, studenti e famiglie.
All’atto dell’iscrizione alla scuola secondaria di I grado genitori e studenti firmano il Patto educativo di corresponsabilità, inoltre le scuole, sono tenute a richiamare l’attenzione sulle disposizioni relative all’uso corretto dei telefoni cellulari in ambito sclastico (direttiva ministeriale 15 marzo 2007).  Ulteriori informazioni sul sito del Governo.

 

Ogni anno il Ministero degli Affari Esteri comunica le borse di studio che alcuni Stati esteri offrono a cittadini italiani utilizzabili per seguire corsi presso Università o Istituti superiori stranieri statali o legalmente riconosciuti, per effettuare ricerche presso archivi, centri culturali, biblioteche, laboratori e per seguire corsi di lingua presso centri specializzati. Per partecipare è necessario seguire una procedura on line interattiva sul sito del Ministero degli Esteri,  che permette di snellire ed accelerare la candidatura ad una delle borse di studio offerte da Paesi stranieri a cittadini italiani. Ai sensi della vigente normativa (Legge 4 gennaio 1968 n. 15, Legge 15 marzo 1997 n. 127, DPR 20 ottobre 1998 n. 403), i titoli e gli attestati dichiarati andranno autocertificati. 

Per le borse di studio offerte dai Paesi dell'Unione Europea possono concorrere i cittadini italiani e gli studenti, i laureandi, i laureati ed i ricercatori presso Università italiane aventi cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea. 
Le borse di studio estive, di cui al presente Bollettino, si intendono generalmente riferite all'estate dell'anno 2009.
Se non diversamente indicato, le spese di viaggio per e dal Paese ospitante sono, di norma, a carico del borsista. Ulteriori informazioni sul sito del Ministero degli Esteri.

Prima del rientro in Italia va richiesto un attestato relativo all'utilizzo della borsa di studio, con specifica indicazione del giorno, mese ed anno di inizio e termine, che viene rilasciato dalle competenti istituzioni dello Stato o dell'Organizzazione Internazionale offerente, con traduzione certificata conforme dalla locale Rappresentanza italiana. Ai fini del riconoscimento del titolo di studio (ad esempio laurea) eventualmente ottenuto grazie ad una borsa di studio, lo studente dovrà rivolgersi alla nostra Rappresentanza all'estero per ottenere la Dichiarazione di valore. Ulteriori informazioni sul sito del Ministero degli Affari Esteri.

All'inizio del soggiorno all'estero, è opportuno che i borsisti segnalino la loro presenza alla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana e/o all'Istituto Italiano di Cultura territorialmente competenti. I relativi indirizzi sono reperibili sul sito del Ministero degli Affari Esteri -Rappresentanze diplomatiche  -Ambasciate e Consolati.
In caso di interruzione degli studi, i borsisti saranno tenuti a restituire alle Autorità competenti le mensilità che eventualmente fossero state loro corrisposte anticipatamente. Ulteriori informazioni sul sito del Ministero degli Affari Esteri.

 

I candidati a cui sia stata notificata l'assegnazione definitiva della borsa devono confermare per iscritto (anche via email) la loro accettazione alla Rappresentanza in Italia dello Stato o dell'Organizzazione Internazionale offerente e, per conoscenza, al Ministero degli Affari Esteri. Le borse devono essere utilizzate nell'anno accademico richiesto.
Si ricorda che il periodo dello svolgimento della borsa, nonché la sua durata, sono stabiliti dalle Autorità straniere. Si raccomanda, pertanto, di non richiedere spostamenti della decorrenza della borsa ottenuta.
Occorre verificare la copertura assicurativa con l'Ambasciata del Paese offerente. Ulteriori informazioni sul sito del Ministero degli Affari Esteri.

Ove previsto dalle disposizioni degli Stati esteri e delle Organizzazioni Internazionali offerenti, il candidato dovrà allegare il progetto di ricerca e precisare il numero dei mesi ritenuti necessari per lo svolgimento del piano di studi, indicando il periodo in cui preferirebbe recarsi all'estero.
Per eventuali ulteriori informazioni, si consiglia di rivolgersi alle Rappresentanze diplomatiche, alle Istituzioni culturali in Italia degli Stati esteri o delle Organizzazioni Internazionali interessati o consultare i rispettivi siti Internet.
Andranno inoltre presentate almeno due lettere di presentazione di data recente, da parte di docenti universitari (per gli artisti, da parte di personalità affermate nel campo delle arti) che esprimano un giudizio motivato sulla preparazione del candidato, sulla validità del programma di studio o di ricerca e sulla opportunità che tale programma venga attuato nel Paese estero o presso l'Organizzazione Internazionale offerente. Tali lettere devono essere tradotte in inglese o in francese o in altre lingue se espressamente richiesto dal bando. Ulteriori informazioni sul sito del Ministero degli Affari Esteri.

Tali borse di studio sono generalmente riservate, salvo quando diversamente specificato, a laureati in qualsiasi disciplina e ad artisti diplomati che non abbiano superato i limiti d'età, eventualmente indicati dagli Stati esteri e Organizzazioni Internazionali offerenti, alla data da questi stabilita quale termine ultimo per la presentazione della domanda.
Si richiede il possesso di titoli di studio italiani rilasciati da Università o Istituti a livello universitario, statali o legalmente riconosciuti, ovvero titoli di studio riconosciuti equivalenti in base agli accordi bilaterali in materia nonché quelli conseguiti negli Stati Membri dell'U.E. e riconosciuti per effetto di procedure ai sensi della Legge 11 luglio 2002, n. 148, e successive modificazioni e integrazioni.
È indispensabile possedere un ottimo “curriculum studiorum”. Conoscere, ove richiesto, le lingue ufficiali dei Paesi prescelti ed essere in grado di realizzare il piano di studi proposto per mezzo di altra lingua specificata dai rispettivi Stati o dalle Organizzazioni Internazionali offerenti. Ulteriori informazioni sul sito del Ministero degli Affari Esteri.

Se nel corso dell’anno scolastico, un alunno deve trasferirsi da una scuola all’altra, occorrerà presentare una domanda al dirigente scolastico della scuola in cui intende trasferirsi, spiegando i motivi della richiesta. Al Dirigente scolastico della scuola frequentata va invece presentata una domanda documentata perché rilasci il nulla osta, che è il documento da presentare alla nuova scuola per l’effettiva iscrizione. Successivamente la vecchia scuola invierà tutti i documenti dell’alunno a quella nuova. Il nulla osta, se debitamente motivato, non può essere negato. Ulteriori informazioni sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Disposizioni in merito a modalità e termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore sono contenute nel Decreto Ministeriale n. 6 del 17 gennaio 2007.
Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l'Ufficio Scolastico Provinciale di competenza. L'elenco è disponibile consultando il database presente sul sito del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca.

Disposizioni in merito all'adozione dei libri di testo  per l’anno scolastico 2009/2010 sono contenute nella circolare n.16 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 10 febbraio 2009; in particolare, il punto 3 riguarda le procedure ed i vincoli per l’adozione dei libri di testo.

In materia di trasporto scolastico, la normativa di riferimento è costituita dall'art. 139 Decreto Legislativo n. 112/1998.
Le competenze sono così ripartite:
il Comune per la Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado
la Provincia per la Scuola secondaria di secondo grado.
Per quanto riguarda il "fuori zona", di solito la competenza è del Comune di residenza della persona con disabilità, salvo diversi accordi tra gli Enti locali, da richiedere direttamente al proprio Comune.
Più in dettaglio, con il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, vengono ridefinite le competenze delle Regioni e degli Enti Locali nei confronti dell'Amministrazione Scolastica.
Vengono attribuite deleghe alle Regioni (art. 138) rispetto alla programmazione della rete scolastica, suddivisione del territorio in bacini di utenza, determinazione calendario e contributi alle scuole private.
L'art. 139, nell'ampliare le competenze amministrative degli Enti locali precisa che spettano ai Comuni e alle Province, rispettivamente per la scuola di base e superiore "i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio".
A tal proposito, con la Sentenza 22 febbraio 2006, n. 167, il TAR di Salerno ha posto un punto fermo alle incertezze sul diritto al trasporto gratuito alle scuole superiori degli alunni con disabilità, ponendolo a carico delle Province.
Anche la recente Legge del 1 Marzo 2006, n. 67 ha fissato il principio della non discriminazione e delle pari opportunità per le persone con disabilità. Se un alunno con disabilità non autonomo dovesse pagarsi il trasporto necessario per andare a scuola, sarebbe discriminato economicamente rispetto agli altri. Ulteriori informazioni sul sito Superabile.

 

Ai sensi della legge 104/1992 artt. 9 e 10, ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore agli studi, d'intesa con le unita' sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale. La frequenza di tali classi, attestata dall'autorita' scolastica mediante una relazione sulle attivita' svolte dai docenti in servizio presso il centro di degenza, e' equiparata ad ogni effetto alla frequenza delle classi alle quali i minori sono iscritti.
Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche gli obiettivi di cui al presente articolo possono essere perseguiti anche mediante l'ultilizzazione di personale in possesso di specifica formazione psicopedagogica che abbia una esperienza acquisita presso i nasocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto la guida di personale esperto.

Sul sito del CNR può trovare un elenco di prodotti disponibili per la didattica del disabile.

I corsi della Scuola di specializzazione per l’insegnamento secondario sono stati sospesi ai sensi del comma 4 ter., art. 64 della Legge 133 del 6 agosto 2008. Non sono stati ancora definiti percorsi alternativi per il conseguimento dell’abilitazione. Ulteriori informazioni su Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca

Per poter accedere all’insegnamento occorre aver conseguito un titolo di studio tra quelli previsti dall’ordinamento vigente:
Scuola dell’infanzia e scuola primaria
- Laurea in Scienze della formazione primaria
- Diploma magistrale con valore abilitante (purché conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002) valido esclusivamente per l’inserimento nelle graduatorie di circolo.
Istituti di istruzione secondaria di I e II grado:
- Laurea vecchio ordinamento (D.M. 39/98)
- Laurea nuovo ordinamento (D.M. 22/05)
- Diplomi (D.M. 39/98)
Ulteriori informazioni su Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

I contributi scolastici sono deliberati dai Consigli di Istituto. Il comma 622 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), intervenendo nuovamente sul tema dell’obbligo di istruzione, della durata di dieci anni e del suo innalzamento, ha tra l’altro stabilito che “resta fermo il regime di gratuità ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226”.
In ragione dei principi di obbligatorietà e di gratuità , non è dunque consentito imporre tasse o richiedere contributi obbligatori alle famiglie di qualsiasi genere o natura per l’espletamento delle attività curriculari e di quelle connesse all’assolvimento dell’obbligo scolastico (fotocopie, materiale didattico o altro) fatti salvi i rimborsi delle spese sostenute per conto delle famiglie medesime (quali ad es: assicurazione individuale degli studenti per RC e infortuni, libretto delle assenze, gite scolastiche, ect). Eventuali contributi per l’arricchimento dell’offerta culturale e formativa degli alunni possono dunque essere versati dalle famiglie solo ed esclusivamente su base volontaria. Ulteriori informazioni su Legge Finanziaria2007 (Legge 296/2006).

 

Può consulare direttamente il sito dell'INPDAP, oppure può contattare il numero verde 800 105 000.

 Può consultare direttamente su internet i link di seguito indicati:

- il sito sul Lifelong Learning Programme, nella sezione specifica sul programma Leonardo

- il sito del Ministero degli Esteri per le borse di studio all'estero. 

Sul sito del Ministero della Pubblica istruzione una pagina dedicata al nuovo esame di licenza superiore descrive le principali novità del passaggio dalla situazione attuale a quella in cui la nuova legge. Ulteriori informazioni sul sito del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca.