L’art. 16, CCNL 1994-1997 comparto Ministeri del 16 maggio 1995, dispone che “le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Esse sono fruite nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente”.
L’art. 10, comma 2 del decreto legislativo n. 66 del 2003, tuttavia, ha posto l’accento sulla non monetizzabilità delle ferie non godute, stabilendo che: “Il periodo di ferie di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro”.
E' riconosciuto al dipendente il diritto al pagamento delle ferie non godute per motivi che non siano imputabili alla volontà dello stesso, considerando i tempi e le parti interessate, e solo in presenza di una definitiva risoluzione del rapporto di lavoro.
Se trattasi di un'attività di formazione "obbligatoria" per il raggiungimento dell'attestazione (e non di attività lavorativa) non si configura l'incompatibilità, a condizione che l'attività di apprendistato sia svolta in forma gratuita.
Il problema dell'incompatibilità esiste se l'esperienza è a tempo pieno e remunerata con un contratto di apprendistato come previsto dalle norme vigenti.
Se l'apprendistato è a tempo pieno è possibile:
In quel caso è possibile accettare un contratto di apprendistato a tempo pieno.
L’istituto della mobilità volontaria è applicabile esclusivamente, di regola, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, così come individuate dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, con rapporto di lavoro disciplinato ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001.
In linea generale, la legge 476/84, all’art. 2 comma 1, come modificato dall'art. 52, comma 57 della legge 28 dicembre 2001, n.448, non prevede, nel caso di non completamento del dottorato, la restituzione all'amministrazione di dipendenza delle somme percepite.
Il principio generale, previsto dal CCNL Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007, all'art. 39, comma 11, prevede che il monte ferie spettante debba essere proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno.
Per il personale della scuola i giorni di ferie all'anno sono 32 (30 per il personale con meno di tre anni di anzianità di servizio) + 4 di festività soppresse (applicabili a tutto il personale), come stabilito dagli articoli 13 e 14 del CCNL citato.
Il riconoscimento delle festività soppresse al personale in part time verticale si desume dal citato articolo 39, comma 11 CCNL: il secondo periodo della clausola fa un riferimento generico al "numero di giorni" di ferie, che deve essere proporzionato giornate di lavoro prestate nell'anno. Tale numero di giorni sembra collegato al primo periodo del comma, dove si specifica che i dipendenti in part time orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse pari a quello dei lavoratori a tempo pieno.
Per i dipendenti pubblici l'obbligo di adempiere alle formalità prescritte per il controllo dell'orario di lavoro mediante orologi marcatempo o altri sistemi di registrazione deve discendere da un'apposita fonte normativa o contrattuale, anche a carattere pattizio.
La circolare n. 4797/1992 della Funzione Pubblica aveva espressamente escluso il comparto scuola, limitatamente al settore educativo-formativo (cioè i docenti), dai controlli di tipo automatizzato, ponendosi come lex specialis e, in tal senso, derogando, fino all'emanazione di norme secondarie, alle previsioni della Finanziaria 2005 che aveva previsto tali forme di controllo automatizzato nelle amministrazioni dello Stato. In seguito, il decreto n. 1707 del 17 luglio 2004 del Ministero dell'Istruzione ha stabilito che il docente che ometta l'osservanza della timbratura del cartellino magnetico disposto dal dirigente scolastico, è esente da sanzioni.
Mancando pertanto ad oggi per il personale docente di scuola statale la suddetta fonte, l'obbligo di far rilevare la presenza attraverso strumenti automatizzati, come il rilevatore del badge, non sussiste.
Qualora tuttavia l'utilizzo di tali sistemi automatizzati di rilevazione sia previsto da un accordo interno all'istituto (collegio docenti, consiglio di istituto e contrattazione sindacale) – come tra l'altro, la stessa suddetta circolare aveva evidenziato potesse intervenire, rinviando appunto ad una regolamentazione interna negoziale - in tal senso sarà vincolante, almeno fin quando le stesse parti (cioè il corpo docente) non adottino una decisione di revoca.
Nel caso in cui la domanda di indennità di disoccupazione venga respinta o accolta parzialmente, l’interessato può proporre ricorso all’Inps entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il rifiuto. Il ricorso, indirizzato al Comitato provinciale dell’Inps, può essere:
•presentato agli sportelli della Sede dell’Inps che ha respinto la domanda;
•inviato alla Sede dell’Inps per posta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno;
•presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.
La decisione sul ricorso viene presa dal Comitato provinciale entro 90 giorni. Contro la decisione finale sul ricorso o in caso di silenzio dell’Istituto per oltre 90 giorni, è possibile promuovere un’azione giudiziaria. Il termine di decadenza per la proposizione dell’azione giudiziaria è di 1 anno a decorrere dal 181° giorno successivo a quello di comunicazione del provvedimento di parziale accoglimento o di rifiuto della domanda. Le somme non riscosse si prescrivono decorsi 60 giorni dalla data in cui il beneficiario ha avuto notizia della loro disponibilità. In mancanza di un provvedimento espresso dell’Inps in merito alla domanda di indennità, il diritto alla prestazione richiesta o all’esatto importo si prescrive nel termine ordinario di 10 anni.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare La guida INPS su Indennità ordinaria di disoccupazione .
L'articolo 7 del DPR 254 del 1999, che recepisce l'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare, al comma 1, prevede l' "assegnazione temporanea" (e non aggregazione): "L'Amministrazione, valutate le esigenze di servizio, può concedere al personale che ne abbia fatto domanda, per gravissimi motivi di carattere familiare o personale adeguatamente documentati, l'assegnazione anche in sovrannumero all'organico in altra sede di servizio per un periodo non superiore a sessanta giorni, rinnovabile." L'amministrazione ha quindi facoltà di concedere tale istituto - che sia stato richiesto fornendo documentazione idonea - avendone riscontrato i presupposti e valutato le proprie esigenze di servizio.
La normativa generale, a cui l'amministrazione ha fatto riferimento, è la n. 133/2008 (legge Brunetta), dove all'articolo 71, comma 5, in caso di assenza dal servizio non venivano distribuiti i fondi per la contrattazione integrativa (incentivi e produttività dei dipendenti). Per tutto il periodo in cui vigeva tale disposizione effettivamente l'amministrazione aveva ragione, ma il suddetto comma è stato successivamente abrogato dall'art. 17, comma 23, lettera d) della legge 102/2009 (Provvedimento anticrisi), restituendo ai tavoli negoziali i criteri per la distribuzione dei fondi per la contrattazione integrativa con parametri collegati ai reali incrementi dei livelli di qualità dei servizi erogati all'utenza.
Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
Non sono considerate associazioni di promozione sociale i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.
Non costituiscono altresì associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
Ciò è stabilito dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383 - "Disciplina delle associazioni di promozione sociale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2000.
C'è da sottolineare che il fine di “utilità sociale” è un ambito più ampio di quello entro cui sono inserite le associazioni di volontariato o le Onlus.
La stessa succitata legge 383/2000 stabilisce, infine, che a livello nazionale (non quindi solo su base regionale e provinciale come avviene per il volontariato) si istituisca un registro delle associazioni di promozione sociale. Il registro è stato effettivamente istituito con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 14/11/2001 n.471
Le norme che regolano l'incompatibilità sono esposte nell'art. 508 del Decreto Legislativo 297/94:
Art. 508 - Incompatibilità
I punti che riguardano il caso specifico sono:
7. L'ufficio di docente, di direttore didattico, di preside, di ispettore tecnico e di ogni altra categoria di personale prevista dal presente titolo non è cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico.
8. Il predetto personale che assuma altro impiego pubblico è tenuto a darne immediata notizia all'amministrazione.
9. L'assunzione del nuovo impiego importa la cessazione di diritto dall'impiego precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante ai sensi delle disposizioni in vigore.
Queste norme valgono sia per i docenti con contratto a tempo indeterminato, sia per coloro che lavorano con contratto a tempo determinato
Comunque, pur restando fermo il divieto assoluto per il dipendente pubblico di instaurare ulteriore rapporto di lavoro dipendente con altra amministrazione pubblica (così come stabilito dall'art. 508 co. 7 T.U. 297/94), la cumulabilità di impiego pubblico e privato, è parzialmente ammessa in forza delle importanti deroghe legislative introdotte in materia di lavoro part-time"
E a questo proposito bisogna far riferimento all'art 53 del D. lgs. 165/01 che al co. 6 esclude espressamente dall'applicazione del regime delle incompatibilità:
• tutti i dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno
• tutti i docenti universitari a tempo definito
• altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali.
Pertanto, si può concludere dicendo che se i docenti assunti a tempo indeterminato che hanno trasformato il rapporto di lavoro in part time possono previa motivata autorizzazione del Dirigente scolastico esercitare altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto”. (art. 36 del CCNL 24.07.2003)
Lo stesso vale per i docenti a tempo determinato, assunti per un orario di lavoro che non superi il 50% dell'orario obbligatorio dei docenti di ruolo:
"considerato il limitato numero di ore di cattedra attribuito, ben al di sotto del limite del 50% del tempo pieno, potranno essere autorizzati a svolgere altro lavoro subordinato di natura non pubblicistica senza violare le norme sulle incompatibilità"
In ogni caso, sia per i docenti a tempo indeterminato che determinato, è necessaria l'autorizzazione del Dirigente Scolastico.
La Circolare n. 17 del 12 maggio 2009 in materia di infortuni sul lavoro evidenzia che nulla è mutato rispetto all'obbligo di denuncia ai fini assicurativi previsto dall'art. 53 del Decreto n. 1124 del 30 giugno 1965.
L'art. 9 del DPR n. 1124/1965: Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali stabilisce che i datori di lavoro soggetti alle disposizioni del presente titolo sono le persone e gli enti privati o pubblici, compresi lo Stato e gli Enti locali, che nell'esercizio delle attività previste dall'art. 1 occupano persone tra quelle indicate nell'art. 4.
Per maggiori informazioni:
Il conferimento di un esercizio farmaceutico si ottiene per concorso, per acquisto o a titolo di successione. Nel primo caso, una volta ottenuta l'abilitazione professionale e l'iscrizione all'Albo, il candidato deve superare uno dei concorsi indetti su base provinciale. I vincitori del concorso, in base alla graduatoria finale, ottengono il conferimento di un esercizio farmaceutico resosi vacante (per decadenza o rinuncia del titolare) o di nuova istituzione. Un’acquisizione per trasferimento può avvenire per atto tra vivi o per successione ereditaria.
La legge 362/91, nello stabilire nuovi principi in materia di procedure concorsuali a sedi farmaceutiche, ha rinviato a un successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di stabilire la composizione della commissione giudicatrice, i criteri per la valutazione dei titoli, l’attribuzione dei punteggi, le prove di esame e le modalità di svolgimento dei concorsi.
Il decreto è stato approvato nel marzo del 1994. Il DPCM 298/94 nel disciplinare le prove di esame ha introdotto una prova attitudinale articolata in cento domande riguardanti la farmacologia, la tecnica farmaceutica, anche con riferimento alla chimica farmaceutica, e la legislazione farmaceutica; ha inoltre stabilito che le domande debbano essere estratte a sorte tra le tremila domande predisposte dal Ministero della Salute, su proposta di una commissione nominata dal Ministro. La Commissione ministeriale è stata nominata in data 21 novembre 1995 e ha terminato i lavori il 22 aprile 1997.
Con Decreto ministeriale del 16 maggio 1997, il Ministero della Salute ha approvato le domande predisposte dalla Commissione Ministeriale; le suddette domande sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale (supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale 4° Serie speciale - Concorsi - n. 24, del 27 marzo 1998).
In particolare, si consente ad Amministrazioni soggette a regime di limitazione di stipulare accordi di mobilità - anche intercompartimentale - con altre amministrazioni, per assicurare la funzionalità dei propri uffici che presentino consistenti vacanze in organico e, al contempo, la ricollocazione di dipendenti in situazioni di esubero. Gli accordi disciplinano modalità e criteri per il trasferimento, nonché i percorsi di formazione che siano ritenuti necessari ad un efficiente inserimento del personale trasferito nell’organizzazione dell’amministrazione ricevente.
Le norme che regolano l'incompatibilità sono esposte nell'art. 508 del Decreto Legislativo 297/94:
Art. 508 - Incompatibilità
I punti che riguardano il caso specifico sono:
7. L'ufficio di docente, di direttore didattico, di preside, di ispettore tecnico e di ogni altra categoria di personale prevista dal presente titolo non è cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico.
8. Il predetto personale che assuma altro impiego pubblico è tenuto a darne immediata notizia all'amministrazione.
9. L'assunzione del nuovo impiego importa la cessazione di diritto dall'impiego precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante ai sensi delle disposizioni in vigore.
Queste norme valgono sia per i docenti con contratto a tempo indeterminato, sia per coloro che lavorano con contratto a tempo determinato
Comunque, pur restando fermo il divieto assoluto per il dipendente pubblico di instaurare ulteriore rapporto di lavoro dipendente con altra amministrazione pubblica (così come stabilito dall'art. 508 co. 7 T.U. 297/94), la cumulabilità di impiego pubblico e privato, è parzialmente ammessa in forza delle importanti deroghe legislative introdotte in materia di lavoro part-time"
E a questo proposito bisogna far riferimento all'art 53 del D. lgs. 165/01 che al co. 6 esclude espressamente dall'applicazione del regime delle incompatibilità:
• tutti i dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno
• tutti i docenti universitari a tempo definito
• altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali.
Pertanto, si può concludere dicendo che se i docenti assunti a tempo indeterminato che hanno trasformato il rapporto di lavoro in part time possono previa motivata autorizzazione del Dirigente scolastico esercitare altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto”. (art. 36 del CCNL 24.07.2003)
Lo stesso vale per i docenti a tempo determinato, assunti per un orario di lavoro che non superi il 50% dell'orario obbligatorio dei docenti di ruolo:
"considerato il limitato numero di ore di cattedra attribuito, ben al di sotto del limite del 50% del tempo pieno, potranno essere autorizzati a svolgere altro lavoro subordinato di natura non pubblicistica senza violare le norme sulle incompatibilità"
In ogni caso, sia per i docenti a tempo indeterminato che determinato, è necessaria l'autorizzazione del Dirigente Scolastico.
Per problemi nella ricezione del cedolino, il Ministero della Pubblica Istruzione ha messo a disposizione, da aprile 2007, nuove modalità. Per poter segnalare i problemi riscontrati si dovrà accedere, previo inserimento della propria username e password, all’area dedicata alla posta elettronica, a partire dal riquadro omonimo presente nella home page del sito www.pubblica.istruzione.it. Una volta entrati nell’area Posta si dovrà selezionare la voce "Assistenza online" e compilare i campi richiesti (almeno quelli obbligatori) specificando come tipologia problema: "Problemi ricezione cedolino elettronico". L’accesso al servizio di assistenza è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Di seguito il link per accedere alle faq predisposte dal Ministero per la risoluzione dei problemi connessi alla ricezione del cedolino elettronico
E' attualtmente in corso di esame al Senato, un Disegno di Legge, n. 1167, collegato alla manovra finanziara 2009, che prevede all'art.13 quanto segue: (Aspettativa)"1. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell’anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali. L’aspettativa è concessa dall’amministrazione, tenuto conto delle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dall’interessato. 2. Nel periodo di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano le disposizioni in tema di incompatibilità di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. 3. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni." Pertanto, occorre attendere la conclusione dell'iter parlamentare per conoscere le disposizioni definitive in materia di aspettativa del pubblico impiego.
La struttura sanitaria pubblica presso cui il cittadino è stato ricoverato gli ha prescritto una convalescenza di 6 gg per sottopolo a terapia salvavita connessa alla sua patologia grave. Il lavoratore dipendente è tenuto a dimostrare, attraverso idonea certificazione rilasciata sempre da struttura pubblica, sia la necessità di seguire la terapia salvavita connessa alla patologia grave, che l’avvenuta somministrazione della terapia stessa che giustifica i giorni di assenza per malattia.
Il cittadino avendo effettuato l'intervento presso una struttura sanitaria pubblica gli è stata prescritta una convalescenza di una settimana.
Le assenze per malattia legate a ricovero e il successivo periodo eventuale di convalescenza non sono soggetti a decurtazioni.
La certificazione medica presentata dal lavoratore deve però sempre evidenziare questa situazione ed essere rilasciata da struttura sanitaria pubblica dove viene effettuato l'intervento. In caso contrario, l'amministrazione opererà la decurtazione del trattamento economico accessorio, così come previsto dall' art. 71 della Legge 133/2008 per le assenze per malattia.
Per maggiori informazioni è opportuno riferirsi a:
art. 71 della Legge 133/2008
La disciplina dell'apprendistato è stata rivista nell'art. 23 del Decreto legge n. 112/08 (la cosiddetta "manovra d'estate).
La durata del contratto di apprendistato professionalizzante, stabilita nei contratti collettivi stipulati dalle associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o regionale, non può essere superiore a sei anni. Eliminato, Dunque, il limite minimo di durata, pari a due anni, previsto dalla disciplina precedente. Le parti sociali sono libere di determinare una durata anche inferiore, se funzionale alle esigenze del settore o alle caratteristiche del percorso formativo. Nell'apprendistato per il conseguimento di titoli di studio universitari o di alta formazione si può essere assunti per conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, nonché per la specializzazione tecnica superiore, i soggetti di età compresa tra i 18 anni e i 29 anni. La regolamentazione e la durata dell'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione è rimessa alle regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, le università e le altre istituzioni formative.
L'art. 46 del decreto 112/2008 precisa i requisiti che costituiscono presupposto di legittimità per l'affidamento dell'incarico: la particolare e comprovata specializzazione non deve essere necessariamente di natura universitaria. L'art. in questione stabilisce inoltre deroghe al requisito della formazione universitaria per professionisti iscritti in ordini e albi e soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo e dei mestieri artigianali e prevede, infine, una disciplina sanzionatoria per l'illegittima stipulazione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
L'art. 22 del decreto 112/2008 ha modificato la disciplina delle prestazioni occasionali di tipo accessorio, con lo scopo di semplificarne il regime giuridico e di ampliarne l'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione:
- viene confermato l'utilizzo per attività di natura occasionale rese a favore dell'impresa familiare, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi, ovvero nell'ambito di lavori domestici, di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, dell'insegnamento privato supplementare, di manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà, di attività agricole a carattere stagionale - riguardo a queste ultime, la norma fino ad ora vigente faceva riferimento, invece, solo all'esecuzione di vendemmie di breve durata e a carattere saltuario.
- vengono ampliate le tipologie di lavoro accessorio, includendovi: le attività lavorative rese nei periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado (in tal modo, viene ripresa l'idea dei tirocini estivi); le attività lavorative rese nell'ambito della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica. Rientrano nell'istituto in esame le attività agricole a carattere stagionale se svolte da pensionati, o da giovani rientranti nella fattispecie sopra menzionata, o se svolte in favore dei produttori agricoli aventi un volume di affari annuo non superiore a 7mila euro.
L'art. 21 del decreto 112/2008 ha novellato l'articolo 1, comma 1, del Dlgs 368/2001, ai sensi del quale l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato è consentita a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.
Il decreto precisa che l'apposizione del termine è consentita anche se tali ragioni giustificative sono riferibili all'ordinaria attività del datore di lavoro ("quali il raggiungimento di una certa data, il completamento di un compito specifico o il verificarsi di un evento specifico").
Per alcune violazioni della disciplina del contratto a termine il principio di trasformazione del medesimo contratto a tempo indeterminato è sostituito dall'obbligo di pagamento di una indennità. In caso di violazione delle norme sui contratti a termine, il datore di lavoro ha l'obbligo di indennizzare il lavoratore con una cifra compresa tra un minimo di 2,5 a un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione: il datore di lavoro non é più tenuto all'assunzione del precario.
Fatte salve le sentenze passate in giudicato, le nuove disposizioni si applicano solo ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (legge 133/08). Il maxiemendamento al Senato ha precisato che solo per il contezioso aperto l'indennizzo esclude l'obbligo di assunzione.
La Legge 4 marzo 2009, n. 15 (nota come legge antifannulloni) "Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e all’efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonchè disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e alla Corte dei conti" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2009 prevede “l’obbligo, per il personale a contatto con il pubblico, di indossare un cartellino identificativo ovvero di esporre sulla scrivania una targa indicante nome e cognome, con la possibilità di escludere da tale obbligo determinate categorie di personale, in relazione alla specificità di compiti ad esse attribuiti” (art. 7 comma 2 lettera p).
La normativa specifica per parrucchiere prevede che le attività di parrucchiere uomo e donna e barbiere, siano esse esercitate in pubblico locale, al domicilio dell'esercente o in enti e istituti, sono disciplinate con apposito regolamento dai comuni, approvato dagli organi di tutela e sentito il parere della Commissione Provinciale per l'Artigianato.
La legge che regola tali attività è la n. 1142 del 23/12/70.
L'attività di parrucchiere per uomo e donna riguarda le seguenti prestazioni esercitate indifferentemente su persone di entrambi i sessi: taglio di capelli, acconciatura, colorazione, servizi di trattamento estetico del capello. A quella di parrucchiere per uomo e donna equivalgono la terminologia di acconciatore maschile e femminile e di parrucchiere o acconciatore unisex.
Queste attività non possono essere esercitate in forma ambulante, ma possono essere svolte al domicilio dell'esercente se il richiedente consente i controlli, da parte delle autorità competenti, nei locali adibiti all'esercizio della professione e questi risultino in regola con i regolamenti previsti.
I soci fondatori di una onlus possono anche essere dipendenti di una ONLUS. Alle Onlus però è vietata la cosiddetta “distribuzione indiretta degli utili”, che si può concretizzare nell’ipotesi in cui ai dipendenti vengano corrisposti salari superiori del 20% rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro.
Tuttavia, con la risoluzione n.294/E del 10 settembre 2002 l’Agenzia delle Entrate afferma che la Onlus può remunerare i propri dipendenti anche oltre gli ordinari limiti di mercato a condizione che venga dimostrata che questa operazione non concretizzi un comportamento elusivo. In pratica la Onlus deve, in primo luogo, provare l’effettiva corresponsione ai dipendenti delle somme erogate a titolo di salari o stipendi. E’ poi necessario dimostrare che la corresponsione di retribuzioni in misura superiore a quella contrattualmente prevista consegue alla necessità di acquisire specifiche professionalità senza le quali non è possibile svolgere l’attività stessa a livelli di eccellenza.
La normativa cui far riferimento è il decreto legislativo n. 460 del 4/12/1997. Utile anche la risoluzione ministeriale 294 dell'11 settembre 2002 del Ministero economia e finanze.
Ulteriori informazioni sul sito dell'Agenzia per le Onlus e dell'Agenzia delle Entrate
Ai sensi della Legge n. 204/1985, per esercitare tale attività occorre la preventiva iscrizione nel Ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio tenuto dalla Camera di commercio, anche se, in recepimento di sentenze di organi comunitari, la Cassazione ha affermato che la mancata iscrizione al Ruolo non determina la nullità del contratto di agenzia; di conseguenza, alcune Camere di commercio ritengono che si debba comunque provvedere all'iscrizione nel Registro imprese di qualunque soggetto che dimostri l'avvenuta stipulazione di un valido contratto di agenzia, anche a prescindere dalla iscrizione al Ruolo di cui alla Legge 204/1985. Le consigliamo di verificare l'orientamento della Camera di Commercio della sua Provincia, contattando l'URP. Ulteriori informazioni sul sito delle Camere di Commercio Italiane.
La certificazione di malattia dei lavoratori dipendenti soggetti a INPS va redatta dal medico curante in doppia copia: un certificato con diagnosi della malattia che deve essere inviato (a cura del lavoratore) all’Istituto competente; un attestato di malattia per dichiarazione giustificativa dell’assenza dal lavoro da consegnarsi al datore di lavoro e priva di diagnosi ma contenente esclusivamente la prognosi. In assenza di specifiche disposizioni, il lavoratore assente per malattia può presentare un certificato medico con indicata esclusivamente la prognosi, con indicazione dell’inizio e della durata della malattia. Non si deve indicare la diagnosi.