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Domande&Risposte - Politiche sociali


Il nucleo familiare può essere composto anche da una sola persona. In questo caso si tratta di orfano/a, vedovo/a, minorenne o maggiorenne inabile, titolare di pensione ai superstiti, che se risponde ai requisiti di legge, ha diritto all'assegno per se stesso.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito INPS.

Secondo la legge n. 118/1971 (norma di riferimento in questo ambito): "Si considerano invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite od acquisite, anche a carattere progressivo, da difetti sensoriali e funzionali, che abbiano subito una riduzione della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo".

I benefici che si possono ottenere dipendono dalla percentuale di invalidità indicata sul verbale: 33% è la soglia minima di invalidità e dà diritto ad ottenere gratuitamente protesi e ausili ortopedici; dal 46% in poi si ha diritto all’iscrizione nelle liste speciali dei Centri per l’impiego per l’assunzione agevolata al lavoro. Per avere diritto alle prestazioni economiche, la legge prevede che la percentuale di invalidità sia più alta: con almeno il 74% è riconosciuta la qualifica di invalido parziale e si ha diritto al pagamento di un assegno mensile; col 100% è riconosciuta la qualifica di invalido totale e si ha diritto al pagamento della pensione di inabilità.

Per quanto concerne l’esenzione dal ticket, ex art. 6 co. 1 lett. d del D.M. 01.02.1991, gli invalidi con percentuale d'invalidità del 100% e quelli con percentuale di invalidità dal 67% al 99%, effettivamente usufruiscono di esenzioni.

Ulteriori informazioni sul sito www.superabile.it

Esistono due tipologie di assegni di maternità:  

A)      quello erogato dallo stato (INPS);
B)      quello erogato dai comuni.
 
ASSEGNO EROGATO DALLO STATO
 
CHE COS'E'
E’ un assegno che la madre lavoratrice o disoccupata può chiedere all’Inps per la nascita del figlio oppure per l’adozione o l’affidamento preadottivo di un minore di età non superiore ai 6 anni (o ai 18 anni in caso di adozioni o affidamenti internazionali).
 
A CHI SPETTA
- Cittadine italiane o comunitarie residenti in Italia al momento del parto o dell’ingresso del minore adottato/affidato nella famiglia anagrafica della richiedente;
- Cittadine non comunitarie residenti in Italia al momento del parto o dell’ingresso del minore adottato/affidato nella famiglia anagrafica della richiedente, in possesso della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
 
Il figlio di cittadina non comunitaria nato all’estero deve essere in possesso dello stesso titolo di soggiorno della madre. Non occorre il titolo di soggiorno per il figlio nato in Italia.

L’assegno spetta alla madre a condizione che si trovi in una delle seguenti situazioni:

1. lavoratrice che ha

diritto all’indennità di maternità (o ad altro trattamento economico per maternità) e che ha tre mesi di contribuzione per maternità nel periodo compreso tra i 18 ed i 9 mesi precedenti la data del parto (o l’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato);

2. lavoratrice che è stata licenziata (o che ha presentato le d
imissioni) e che ha tre mesi di contribuzione per maternità nel periodo compreso tra i 18 ed i 9 mesi precedenti la data del parto (o l’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato);

3. lavoratrice
disoccupata che ha fruito in passato di determinate prestazioni economiche (mobilità – disoccupazione ordinaria o con requisiti ridotti – CIGO o CIGS – malattia – maternità – ASU o LPU) a condizione che tra l’ultimo giorno della prestazione economica fruita e la data del parto (o ingresso in famiglia) non sia trascorso un periodo superiore a quello di godimento della prestazione stessa; in ogni caso, il periodo tra l’ultimo giorno di godimento della prestazione e la data del parto non può essere superiore a 9 mesi.

L’assegno può essere richiesto, alle stesse condizioni previste per la madre, da

altri soggetti (padre, affidatario preadottivo o adottante, adottante non coniugato, affidatario non preadottivo).

LA DOMANDA
Deve essere presentata alla sede Inps di residenza (o di domicilio se diverso dalla residenza), necessariamente entro sei mesi dalla nascita del figlio o dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento. Diversamente, il diritto all’assegno si perde.
Può essere utilizzato il modello
Mod.ASS.MAT.STATO-SR28 disponibile nelle Sedi dell’Inps oppure sul sito internet www.inps.it – Modulistica online.
La domanda può essere spedita per posta (raccomandata con ricevuta di ritorno) o tramite un ente di patronato che offre assistenza gratuita, allegando la fotocopia del documento di identità.
 
 
ASSEGNO EROGATO DAI COMUNI
 
CHE COS'E'
E’ un assegno che la madre non lavoratrice può chiedere al proprio Comune di residenza per la nascita del figlio oppure per l’adozione o l’affidamento preadottivo di un minore di età non superiore ai 6 anni (o ai 18 anni in caso di adozioni o affidamenti internazionali).
La
madre lavoratrice può chiedere l’assegno se non ha diritto all’indennità di maternità dell’Inps oppure alla retribuzione per il periodo di maternità. Se l’importo dell’indennità o della retribuzione è inferiore all’importo dell’assegno, la madre lavoratrice può chiedere al Comune l’assegno in misura ridotta.
 
A CHI SPETTA
- Cittadine italiane o comunitarie residenti in Italia al momento del parto o ingresso in famiglia del minore adottato/affidato;
- cittadine non comunitarie residenti in Italia al momento del parto o ingresso in famiglia del minore adottato/affidato in possesso di uno dei seguenti titoli di soggiorno:
•  carta di soggiorno;
•  permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
Il figlio di cittadina non comunitaria nato all’estero deve essere in possesso dello stesso titolo di soggiorno della madre.
In alcuni casi particolari,
se la madre non può richiedere l’assegno, il beneficio può essere richiesto, a seconda dei casi, dal padre del bambino, dal genitore della madre, dall’adottante, dall’affidatario preadottivo o dall’affidatario non preadottivo.
 
L’assegno di maternità spetta a condizione che i redditi ed i patrimoni posseduti dal nucleo familiare della madre al momento della data della domanda di assegno non superino il valore dell’Indicatore della Situazione Economica (ISE) applicabile alla data di nascita del figlio (ovvero di ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria).
Ai fini della dichiarazione ISE è comunque possibile ricevere opportuna assistenza da parte dei CAF convenzionati con il Comune di residenza.
 
LA DOMANDA
La domanda deve essere presentata al proprio Comune di residenza necessariamente entro sei mesi dalla nascita del figlio o dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato.
In genere, gli uffici dei Comuni rendono disponibili i modelli di domanda che possono essere utilizzati per la richiesta dell’assegno.

 

In materia di trasporto scolastico, la informiamo che la normativa di riferimento è costituita dall'art. 139 Decreto Legislativo n. 112/1998.

Le competenze sono così ripartite:

  • il Comune per la Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado
  • la Provincia per la Scuola secondaria di secondo grado.

Per quanto riguarda il "fuori zona", di solito la competenza è del Comune di residenza della persona con disabilità, salvo diversi accordi tra gli Enti locali, da richiedere direttamente al proprio Comune.

Più in dettaglio, con il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, vengono ridefinite le competenze delle Regioni e degli Enti Locali nei confronti dell'Amministrazione Scolastica.
Vengono attribuite deleghe alle Regioni (art. 138) rispetto alla programmazione della rete scolastica, suddivisione del territorio in bacini di utenza, determinazione calendario e contributi alle scuole private.
L'art. 139, nell'ampliare le competenze amministrative degli Enti locali precisa che spettano ai Comuni e alle Province, rispettivamente per la scuola di base e superiore "i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio".
A tal proposito, con la Sentenza 22 febbraio 2006, n. 167, il TAR di Salerno ha posto un punto fermo alle incertezze sul diritto al trasporto gratuito alle scuole superiori degli alunni con disabilità, ponendolo a carico delle Province.
Anche la recente Legge del 1 Marzo 2006, n. 67 ha fissato il principio della non discriminazione e delle pari opportunità per le persone con disabilità. Se un alunno con disabilità non autonomo dovesse pagarsi il trasporto necessario per andare a scuola, sarebbe discriminato economicamente rispetto agli altri. 

La situazione può cambiare da Comune a Comune. Occorre, quindi, rivolgersi direttamente al Comune che interessa. Il riferimento normativo è la legge 104/92, art. 26:

"26. Mobilità e trasporti collettivi. - 1. Le regioni disciplinano le modalità con le quali i comuni dispongono gli interventi per consentire alle persone handicappate la possibilità di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi.

2. I comuni assicurano, nell'ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio, modalità di trasporto individuali per le persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici".

Sì. In Via del Tempio di Giove c'è una rampa. Gli altri piani sono accessibili tramite ascensori. Occorre prenotare per avere aperto l'ingresso in Via del Tempio di Giove. Tel.: 06-67102071.

Info su: http://www.museicapitolini.org/informazioni_pratiche/accesso_per_disabili

Possono richiedere la carta bimbo tutte le neomamme di bimbi nati nel Comune di Roma dal 1°gennaio del 2009 all'8 maggio 2010.

Tutte le neomamme che partoriranno all'interno delle Strutture Ospedaliere Convenzionate con il Comune di Roma, verranno contattate da un "tutor" che illustrerà le opportunità del progetto e consegnerà una "carta" che verrà attivata all'atto dell'iscrizione dell'anagrafica nel "data base". Le mamme che, per qualsiasi ragione, non venissero contattate dal "tutor", potranno comunque accedere alle agevolazioni, chiamando un apposito Numero Verde 800 200 105 o effettuare la richiesta compilando il formulario sul sito. La carta può essere ritirata presso il Comune di Roma V dipartimento - Assessorato alle Politiche Sociali e Promozione della Salute in Viale Manzoni, 16 , il Lunedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e il Venerdì dalle ore 13.00 alle ore 19.00.

La Repubblica Italiana, con Legge n.296/2006 (Art.1, commi 1271-1276), ha concesso una medaglia d’onore ai cittadini italiani (militari e civili) che nell’ultimo conflitto mondiale furono deportati e internati nei lager nazisti e, nel caso che il diretto beneficiario sia deceduto, al familiare piu’ stretto. Presso la Presidenza del Consiglio è stato istituito un apposito Comitato, di cui l’ANRP fa parte, per l’individuazione degli aventi diritto.

Al fine di facilitare l’iter per detta concessione, sono stati predisposti: un modello di domanda e un foglio notizie (scaricabili cliccando qui) che, dopo essere stati debitamente compilati e sottoscritti dal richiedente, insieme alla fotocopia di un documento di identità, (anch’esso sottoscritto) e ad eventuale certificazioni relative alla deportazione e all’internamento, dovranno essere spediti, con semplice affrancatura, a: Comitato per la concessione di una Medaglia d’onore ai cittadini italiani deportati e internati nei lager nazisti (art.1, commi 1271-1276, Legge n.296/2006 – Via della Mercede 9 – 00186 ROMA.
http://www.anrp.it/_homepage.htm

I soggetti in possesso della carta acquisti possono verificare l’avvenuta ricarica e, più in generale, l’importo ancora disponibile sulla carta se già utilizzata, nei seguenti modi:

  • agli sportelli degli uffici postali;
  • chiamando il numero verde 800666888 e seguendo le istruzioni del risponditore automatico;
  • utilizzando uno sportello Postamat per chi è in possesso del PIN.

Per approfondimenti consultare il sito INPS - La carta acquisti

In base all'articolo 27 della legge 104/92, "a favore dei titolari di patente di guida delle categorie A, B, o C speciali, con incapacità motorie permanenti, le unità sanitarie locali contribuiscono alla spesa per la modifica degli strumenti di guida, quale strumento protesico extra-tariffario, nella misura del 20 per cento, a carico del bilancio dello Stato". I contributi valgono solo per l'istallazione di strumenti di guida e non per gli ausili riferiti al trasporto (ovvero non per un eventuale passeggero disabile, per il quale comunque si può verificare la possibilità di avere l'aliquota IVA, sul costo dell'ausilio e sulla manodopera per l'installazione, al 4%).

Per ottenere il contributo, bisogna fare richiesta alla ASL di residenza, allegando copia della patente speciale e copia della fattura relativa alla spesa sostenuta.

Alcune Regioni prevedono ulteriori contributi.

Tratta dalla rubrica "L'esperto risponde" su Superabile.it: http://www.superabile.it/web/it/COMMUNITY/L%27esperto_risponde/Ausili/info67342578.html;

http://www.superabile.it/web/it/COMMUNITY/L%27esperto_risponde/Ausili/info67398125.html

Costuiscono reddito:

  • bonus famiglia;
  • trattamenti pensionistici;
  • assegni di accompagnamento;
  • pensioni di invalidità

Avendo il cittadino dichiarato un numero inferiore di familiari gli e' stato erogato un importo inferiore, rispetto a quello previsto. La richiesta è stata fatta nel 2009, anno d'imposta 2008.

Se l'anno di imposta prescelto è il 2008 esistono due strade che il contribuente può seguire per ovviare all'errore commesso all'atto della presentazione della richiesta: una dichiarativa, l'altra extra dichiarativa.

DICHIARATIVA (termine: 30 settembre 09 con UNICO 2009): occorre presentare la dichiarazione dei redditi con Unico 2009 e compilare i quadri relativi al bonus famiglia: importo errato e importo spettante da riportare rispettivamente nei righi RN36 e RN39.

EXTRA DICHIARATIVA (termine: 30 giugno 2009 con presentazione telematica alla AdE): I contribuenti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi possono effettuare la restituzione del beneficio percepito mediante versamento con il modello F24 codice tributo “4711” - denominato “Restituzione del bonus straordinario per famiglie non spettante da parte dei soggetti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi – Art. 1, c. 19, D.L. 185/2008”. Contestualmente occorre presentare una nuova istanza per via telematica alla AdE entro il 30 giugno 2009

RISOLUZIONE N. 115/E. Istituzione dei codici tributo da utilizzare nel modello F24

Agenzia delle entrate: bonus famiglia

 

 

La regione Toscana con delibera n.263 del 06-04-2009 ha approvato gli “Indirizzi per gli interventi di sostegno al reddito, di cui all’art. 6 ter della L.R. 69/2008”, e dal 4 maggio us è possibile fare domanda per il contributo di 1.650 euro messo a disposizione dalla Regione per il sostegno al reddito dei lavoratori che hanno perso il posto di lavoro e non hanno ammortizzatori sociali. I lavoratori che fanno domanda dovranno essere residenti in Toscana, ed essere iscritti da almeno tre mesi alle liste di disoccupazione presso i Centri per l’Impiego o comunque, se si tratta di lavoratori a progetto o a tempo determinato, risultare non occupati per almeno tre mes i e non beneficiare di interventi di sostegno al reddito derivanti da ammortizzatori sociali. Nella su citata delibera si precisa che per "ammortizzatori sociali" si intende il sussidio di disoccupazione sia ordinaria che speciale, l'indennità di mobilità e tutti i tipi di Cassa  Integrazione Guadagni. I lavoratori licenziati dovranno dimostrare nel periodo compreso fra il dicembre 2008 e il dicembre 2009, di essere stati licenziati e di avere un'anzianità lavorativa presso la stessa impresa di almeno 6 mesi complessivi (esclusi il licenziamento per giusta causa, motivo soggettivo, mancato superamento del periodo di prova e le dimissioni volontarie).

Come fare domanda
Le domande devono essere inviate ad Artea (organismo pagatore della Regione Toscana) all'indirizzo: via San Donato 42/1, 50127 Firenze.

Il modulo da compilare per fare domanda, oltre ad essere disponibile sul sito della Regione Toscana,  può essere scaricato anche dal sito di Artea (www.artea.toscana.it).

Per maggiori informazioni è possibile contattare:
Regione Toscana 055 4382093, e-mail: lavoromisurecrisi@regione.toscana.it;
Artea  055 324171, email: garanzie@artea.toscana.it.

In caso di divorzio o di separazione legale con affidamento congiunto dei figli, il diritto all’assegno per il nucleo familiare scatta a favore di entrambi i coniugi affidatari. Può essere stabilito di comune accordo quale dei due coniugi deve richiedere l’autorizzazione al trattamento di famiglia. In caso di contrasto tra i coniugi affidatari, viene utilizzato il criterio della convivenza per valutare intorno a quale dei due coniugi affidatari si è ricomposto il nucleo familiare.

Guida dell'INPS all'assegno per nucleo familiare

Ai fini della concessione della social card devono essere presi in considerazione tutti i trattamenti pensionistici compresi quelli esenti da IRPEF (messaggio INPS 28 novembre 2008, n. 26673):
- rendita inail
- invalidità civile
- indennità di accompagnamento
- maggiorazione sociale
- pensione di guerra

Per il soggetti di età compresa tra i 65 e i 70 anni, il limite reddituale per avere diritto alla carta acquisti è di 6.198 euro.
Per i soggetti di età pari o superiore a 70 anni, il limite è di 8.264 euro.
Inoltre, l'ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente), in corso di validità,  calcolato sulla base, deve essere inferiore a 6.198 €, limite valido per tutti i soggetti, indipendentemente dall’età (messaggio INPS n° 5909 del 12 marzo 2009).
Ulteriori informazioni sul sito dell'INPS.

Le persone in possesso della carta acquisti possono verificare l’avvenuta ricarica e, più in generale, l’importo ancora disponibile sulla carta se già utilizzata, nei seguenti modi:
1) agli sportelli degli uffici postali;
2) chiamando il numero verde 800666888 e seguendo le istruzioni del
   risponditore automatico;
3) utilizzando uno sportello Postamat per chi è in possesso del PIN.
Ulteriori informazioni sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Tutti gli aspetti connessi all’uso e al funzionamento della carta acquisti sono di competenza di Poste Italiane.
L’INPS, infatti, in qualità di soggetto attuatore ha esclusivamente il compito di verificare che il soggetto sia effettivamente in possesso, come ha dichiarato al momento della sottoscrizione della domanda, di tutti i requisiti e, in caso positivo, di dare a Poste Italiane il nulla osta per l’accredito della carta, ovvero, in caso di esito negativo, emettere un provvedimento di reiezione con la relativa motivazione. Pertanto, gli utenti che lamentano un mancato funzionamento della carta acquisti, nonostante l’INPS abbia già provveduto a comunicare a Poste Italiane il nulla osta per l’accredito, devono rivolgersi ad un Ufficio Postale.

L'adozione internazionale è l'adozione di un bambino straniero fatta nel suo paese, davanti alle autorità e alle leggi che vi operano. Perchè una simile adozione possa essere efficace in Italia è necessario seguire delle procedure particolari, stabilite dalle leggi italiane e internazionali. Altrimenti l'adozione straniera non sarà ritenuta valida, e il bambino non potrà nemmeno entrare in Italia. Per di più, in certi casi, l'inosservanza delle leggi sull'adozione può costituire un reato. In Italia, la procedura per l'adozione prevede sette tappe:

  • la dichiarazione di disponibilità
  • l'indagine dei servizi territoriali
  • il decreto di idoneità
  • la ricerca del minore
  • l'incontro all'estero
  • il rientro in Italia
  • la conclusione

Per conoscere le procedure previste nei Paesi stranieri è possibile consultare le pagine dedicate del sito della Commissione per le Adozioni internazionali.

La Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993 sulla tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale è il principale strumento per garantire insieme i diritti dei bambini e i diritti di chi desidera adottarli, e per sconfiggere qualsiasi traffico di minori che possa instaurarsi a scopo di adozione. L'Italia ha aderito a questo patto con la legge 31 dicembre 1998 n.476, le cui norme hanno modificato la legge 4 maggio 1983 n.184 e regolano ora la procedura di adozione internazionale.

Le competenze in materia di adozioni internazionali previste dalla Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993, ai sensi della Legge 31 dicembre 1998, n. 476 in Italia sono della:
COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI
Autorità Centrale per la Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
Largo Chigi 19, 00187 Roma
Tel: +39 06.67791 (centralino) - Numero verde per informazioni e ascolto 800.002.393 (lun-ven dalle 10:00 alle 13.00)
Fax: +39 06.67792165
E-mail: cai.segreteria-enti@palazzochigi.it

Altre informazioni sono reperibili sul sito Internet della Commissione per le Adozioni Internazionali. 

Generalmente i documenti richiesti sono i seguenti:

- copia integrale del certificato di nascita;

- stato di famiglia del beneficiario;

- certificato di residenza del beneficiario;

- certificati medici che attestino la condizione psico-fisica del beneficiario;

Ma poiché ogni tribunale ha un proprio modulo di richiesta di nomina dell'amministratore di sostegno, è necessario rivolgersi direttamente alla cancelleria della volontaria giurisdizione competente.

No, al momento è ancora in corso di definizione la Convenzione del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del Turismo con l'ANCI e le Associazioni non-profit individuate come "soggetti gestori". La convenzione inoltre dovrà successivamente passare al vaglio degli organi di controllo.
Solo in tale Convenzione si fisserà la data di avvio della presentazione delle domande per chiedere i buoni vacanza e si preciseranno le modalità di accesso, che, con i relativi moduli, saranno pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale e saranno oggetto di una specifica preventiva campagna informativa a livello nazionale e locale, a cura del Dipartimento per il Turismo, dell'ANCI - Associazione dei Comuni d'Italia, e delle Associazioni aderenti a Buoni Vacanze Italia, che è il soggetto a cui farà capo il Sistema Nazionale dei Buoni Vacanze in Italia.
Per consultare l'elenco delle strutture convenzionate in cui sarà possibile utilizzare i Buoni Vacanza, è disponibile sul sito Buoni Vacanza Italia la "Guida Buoni Vacanze Italia". Altre informazioni nella sezione dedicata del sito del Governo Italiano.

Nel sito dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas si può leggere che i cittadini che vogliono ottenere l’attestazione del valore ISEE devono:
1. redigere una dichiarazione sostitutiva unica (DSU), sulla base di un modulo facsimile reperibile presso i Comuni, i CAF convenzionati ovvero presso le sedi dell’INPS, contenente informazioni sul proprio nucleo familiare, sui redditi e sul patrimonio di tale nucleo;
2. presentare tale dichiarazione ai Comuni, ai Centri di Assistenza Fiscale (CAF), oppure alle Sedi ed Agenzie INPS presenti sul territorio;
Una volta presentata la dichiarazione, il cittadino riceverà, da parte dei soggetti che hanno ricevuto la dichiarazione sostitutiva (quindi Comuni, CAF e INPS) un'attestazione provvisoria, contenente le informazioni della dichiarazione sostitutiva, gli elementi necessari per il calcolo dell'ISEE, nonché l’indicazione del valore ISEE. Tale attestazione è il documento ISEE necessario per il riconoscimento del bonus. Maggiori informazioni sull'ISEE possono trovarsi all'indirizzo Internet: https://servizi.inps.it/servizi/isee/default.htm

Il bonus bebè non spetta ai bambini nati nel 2009, ma ai nati nel 2005, ai secondi o ulteriori figli nati nel 2006 e a tutti i figli adottati nei citati anni. Si tratta di un bonus di 1,000,00 euro previsto dalla Finanziaria del 2006. Nel pacchetto delle misure anticrisi (Decreto legge n. 185/2009) è prevista un'agevolazione per i nuovi nati (un fondo di credito): si tratta di garanzie bancarie offerte ai genitori, con un figlio nato o adottato nel 2009, che chiedano un prestito per garanzie bancarie. Ulteriori informazioni sul sito del Governo.

Per garantire il riconoscimento del bonus sulla bolletta elettrica retroattivamente per il 2008, i cittadini dovranno presentare la richiesta entro e non oltre il 30 giugno 2009. 

  • Per i casi di disagio fisico:
    • i cittadini già inclusi negli elenchi delle forniture non interrompibili ai sensi del Piano di Emergenza per la Sicurezza del Sistema Elettrico (PESSE, ovvero il piano predisposto per ridurre, in caso di necessità, i prelievi di energia elettrica in maniera selettiva e programmata evitando così black out incontrollati), dovranno presentare apposita autocertificazione specificando il tipo di apparecchiatura elettromedicale utilizzata, l’indirizzo presso il quale la medesima apparecchiatura è installata, la data a partire dalla quale si utilizza l’apparecchiatura elettromedicale;
    • i cittadini non inclusi negli elenchi relativi al PESSE dovranno munirsi di apposita certificazione presso la propria ASL di appartenenza che attesti l’utilizzo dell’apparecchiatura elettromedicale, il tipo di apparecchiatura installata, l’indirizzo presso il quale l’apparecchiatura è installata, la data a partire dalla quale si utilizza l’apparecchiatura elettromedicale. Ove la certificazione ASL non riporti la data a partire dalla quale si utilizza l’apparecchiatura elettromedicale, dovrà essere presentata apposita autocertificazione attestante tale data.

Le richieste pervenute dopo il 30 giugno 2009 non consentiranno di beneficiare del bonus retroattivamente per il 2008.

Per informazioni sono operativi sia il call center dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ( 800166654 - dal lunedì al venerdì 8:00/18:00 ) sia i siti internet del Ministero dello Sviluppo Economico e/o dell'Autorità stessa. 

Chi ha diritto al bonus sulla bolletta dell'elettricità, dovrà recarsi presso il proprio Comune di residenza o presso altro istituto da questo designato compilando la apposita modulistica.

Le domande di ammissione al bonus attualmente possono essere presentate presso alcuni Comuni che risultano essere già operativi; per visualizzare la lista di tali Comuni cliccare nell'apposito link presente all'interno della domanda "Da quando può essere applicato il bonus?" all'indirizzo http://www.autorita.energia.it/bonus_sociale.htm

I moduli sono reperibili sia sul sito dell'Autorità dell'energia elettrica e del gas sia presso i Comuni. E’ sconsigliato fare richiesta di ammissione senza utilizzare l’apposita modulistica, per evitare l’eventualità che non siano fornite informazioni essenziali con conseguente rifiuto della domanda.

Oltre all'apposita modulistica, sarà necessario allegare la seguente documentazione:

  • copia della attestazione ISEE (in caso di disagio economico);
  • certificazione ASL (in caso di apparecchiature elettriche salvavita);
  • copia del proprio documento di identità (e, nel caso di presentazione tramite delega, del documento di riconoscimento del delegato);
  • tutte le informazioni relative al cliente, alla sua residenza, al suo stato di famiglia e alle caratteristiche del contratto di fornitura di energia elettrica (facilmente reperibili sulle bollette).

Per informazioni sono operativi sia il call center dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ( 800166654 - dal lunedì al venerdì 8:00/18:00 ) sia i siti internet del Ministero dello Sviluppo Economico e/o dell'Autorità stessa. 

Hanno diritto al bonus sulla bolletta elettrica, ovvero allo sconto sulle bollette della elettricità:

  • tutti i clienti domestici, intestatari di una fornitura elettrica nell'abitazione di residenza con potenza impegnata fino a 3 kW, che abbiano un ISEE (Indicatore di Situazione Economica Equivalente) inferiore o uguale a 7.500 euro (a titolo puramente esemplificativo, un nucleo familiare composto da padre, madre e due figli, monoreddito, in affitto e senza ulteriori disponibilità patrimoniali, rientra nella soglia ISEE di 7.500 se ha un  reddito annuo lordo fino a circa 23.400 euro);
  • tutte le famiglie presso le quali vive un soggetto affetto da grave malattia e costretto all'utilizzo di apparecchiature elettromedicali necessarie per il mantenimento in vita. In questi casi, per avere accesso al bonus sociale, il cliente finale deve essere in possesso di un certificato ASL che attesti:
  1. la necessità di utilizzare tali apparecchiature,
  2. il tipo di apparecchiatura utilizzata;
  3. l’indirizzo presso il quale l’apparecchiatura è installata;
  4. la data a partire dalla quale il cittadino utilizza l’apparecchiatura.

Il diritto all’agevolazione non dipende dal servizio (maggior tutela o mercato libero) o dal venditore prescelto ma spetta a tutti i clienti domestici che ne abbiano i requisiti.

In caso di cambio delle condizioni economiche del contratto o del fornitore il bonus continuerà ad essere erogato senza interruzioni fino al termine della validità del diritto (per il disagio economico) ovvero fino a quando è necessario l’utilizzo dell’apparecchiatura elettromedicale (per il disagio fisico), indipendentemente dal venditore scelto.

I due bonus sono cumulabili qualora ricorrano i rispettivi requisiti di ammissibilità.

Per informazioni sono operativi sia il call center dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ( 800166654 - dal lunedì al venerdì 8:00/18:00 ) sia i siti internet del Ministero dello Sviluppo Economico e/o dell'Autorità stessa. 

Il bonus sociale (ovvero ‘il regime di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici per la fornitura di energia elettrica’) è uno strumento di aiuto introdotto dal Governo (Ministero dello Sviluppo Economico) con l’obiettivo di sostenere le famiglie in condizione di disagio economico, garantendo loro un risparmio sulla spesa annua per energia elettrica.
Il bonus è previsto anche per i casi di grave malattia che imponga l’uso di apparecchiature elettromedicali indispensabili per il mantenimento in vita.

E' uno sconto applicato alle bollette dell’energia elettrica per 12 mesi; al termine di tale periodo, per ottenere un nuovo bonus, il cittadino dovrà rinnovare la richiesta di ammissione. Invece, per i casi di grave malattia che imponga l’uso di apparecchiature elettromedicali indispensabili per il mantenimento in vita, lo “sconto” sarà applicato senza interruzioni fino a quando sussiste la necessità di utilizzare tali apparecchiature.

Il sistema è pienamente operativo dal gennaio 2009 ma il godimento del bonus può essere retroattivo anche per tutto il 2008. Per le date di scadenza aggiornate sono operativi sia il call center dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ( 800166654 - dal lunedì al venerdì 8:00/18:00 ) sia i siti internet del Ministero dello Sviluppo Economico e/o dell'Autorità stessa. 

Il Dipartimento per le Pari Opportunità, dando continuità all'iniziativa già intrapresa negli anni precedenti attraverso il Progetto "Rete Antiviolenza tra le città Urban Italia", ha attivato un call center – 1522 - a sostegno delle donne vittime di violenza".
Il numero  è attivo 365 giorni l'anno  24 ore su 24 e offre un servizio multilingue. Obiettivo è quello di fornire una prima risposta alle vittime e sostenerle  a fare emergere la domanda di aiuto, consentendole di avvalersi del servizi con l'assoluta garanzia dell'anonimato. Per altre informazioni http://www.pariopportunita.gov.it/defaultdesktop.aspx?page=111

I potenziali beneficiari della Social Card hanno ricevuto a casa un avviso. Tuttavia presso gli uffici postali oppure sul sito web del Ministero dell’Economia e delle Finanze è disponibile il modulo da compilare al quale va allegata una fotocopia della carta di identità e del modello ISEE. La domanda si può fare in uno dei 9mila uffici postali autorizzati. La carta sarà consegnata allo sportello e il primo accredito arriverà entro 48 ore. Per informazioni è disponibile il numero verde del Ministero (800.666.888) oppure il call center di Poste italiane (800.160). Altre informazioni sul sito web del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Se la richiesta deve essere presentata al sostituto d'imposta o all'ente pensionistico: entro il 28 febbraio 2009, qualora il bonus sia richiesto sulla base del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2007; entro il 31 marzo 2009, qualora il bonus sia richiesto sulla base del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2008. Se la richiesta deve essere presentata all'Agenzia delle Entrate: entro il 30 aprile 2009, qualora il bonus sia richiesto sulla base del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2007; entro il 30 giugno 2009, qualora il bonus sia richiesto sulla base del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2008, per i soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della richiesta dei redditi. Per i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi la richiesta del beneficio in dipendenza del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti all'anno 2008 deve essere effettuata con la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2008. Altre informazioni sul sito del Governo e dell’Agenzia delle Entrate.