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Domande&Risposte - Previdenza


Non è possibile convertire la pensione d’invalidità in pensione di anzianità. Lo hanno stabilito le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione. La Suprema Corte ha chiarito che il sistema non consente una conversione o trasformazione della pensione di invalidità in pensione di anzianità, e ciò "in ragione della rilevata sostanziale diversità di questo beneficio (discrezionalmente concesso dal legislatore, come ha affermato la Corte Costituzionale) rispetto all'intervento previdenziale diretto a proteggere il lavoratore dal rischio - evento protetto dalla garanzia costituzionale", che "assume rilievo solo al compimento dell'età pensionabile".
Mentre la legge n°222/84 prevede espressamente che le prestazioni d’invalidità, al compimento dell’età stabilita, si trasformino in pensioni di vecchiaia, non è rinvenibile nell’attuale sistema normativo alcuna previsione diretta di collegamento tra la tutela per l’invalidità e la pensione d’anzianità. Ciò anche perché la pensione d’anzianità non può essere riferita alla situazione generatrice di bisogno che accomuna il trattamento d’invalidità con la pensione di vecchiaia. In conclusione, non è possibile la conversione o trasformazione della pensione d’invalidità in pensione d’anzianità per conseguire il vantaggio del secondo trattamento sulla base dell’anzianità contributiva e assicurativa raggiunte con la prosecuzione dell’attività lavorativa.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la Corte di Cassazione - Sezioni Unite n 9492/2004 e la Circolare Inps n 134/2004

I contributi figurativi sono determinati prendendo come riferimento la retribuzione utilizzata per il calcolo dell'indennità di mobilità. I contributi figurativi accreditati sono utili ai fini del diritto e della misura della pensione, anche per quella di anzianità, ma in quest'ultimo caso non devono superare il limite massimo di cinque anni in tutta la vita assicurativa.

Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare la Guida INPS sui contributi figurativi.

I dipendenti pubblici, in caso di malattia o infermità che pregiudichi l'attività lavorativa, possono inoltrare domanda di pensione d'inabilità per ottenere il pensionamento anticipato. Tale pensione d'inabilità è subordinata al riconoscimento dello status di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa; questo tipo di pensione è infatti incompatibile con lo svolgimento di un lavoro dipendente o autonomo, sia esso in Italia o all’estero. È importante ricordare che la domanda per la pensione di inabilità dà luogo ad accertamenti sanitari per verificare il requisito di “inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa”. La commissione medica incaricata della verifica potrebbe accertare la mancanza di questo requisito, facendo quindi decadere la domanda di pensione di inabilità, ma riscontrare allo stesso tempo una inabilità assoluta o permanente a svolgere le proprie mansioni lavorative: in questo caso il dipendente potrebbe essere messo a riposo senza aver raggiunto i requisiti minimi contributivi per ottenere alcun tipo di prestazione previdenziale.

Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare il sito INPDP alle sezioni dedicate al Pensione d'inabilità e alla Pensione d'inabilità. Risoluzione del rapporto di lavoro.

Il dipendente pubblico dello Stato effettivamente non percepisce la tredicesima della pensione di reversibilità. Infatti l'INPDAP prende come riferimento normativo l'art. 97 del D.P.R. 1092/73 sulla sospensione della tredicesima mensilità, nel quale si afferma "Al titolare di pensione o di assegno rinnovabile che presta opera retribuita alle dipendenze dello Stato, di amministrazioni pubbliche o di enti pubblici, anche se svolgano attività lucrativa, non competono la tredicesima mensilità e l'assegno di caroviveri per il periodo in cui ha prestato detta opera retribuita." La Corte costituzionale, con sentenza 18-27 maggio 1992, n. 232 (Gazz. Uff. 3 giugno 1992, n. 23 - Serie Speciale) ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 97, primo comma, nella parte in cui non determina la misura della retribuzione, oltre la quale non compete la tredicesima mensilità. Tuttavia l'INPDAP continua ad applicare questa norma, infatti nella informativa INPDAP n. 22 del 17-04-2003 si fa presente che: "A tale proposito giova ricordare che sono tuttora valide le disposizioni di cui agli articoli 97 e 99 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, ancorché le citate norme siano state censurate dalla Corte Costituzionale, in quanto non è ancora intervenuto il legislatore per disciplinare la materia."

Il coniuge superstite deve recarsi presso l'INPDAP di competenza presentando una domanda in carta semplice, nella quale occorre inserire tutti i dati anagrafici dello stesso e quelli del coniuge defunto. Alla domanda è necessario allegare il certificato di morte del coniuge defunto e una copia dei documenti di identità. Al coniuge superstite spetta una quota percentuale pari al 60% dell'importo del trattamento pagato al momento della morte. Se il coniuge lavora la suddetta quota sarà ulteriormente ridotta a seconda del relativo reddito, come stabilito dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 (tabella F).

I contributi versati dopo il pensionamento danno diritto a liquidare un supplemento di pensione a condizione che siano trascorsi almeno 5 anni dalla data di decorrenza della pensione.

In deroga a ciò il supplemento può essere richiesto, per una sola volta, quando siano trascorsi anche solo due anni a condizione che sia stata superata l'età pensionabile. (art. 7 della L.155/1981)

La legge prevede, per tutti gli invalidi civili con invalidità superiore al 74% e per isordomuti, l’accredito di due mesi di contribuzione previdenziale aggiuntiva per ogni anno di attività lavorativa prestata presso pubbliche amministrazioni, privati o cooperative. Per i ciechi civili è previsto un beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di lavoro. Possono essere così cumulati fino a cinque anni di contribuzione in più rispetto all’anzianità effettiva.
Questa contribuzione figurativa viene accreditata su richiesta del lavoratore per i pensionamenti successivi al 1° gennaio 2002, data in cui è entrato in vigore il provvedimento.
Possono essere conteggiati, tuttavia, anche gli anni di servizio precedenti a questa data, ma solo se la persona era già in possesso del riconoscimento di un’invalidità superiore al 74%.
Per maggiori dettagli è possibile consultare la guida INPS

 

No, per i dipendenti pubblici non è prevista alcuna anticipazione sul TFR/TFS .
L'anticipazione è prevista solo per i lavoratori dipendenti del settore privato i quali, dopo 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, hanno la facoltà di chiedere all'INPS un anticipo sul Tfr, maturato fino a quel momento, nella misura massima del 70%, per spese urgenti rigorosamente documentate.
 Per ulteriori informazioni consultare le seguenti sezioni dei siti INPS e INPDAP>

No, se la revoca dal contratto viene fatta entro cinque giorni dalla firma dello stesso (anche se in periodo di prova) viene sospesa l’indennità ordinaria di disoccupazioni per il totale dei giorni che intercorrono dalla data della firma a quella del licenziamento; se, diversamente, la revoca avviene dopo i cinque giorni la persona perde l’indennità ordinaria di disoccupazione (Circolare Inps n. 3-275 Prs del 03.10.1957).

Il pagamento dell'indennità di disoccupazione viene sospesa anche nel caso in cui una persona (con qualsiasi tipo di contratto) si rioccupa per un periodo massimo di 5 giorni consecutivi di effettivo lavoro. Sono da considerare, agli effetti dei limite di 5 giornate, come giornate consecutive di lavoro anche quelle inframmezzate da giornate festive, come la domenica ovvero le festività infrasettimanali nazionali, civili e religiose riconosciute; comunque le giornate festive non sono da computare ai fini del limite di cui si tratta (circolare n. 3-275 Prs del 03.10.1957 - Punto XI). 

La totalizzazione consente ai lavoratori che, nel corso della propria vita, hanno svolto attività diverse e sono stati iscritti a più gestioni pensionistiche, di ottenere, se sussistono le condizioni, un’unica pensione (di vecchiaia, di anzianità, di inabilità o ai superstiti) sommando i diversi periodi contributivi, che non devono coincidere.
In proposito l'INPS con le Circolari n 69 del 9-5-2006n 9 del 17-1-2008 ha dato chiarimenti al riguardo.
Per il perfezionamento dell’anzianità contributiva utile per il diritto alle prestazioni pensionistiche conseguibili attraverso la totalizzazione, la contribuzione accreditata per periodi coincidenti deve essere conteggiata una volta sola. Allo stesso modo deve essere considerata una ed una sola volta l’anzianità contributiva posseduta in ciascuna gestione ai fini del raggiungimento del limite minimo dei tre anni in presenza di periodi coincidenti. Pertanto, per determinare l’anzianità contributiva utile per il raggiungimento del limite in parola, qualora vi siano periodi contributivi coincidenti tra più gestioni, la contribuzione dovrà essere neutralizzata in una sola delle due gestioni ed interamente nella gestione in cui si decide di neutralizzare tali periodi.
In ogni caso, il criterio generale da seguire nella scelta della gestione ove procedere alla “neutralizzazione” dei periodi contributivi coincidenti deve essere sempre quello di maggior favore per il lavoratore.
Questo criterio consente di includere la gestione dove vi sia contribuzione sufficiente al raggiungimento del diritto a pensione.

 

No. Il datore di lavoro è obbligato a concedere i permessi.
A tale proposito risulta particolarmente chiarificatrice la sentenza 5 gennaio 2005 n.175 della Corte di Cassazione-Sezione Lavoro, nella quale viene, innanzitutto, enunciato il seguente principio fondamentale: "è il datore di lavoro destinatario dell'obbligo di concessione di tre giorni di permesso mensile a favore del lavoratore che assiste una persona con handicap in situazione di gravità".
La stessa sentenza rimarca anche un altro principio, non meno importante del precedente, e precisamente: "la circostanza che l'istituto previdenziale sia deputato a restituire al datore di lavoro le somme corrisposte..., attiene esclusivamente all'aspetto economico e non incide sul diritto del lavoratore a beneficiare del permesso retribuito".
Conformemente a quanto enunciato dalla Suprema Corte, si può,dunque, affermare che sul datore di lavoro incombe il diritto-dovere di verificare in concreto l'esistenza dei presupposti di legge per la concessione dei permessi citati, rispetto alla quale non ha alcuna ulteriore discrezionalità, al di là della verifica della sussistenza dei requisiti di legge.

 

Per ulteriori informazioni consulta il sito Superabile.

Il trattamento di fine rapporto (Tfr) è una somma di denaro corrisposta al lavoratore dipendente all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro.
L’importo è determinato dall’accantonamento di una quota pari al 6,91% della retribuzione annua e dalle relative rivalutazioni, per ogni anno di servizio o frazione di anno. In quest’ultimo caso la quota è ridotta in proporzione e si computa come mese intero la frazione di mese uguale o superiore a 15 giorni.
A chi si rivolge
Hanno diritto al Tfr:
i dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000;
i dipendenti assunti con contratto a tempo determinato in essere o successivo al 30 maggio 2000 della durata minima di 15 giorni continuativi nel mese;
i dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato prima del 31 dicembre 2000 che aderiscono a un fondo di previdenza complementare: il passaggio al Tfr è automatico.
 
Come si ottiene
Il Tfr è corrisposto d’ufficio. Il lavoratore non deve quindi presentare alcuna istanza per ottenere la prestazione, soltanto sottoscrivere la dichiarazione riportata nel quadro G del modello Tfr1 compilato a cura dell’ente o amministrazione di appartenenza.
L'erogazione del TFR è di competenza dell'INPDAP.

La ripresa dell’attività lavorativa da parte di lavoratori che conseguono la pensione di anzianità deve essere successiva alla data di decorrenza del trattamento pensionistico. L’effettiva cessazione del precedente rapporto di lavoro deve  essere verificata in base al solo espletamento delle formalità di rito (dimissioni, comunicazioni di legge ecc.), senza che rilevi l’eventuale breve periodo di inattività antecedente la rioccupazione.
Con Circolare n.89 del 10/07/2009 l'INPS fornisce i chiarimenti necessari.

La Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (articolo 80, comma 3) consente ai lavoratori sordomuti e agli invalidi per qualsiasi causa (ai quali sia stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o assimilabile) di richiedere, per ogni anno di lavoro effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa. Il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa utile ai fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva.
Pertanto, usufruendo di questa opportunità, il lavoratore invalido o sordomuto può raggiungere il diritto ad andare in pensione con cinque anni di anticipo. L'entrata in vigore di questa agevolazione è stata fissata al 1 gennaio 2002.
L'INPDAP ha diramato sull'argomento la circolare applicativa n. 75 del 27 dicembre 2001 Dalla lettura della norma originaria (Legge 388/2000) permaneva il dubbio legato alla decorrenza del calcolo dei contributi figurativi. Ci si chiedeva cioè se si dovesse iniziare a calcolare i due mesi di contributi dall'inizio della carriera lavorativa oppure dal momento in cui il lavoratore si era visto riconoscere l'invalidità.
L'INPDAP adotta esplicitamente questa seconda lettura. Quindi, per fare un esempio, se un lavoratore si è visto riconoscere l'invalidità civile superiore al 74% solo nel 1991, pur avendo iniziato a lavorare nel 1978, l'inizio del computo dei due mesi decorrerà dal 1991 e non dal 1978.
Fanno fede le certificazioni rilasciate dalle Commissioni preposte all'accertamento delle invalidità (civile, di guerra, di servizio), le dichiarazioni degli Uffici del Lavoro relative ad iscrizioni di invalidi o sordomuti negli elenchi provinciali degli aspiranti al collocamento obbligatorio, i documenti di invalidità sul lavoro rilasciati dall'INAIL o dall'IPSEMA, i provvedimenti amministrativi di concessione dell'invalidità di guerra, l'invalidità civile di guerra e per causa di servizio.

Attualmente la Riforma della previdenza complementare e del TFR prevede che al momento del pensionamento siano previste due tipi di prestazione: la rendita pensionistica e la prestazione in capitale.
La prestazione pensionistica complementare può essere liquidata in forma di capitale, sempre, fino al 50% del montante accumulato in Fondo; eccezionalmente, per l’intero importo, se la rendita derivante dalla conversione del 70% della posizione accumulata risulti di ammontare inferiore al 50% dell’assegno sociale. Coloro che erano iscritti a una forma pensionistica complementare antecedentemente al 29 aprile 1993 possono richiedere la prestazione integralmente in forma di capitale, subendo però una penalizzazione fiscale (si applicheranno le vecchie regole fiscali su tutta la prestazione e non soltanto sulla parte corrispondente al montante accumulato sino al 31.12.2006).

La risposta è negativa, un figlio maggiorenne può ottenere la pensione di reversibilità solo nel caso in cui sia stato dichiarato "inabile a proficuo lavoro" e nel caso specifico l'invalidità dell'80% (come anche quella del 100%) non comporta automaticamente una totale impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Maggiori informazioni sul sito dell'Inps.

Il ricorso può essere inoltrato alla Sezione Giurisdizionale territorialmente competente della Corte dei Conti. Nel decreto di diniego del beneficio richiesto viene scritto l'Organo al quale rivolgersi per fare ricorso. In mancanza di specifiche indicazioni, allora bisogna rivolgersi all'Ente che ha emanato il decreto e chiedere a quale ufficio presentarlo. Per la pensione privilegiata non è previsto un termine per la presentazione del ricorso.
Maggiori informazioni al sito dell'Inpdap.

A seguito alle ordinanze 3753 del 6 aprile e 3754 del 9 aprile del Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché al decreto del Ministro dell’economia e finanze del 9 aprile, l'Inpdap ha avviato le seguenti iniziative:
- Per gli iscritti e i pensionati: i) pagamento anticipato della rata di pensione di maggio; ii) possibilità, per il pensionato, di ritirare la pensione presso qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale; iii) sospensione sino al 31 dicembre 2009 del recupero dei debiti pensionistici già notificati e delle rate per i prestiti e i mutui erogati dall’Inpdap; iv) sospensione degli obblighi tributari fino al 30 novembre 2009, per i pensionati che ne faranno specifica richiesta; v) sospensione fino al 30 novembre 2009 dei termini per presentazione del modello 730. L’Inpdap provvede comunque a ricevere i modelli presso qualunque sede dell’Istituto, purché presentati entro il 31 maggio; vi) sospensione sino al 31 dicembre dei termini di presentazione delle dichiarazioni reddituali connessi alla operazione Red 2009 e delle dichiarazioni per le detrazioni d’imposta 2009; vii) priorità nell’accogliere le domande di partecipazione alle vacanze studio e ai soggiorni senior.
- Per i dipendenti Inpdap: i) erogazione di un sussidio straordinario ai dipendenti Inpdap per l’inagibilità dell’abitazione di residenza; ii)sottoscrizione tra i dipendenti Inpdap per la devoluzione della retribuzione ore/giornate di lavoro.
Maggiori informazioni sul sito dell'Inpdap.

L’Inpdap è presente già da alcuni giorni sul territorio abruzzese con alcune stazioni mobili: i) un pullman personalizzato Inpdap con quattro postazioni presso il Centro commerciale "L’Aquilone" (Uscita autostradale Aquila ovest), contattabile ai numeri 366-6612130/ 366-6612126; ii) un camper (con Inps e Poste Italiane) con una postazione operativa presso la tendopoli di Piazza d’Armi, contattabile al numero 366-6612129; iii) un camper (con Inps e Poste Italiane s.p.a.) con una postazione operativa presso la tendopoli di Paganica, contattabile al numero 366-6612125.
Sono poi operativi il Centro Informativo di Avezzano, in via Massimiliano Kolbe, 38, nei locali del Comune, e la “Cittadella dei servizi”, presso la caserma della Guardia di Finanza Mar. Magg. E.O.V. Vincenzo Giudice, di Coppito.
Maggiori informazioni sul sito dell'Inpdap.

A seguito del sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo, il Governo, con l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3763 del 6 maggio 2009,  ha disposto l’erogazione di una indennità esentasse a sostegno di lavoratori autonomi  operanti nei comuni terremotati, i quali abbiano dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi sismici. L'indennizzo è stato quantificato in 800 euro mensili.
Maggiori dettagli sono dati nella circolare Inps n. 71 del 21 maggio 2009 (file pdf).

Le misure messe in atto dall'Inail a favore dei propri dipendenti con sede di lavoro nei Comuni abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile scorso sono i seguenti: i) un aiuto economico a tutti i lavoratori Inail la cui abitazione sia danneggiata e/o sia inagibile per minimo 60 giorni. Sarà corrisposto un sussidio economico straordinario, a fondo perduto, di euro 5.500,00 pro capite, eventualmente incrementabile, per nuclei familiari conviventi di tre o più componenti, fino ad un massimo di euro 7.000,00; ii) sospensione delle trattenute per ratei mensili di prestiti personali contro la cessione stipendio, per tutti i lavoratori residenti nei Comuni colpiti dal sisma.
Maggiori informazioni sul sito dell'Inail.

L'Inpdap ha pubblicato sul proprio sito le graduatorie relative al concorso per i soggiorni estivi a favore di figli di iscritti o pensionati Inpdap. Contestualmente, l'Istituto invierà una comunicazione cartacea ai concorrenti, con tutte le informazioni necessarie. Le gratuatorie sono consultabili nella pagina dedicata del sito dell'Inpdap, digitando il codice del soggetto che ha partecipato al concorso. Nella stessa pagina web sono indicati anche la data di partenza, la struttura di destinazione, la società gestrice e i contatti della stessa.
Maggiori informazioni a proposito delle Graduatorie 2009 "Soggiorni e vacanze" sono disponibili sul sito dell'Inpdap.

Le prime misure adottate dall'Inail a favore dell'utenza e della popolazione dell'Abruzzo sono le seguenti: i) pagamento anticipato delle rendite Inail di competenza del mese di maggio 2009 entro il mese di aprile 2009 in applicazione della ordinanza 3754 PCM; ii) sospensione del versamento dei premi assicurativi Inail fino al 30 novembre 2009 in applicazione della ordinanza 3754 PCM; iii) istituzione di una linea telefonica dedicata riservata esclusivamente ai lavoratori e datori di lavoro delle zone terremotate presso il numero verde unico INPS/INAIL 803-164. Dopo il messaggio di benvenuto, gli utenti dovranno digitare il tasto "0" per comunicare con operatori dedicati; iv) istituzione di una sede mobile in un camper attrezzato nella tendopoli di piazza d'Armi a L'Aquila, per offrire agli assistiti servizi amministrativi di sportello grazie alla gestione in remoto dei dati contenuti nei server della Direzione Regionale e della sede dell’Aquila; v) istituzione di un presidio sanitario nella tendopoli di piazza d'Armi a L'Aquila. Medici ed infermieri dell'Istituto sono a disposizione degli assicurati e della popolazione per offrire prestazioni sanitarie; vi) collaborazione dei tecnici Inail ai gruppi di rilevamento costituiti nei Comuni interessati dagli eventi sismici, tese al censimento dello stato degli edifici pubblici e privati; vii) sottoscrizione aperta a tutti i dipendenti dell’Istituto per raccogliere fondi da destinare alla Protezione Civile destinando una quota di retribuzione.
La Direzione Regionale Abruzzo e della sede dell’Aquila, attualmente inagibili, opereranno  temporaneamente tra Avezzano e la sede provvisoria dell’Aquila nella Casa del welfare presso la scuola allievi della Guardia di finanza dell’Aquila.
Maggiori informaizoni sul sito dell'Inail.

Per verificare l'importo della Carta Acquisti o per assicurarsi che essa sia stata ricaricata si può procedere in uno dei seguenti modi: i) recarsi agli sportelli degli Uffici postali; ii) chiamare il numero verde 800666888 e seguire le istruzioni che verranno date dalla voce automatica; iii) utilizzare uno sportello Postamat, per chi è in possesso del PIN.
Maggiori informazioni sul sito dell'Inps.

I figli ed orfani di iscritti e di pensionati Inpdap nel caso non abbiano ottenuto un beneficio analogo per lo stesso anno scolastico o accademico, da intendersi prestazioni in denaro di valore comunque superiore al 50% dell’importo della borsa o beneficio messo a concorso.
Maggiori informaizoni alla sezione FAQ del sito dell'Inpdap.

Per ottenere la borsa di studio INPDAP è necessario avere sia requisiti di merito, prefissati ogni anno nel bando di concorso; sia requisiti economici, è necessario che il nucleo familiare dello studente abbia un ISEE al di sotto della soglia massima fissata nel bando di concorso.
Maggiori informazioni nella sezione FAQ del sito dell'Inpdap.

La borsa di studio è soggetta a IRPEF a scaglioni di reddito come previsto dall’art. 50 del TU delle Imposte sul reddito trattandosi di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Maggiori informazioni alla sezione FAQ del sito dell'Inpdap.

Il Contact Center Integrato Inps-Inail è raggiungibile attraverso il numero 803.164 e risponde alle esigenze di informazioni su aspetti normativi, procedimentali e su singole pratiche, sia dell'Inps sia dell'Inail. Fornisce, in automatico o con intervento dell'operatore, informazioni e servizi online, risultando uno "sportello virtuale" al servizio del cittadino.
Gli operatori sono a disposizione dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 14, mentre il servizio automatico (per la provincia di Bolzano in lingua tedesca) è in funzione 24 ore al giorno, compresi i festivi. Il servizio è completamente gratuito.
Mentre per i dipendenti pubblici va segnalato il Numero verde dell'INPDAP - Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica: 800 105 000.
Maggiori informazioni sul sito dell'Inpdap e sual sito dell'Inps

Il lavoratore che, avendo maturato i requisiti di legge, decide di andare in pensione, deve presentare la domanda al proprio Ente di previdenza. Per gli assicurati all’Inps i moduli di domanda sono diversi a seconda del tipo di pensione da richiedere. I moduli sono disponibili presso tutti gli uffici Inps presenti sul territorio nazionale e sul sito dell'Istituto, nella sezione "moduli".
Nella domanda il lavoratore deve indicare sia l'ufficio postale o la banca dove vuole riscuotere la pensione, sia le modalità di pagamento .
Se la pensione deve essere riscossa da un'altra persona può essere indicato direttamente sulla domanda il nome del delegato. Ogni domanda, per essere presa in esame, deve contenere la documentazione indispensabile e le informazioni indicate nel modulo, come previsto dall’articolo 1, comma 783 della legge 296/06.
La domanda di pensione può essere presentata direttamente all'Inps oppure tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge. Se si sceglie la prima ipotesi è buona regola presentare la domanda agli uffici Inps più vicini alla propria abitazione. Se ciò non è possibile, la domanda può essere consegnata in un qualunque ufficio Inps, anche di un'altra città: sarà poi trasferita agli uffici competenti per territorio. La domanda può anche essere spedita tramite raccomandata e deve essere sempre sottoscritta dall'interessato.
Maggiori informazioni sul sito dell'Inps.

L'art. 13 del D.P.R. 180/50 stabilisce che per il personale assunto con contratto a tempo determinato non inferiore a tre anni, c'è la possibilità di contrarre prestiti pluriennali,i quali però devono essere ammortizzati entro il periodo mancante alla scadenza del contratto in corso (art. 13, ultimo comma).
Maggiori informazioni alla sezione FAQ del sito dell'Inpdap.

Ai fini dell'ottenimento delle prestazioni creditizie, gli insegnanti di religione destinatari di incarico annuale soggetto a rinnovo, sono assimilati a tutti gli effetti ai dipendenti a tempo indeterminato.
Lo ha stabilito il Ministero della Pubblica Istruzione con la circolare n. 127 prot. 33044/470/MF del 14 maggio 1975, la cui operatività è stata recepita ed attuata con l'Ordine di Servizio n. 81 dell'ex ENPAS fin dal 13 dicembre 1975.
Maggiori informazioni alla sezione FAQ del sito dell'Inpdap.

Gli iscritti alle Casse Pensioni sono obbligati, anche per i periodi coperti da contribuzione figurativa a carico dell'Inpdap, al versamento del contributo obbligatorio per il credito pari allo 0,35% della retribuzione virtuale pensionabile. Bisogna specificare, inoltre, che: i) in caso di retribuzione ridotta al 30% o al 50%, la trattenuta deve essere applicata sulla retribuzione intera pensionabile; ii) in caso di sciopero, la trattenuta dello 0,35% deve essere applicata sulla retribuzione pensionabile che è, a tal fine, considerata per intero, in quanto il periodo è utile a tutti gli effetti; iii) per i periodi in cui si siano verificate situazioni di assenze dal servizio non retribuite (es. motivi familiari, ecc.), non utili ai fini previdenziali e pensionistici, la trattenuta dello 0,35% deve essere effettuata sulla retribuzione pensionabile; iv) per i dipendenti statali la retribuzione contributiva e pensionabile (artt. 15 e 16 della legge 177/76 e art. 15 della legge724/94) è maggiorata del 18% e pertanto la determinazione del contributi per il Fondo Credito deve riguardare anche tale quota.
Maggiori informazione alla sezione FAQ del sito dell'Inpdap.

Si, qualora l’Istituto erogatore rientri tra quelli accreditati ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 180/50.
Maggiori informazioni alla sezione FAQ del sito dell'Inpdap.

Non è consentita alcuna integrazione dell'importo di un piccolo prestito. E' possibile soltanto il rinnovo del prestito (quando sia trascorso il periodo minimo richiesto per ciascuna prestazione) con contestuale estinzione di quello in ammortamento
Maggiori informazioni alla sezione FAQ del sito dell'Inpdap

L'art. 37 del D.P.R. 895/50 prevede la facoltà per l'iscritto di rinunciare al prestito. Poiché però la Delibera del C.d.A. n°898/1998 ha fissato la decorrenza dell'ammortamento al primo giorno del secondo mese successivo a quello di concessione la rinuncia, per aver effetto, deve essere proposta entro l'ultimo giorno immediatamente precedente la predetta data, a decorrere dalla quale l'iscritto/mutuatario potrà chiedere l'anticipata estinzione del prestito.
Maggiori informazioni sul sito dell'Inpdap.

 

Un piccolo prestito non può coesistere né con un pignoramento, né con un sequestro conservativo, né con un assegno alimentare, né con una delegazione ex art. 58 D.P.R. 180/50, né infine con un altro piccolo prestito concesso ai sensi dell'art. 1 della L. 656/60 dalle Casse Mutue o sovvenzioni Ministeriali e le altre istituzioni similari costituite tra pubblici dipendenti per fini non di lucro, come enti morali o come persone giuridiche di diritto pubblico.
Infatti, in virtù delle disposizioni di cui all'art. 5 della L. 656/60, un piccolo prestito può coesistere unicamente con un prestito pluriennale diretto o con un prestito pluriennale concesso da uno degli Istituti autorizzati ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 180/50, indipendentemente dalla circostanza che tale ultima prestazione sia assistita o meno da garanzia.
Maggiori informazioni alla sezione FAQ del sito dell'Inpdap

Può utilizzare lo specifico bollettino di pagamento reperibile presso gli Uffici postali, le Sedi INAIL, le Associazioni di categoria e i Patronati. Da gennaio 2009 è possibile effettuare il pagamento del premio assicurativo online, per la prima iscrizione e per il rinnovo, con carta di credito Visa o Mastercard, carta prepagata Postepay o conto Bancoposta. Ulteriori informazioni possono essere richieste chiamando il numero verde Inail 803.164.
Maggiori informazioni sul sito dell'INAIL.

Il lavoratore che ha contributi versati presso Enti diversi può chiederne la ricongiunzione, cioè l'unificazione, allo scopo di ottenere un'unica pensione calcolata su tutti i contributi versati.
La ricongiunzione può essere richiesta dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, dai lavoratori autonomi o dai loro superstiti.
In alternativa, se sussistono le condizioni, i contributi versati in più gestioni pensionistiche possono essere sommati ricorrendo alla totalizzazione.

Gli Assegni a Nucleo Familiare (ANF), questa è la dicitura corretta, sono una prestazione a sostegno delle famiglie con redditi inferiori a determinati limiti, stabiliti ogni anno dalla legge. Spettano a tutti i lavoratori dipendenti, ai disoccupati, ai lavoratori in mobilità, ai cassintegrati, ai soci di cooperative, ai pensionati. Spettano anche ai lavoratori parasubordinati, iscritti alla Gestione separata, che non sono assicurati ad altre forme pensionistiche obbligatorie e non sono pensionati e pertanto pagano dal 1 gennaio 2008 l’aliquota contributiva del 24,72%. In tale aliquota è compresa la quota dello 0,72% che serve a finanziare il fondo per gli assegni per il nucleo familiare, per la maternità, e l'indennità di malattia.
Sono esclusi i lavoratori autonomi dell'agricoltura e i pensionati ex lavoratori autonomi, ai quali invece spetta il vecchio "assegno familiare".
La domanda di assegno per il nucleo familiare deve essere presentata:
-al proprio datore di lavoro dai lavoratori dipendenti;
-direttamente agli uffici Inps competenti per residenza in tutti gli altri casi (pensionati, disoccupati, lavoratori domestici ecc.);
In questo secondo caso l'INPS provvede all'erogazione degli assegni in virtù della copertura contributiva a cui il soggetto e/o il datore di lavoro provvedono nel corso dell'anno.

Il Decreto Legge 112/2008 dà la possibilità di andare in pensione a 35 anni con il 70% dello stipendio e svolgere poi attività di volontariato per arrivare così a 40 anni di anzianità.
Le attività di volontariato in oggetto possono essere svolte presso una ONG/associazione/fondazione/organizzazione. La norma, però, non specifica mai quale deve essere il monte ore minimo di volontariato da fare; viene solo specificato che la prestazione deve essere svolta in modo "continuativo ed esclusivo".
Per poter fare richiesta di esonero dal servizio (richiesta che è irrevocabile) e andare a fare del volontariato, non esiste una modulistica specifica
E' sufficiente presentare al proprio ente di appartenenza una dichiarazione in carta semplice in cui si attesti di possedere tutti i requisiti necessari per ottenere l'esonero stesso.
Bisogna sottolineare che il trattamento economico temporaneo spettante al soggetto durante il periodo di esonero passa dal 50% al 70% solo dopo che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha ricevuto il contratto/accordo tra il soggetto e la ONG prescelta. Per questo motivo è consigliabile presentare detto contratto/accordo congiuntamente alla richiesta di esonero.

 

I lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi, i lavoratori iscritti ai Fondi speciali di previdenza e i lavoratori soggetti al contributo per il lavoro parasubordinato (collaboratori coordinati e continuativi, venditori porta a porta, liberi professionisti senza Cassa di categoria) possono coprire, con i contributi, il periodo del corso legale di laurea (non vengono presi in considerazione gli anni "fuori corso") o di titoli di studio equiparati, presentando l'apposita domanda all'INPS.
A partire dal 1° gennaio 2008, il riscatto della laurea può essere chiesto da chi ancora non lavora e non è iscritto ad alcuna forma previdenziale e da tutti i lavoratori soggetti al regime contributivo. L’importo può essere rateizzato fino a 120 rate senza interessi.  Il contributo è fiscalmente deducibile dal richiedente o, nella misura del 19 % dell'importo del riscatto, dai familiari dai quali risulti fiscalmente a carico.
Magiori informazioni sul sito dell'Inps.

Sono equiparati alla laurea ai fini del riscatto a fini pensionistici: i) la laurea conseguita all'estero, purché sia riconosciuta o abbia valore legale in Italia; ii) le lauree in teologia o in altre discipline ecclesiastiche conseguite presso facoltà riconosciute dalla Santa Sede.
Sono riscattabili anche i periodi di studio per conseguire il diploma di tecnico di audiometria, fonologopedia e audioprotesi rilasciato da una scuola universitaria.
A seguito della normativa introdotta dal decreto legislativo 184 del 30 aprile 1997 in materia di riscatto di laurea, in vigore dal 12 luglio 1997, sono riscattabili anche, sempre che non siano coperti da contribuzione, i periodi corrispondenti alla durata dei corsi di studio universitario a seguito dei quali siano stati conseguiti: i) i diplomi universitari (corsi di durata non inferiore a due anni e non superiore a tre); ii) i diplomi di specializzazione; iii) i dottorati di ricerca, successivi alla laurea di durata non inferiore a due anni.
Il riscatto può riguardare tutto il periodo o singoli periodi. A partire dal 12 luglio 1997, inoltre, è data la facoltà di riscattare due o più corsi di laurea, anche per i titoli conseguiti anteriormente a questa data.

Maggiori informazioni sul INPS

La domanda per il riscatto di laurea può essere presentata in qualsiasi momento, ma è conveniente chiedere il riscatto al più presto perché, più ci si avvicina all'età del pensionamento, maggiore è la somma da pagare per il riscatto stesso.
La domanda va presentata all'Inps, direttamente dall'interessato, o tramite uno degli Enti di patronato riconosciuti dalla legge, compilando l'apposito modulo "RL1". Al modulo va allegato: i) il certificato rilasciato dall'Università che attesti il conseguimento del diploma di laurea o il tipo di diploma e gli anni in cui si è effettivamente svolto il corso legale di studi; ii) il mod. 01M/sost. rilasciato dal datore di lavoro che attesta la retribuzione percepita al momento della domanda.
Il riscatto può essere chiesto anche dai familiari superstiti che hanno diritto alla pensione di reversibilità.
Per maggiori informazione consultare la pagina dedicata del sito dell'Inps.

 

Il riscatto può essere richiesto all'Inps da tutti i lavoratori dipendenti e autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni), da quelli iscritti ai fondi speciali e da quelli iscritti alla Gestione separata (collaboratori coordinati e continuativi o a progetto, venditoria domicilio, liberi professionisti senza Cassa di categoria). Per poter richiedere la domanda del riscatto di laurea è necessario possedere i seguenti requisiti: i) Aver conseguito il diploma di laurea o titoli equiparati; ii) aver versato almeno un contributo settimanale all'Inps in qualunque momento della vita assicurativa; iii) i periodi per i quali si chiede il riscatto non devono essere coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o da riscatto chiesto in altri regimi previdenziali.
Inoltre, a partire dal 1° gennaio 2008, il riscatto della laurea può essere chiesto da chi ancora non lavora e non è iscritto ad alcuna forma previdenziale e da tutti i lavoratori soggetti al regime contributivo.
Per maggiori informazione consultare la pagina dedicata del sito dell'Inps.

L’importo per il riscatto della laurea è calcolato dall’Inps sulla base della retribuzione media pensionabile riferita alla data della domanda. L'Inps invia al domicilio del richiedente i bollettini per il pagamento e comunica la somma da pagare. Il pagamento va effettuato entro 60 giorni dalla comunicazione in un'unica soluzione o rateizzato fino a 60 rate mensili. Maggiori dettagli alla pagina dedicata del sito dell'Inps
Inoltre l'Inps, in collaborazione con Posteitaliane, consente il pagamento dei contributi anche in via telematica tramite il sito dell'Inps sezione Servizi. Infine, grazie al Progetto Reti Amiche, è possibile effettuare il pagamento per il riscatto degli anni di laurea ai fini pensionistici anche presso i tabaccai.

La legge riconosce alle lavoratrici madri l'accredito dei contributi figurativi purchè al momento della domanda possieda cinque anni di contributi versati come lavoratrice dipendente, mentre tale facoltà non è riconosciuta alle lavoratrici autonome.
Per l'accredito dei contributi figurativi relativi ai periodi di astensione obbligatoria è necessario presentare la domanda alla sede Inps allegando la seguente documentazione: i)una dichiarazione del datore di lavoro con l'indicazione della durata effettiva dell'astensione obbligatoria e della data presunta del parto risultante dal certificato medico presentato a suo tempo dalla lavoratrice; ii) il certificato anagrafico che attesta la data del parto oppure il certificato medico con la data dell'aborto; iii) la copia dell'eventuale provvedimento dell'Ispettorato del lavoro che ha autorizzato ulteriori periodi di astensione obbligatoria prima del parto.
Per maggiori informazione consultare la Guida Inps: I contributi figurativi (file pdf)

Sì, grazie al servizio on line Gestione PIN del sito dell'Inpdap è possibile richiedere l'assegnazione del codice PIN, oppure sostituirlo o recuperarlo qualora fosse stato smarrito.
Il PIN è il codice personale segreto necessario per accedere, in modo riservato, ad alcuni servizi in linea disponibili su questo sito Internet. I servizi riguardano, perciò, informazioni strettamente personali, per esempio: visualizzazione della rata mensile di pensione, visualizzazione e stampa di copia del modello CUD, visualizzazione e stampa del modello 730, comunicazione del proprio indirizzo di posta elettronica.

La possibilità di un riconoscimento della maggiorazione dell’I.I.S. nella misura del 18% in quanto parte integrante dello stipendio tabellare non è contemplata dalla normativa in materia, né è intervenuta alcuna novità che possa far riconsiderare questa consolidata interpretazione.
All'articolo 15 della Legge n.177/76 si legge testualmente: "Da ultimo, si ribadisce che l’importo della I.I.S. conglobato nello stipendio, a decorrere dall’1.1.2003, non deve essere maggiorato del 18%". Inoltre, con nota operativa n.20 del 23.05.2008, la Direzione Centrale Pensioni dell’INAIL, ha reso noto, quali sono le voci incrementabili per la base pensionabile.

Per accedere ai servizi on line del sito INPS occorre richiedere l'assegnazione del PIN (Personal Identification Number). La richesta può essere fatta on line dal sito www.inps.it  nella sezione Richiesta PIN per i servizi al cittadino. Inserendo i dati richiesti dal sistema viene assegnata solo una prima parte del codice personale di identificazione, la seconda parte viene recapitata al domicilio indicato nella procedura di registrazione.
In alternativa è possibile effettuare la richiesta chiamando il Contact Center Inps al numero: 803.164

Sono due le circolari INPS che regolano il congedo retribuito ai sensi della Legge 104: la circolare numero 64 del 15 marzo 2001 che riguarda i congedi per gravi e documentati motivi familiari e l'indennizzabilità fino a due anni delle relative assenze e quella numero 41 del 16 marzo 2009 che riguarda l'estensione del diritto di congedo al figlio convivente con la persona in situazione di disabilità grave.
Per ulteriori informazioni sulla legge 104/92 e in particolare sul congedo straordinario retribuito è possibile consultare le sezioni dedicate ai Permessi e i congedi e alle Schede informative del sito www.superabile.it

Non è sempre necessario: la nuova normativa, contenuta nel Decreto del Ministero della Salute e del Ministero dell’Economia del 2 agosto 2007, emanato in applicazione della Legge 80 del 2006 che regola le modalità per l’accertamento delle disabilità, ha eliminato infatti le visite di controllo per l’accertamento delle condizioni di disabilità per i portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti.
Esaminata la documentazione sanitaria attestante la situazione del richiedente, qualora corrispondesse a quanto indicato nel decreto, l'INPS disporrà l’esonero definitivo da ogni visita di controllo o di revisione della permanenza dello stato invalidante dandone comunicazione all'interessato.

Per inviare una fax all'Inps esiste un fax verde ossia un fax centralizzato: 800.803.164. Vale per tutte le sedi Inps perchè viene smistato telematicamente. E' importante scrivere nel fax la sede di riferimento territoriale, i dati personali e i recapiti telefonici. E' possibile utilizzare anche un frontespizio reperibile sul sito Inps nella sezione 'moduli'.
Sito INPS- modulistica

Sì. Nonostante il perdurare di una situazione di vacatio legislativa, è ormai da considerarsi pacifico, sia in letteratura che in giurisprudenza, che la pensione è un reddito pignorabile, con alcuni limiti.I limiti alla pignorabilità della pensione vengono definiti dalla Circolare dell'INPS n. 43 del 26 febbraio 2003, intervenuta a seguito di una sentenza della Corte Costituzionale (n.506/2002, c.d. "ILLEGITTIMITA' DELL'IMPIGNORABILITA' ASSOLUTA") .
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare INPS n. 43 del 26 febbraio 2003

L'art. 19 del decreto 112/2008 ha stabilito l'integrale cumulabilità dal dal 1° gennaio 2009 delle pensioni di anzianità con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. La disciplina del cumulo tra pensione e reddito da lavoro nel caso di pensione calcolata con il sistema contributivo è uniformata a quella prevista nel regime retributivo e misto, in considerazione dell'uniformità dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato in tutti e tre i regimi. Ulteriori informazioni sul sito dell'INPS.

La Corte Costituzionale a seguito della sentenza n. 19 del 26 gennaio 2009 ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 42, comma 5, del D. Lgs. 151/2001 nella parte in cui non prevede per il figlio convivente con la persona in situazione di disabilità grave, il diritto a fruire del congedo retribuito di due anni, in assenza di altri soggetti idonei a prendersene cura.
L’INPS ha provveduto a diramare una Circolare - numero 41 del 16 marzo 2009-  che riepiloga, alla luce delle novità introdotte dalla Sentenza 19/2009, le condizioni per accedere al congedo retribuito di due anni (anche frazionabile) e dei soggetti che ne possono beneficiare.
L’interpretazione dell’INPS e le relative indicazioni operative, riservano alcune novità positive. I beneficiari dei due anni di congedo retribuito sono, al momento attuale: il coniuge, il genitore, i fratelli e le sorelle, il figlio della persona con handicap grave. A parte l’eccezione dell’assistenza prestata dai genitori ai figli, in tutti gli altri casi è richiesta la convivenza fra il lavoratore e la persona disabile da assistere.
L’INPS fissa anche un ordine di priorità nella concessione dei congedi: coniuge, genitore, fratelli e sorelle, figli. Tale “priorità” è tuttavia svuotata di significato in quanto è possibile la rinuncia da parte di chi “viene prima” in ordine priorità.
Per quanto riguarda l'INPDAP, quest'ultimo non si sostituisce al datore di lavoro, pertanto i dipendenti pubblici dovranno rivolgersi alle relative amministrazioni, in quanto saranno queste ultime a fornire le dovute indicazioni.

 

I periodi svolti come militare (non di carriera) possono essere coperti da contribuzione figurativa.
In particolare i periodi in questione riguardano:
- il servizio militare, obbligatorio o volontario, prestato nelle Forze armate italiane;
- il servizio civile svolto in alternativa a quello militare.
Sono equiparati a quello militare i servizi prestati:
- nella Croce Rossa Italiana;
- nel corpo dei Vigili del fuoco come vigile del fuoco ausiliario.
Per chiedere l’accredito della contribuzione figurativa è necessario avere almeno un contributo settimanale precedente o successivo al servizio militare. Ulteriori informazioni nella guida dell'Inps sulla contribuzione figurativa.

I contributi figurativi sono validi a tutti gli effetti sia per raggiungere il diritto alla pensione sia per calcolarne l’importo.
Tuttavia, in determinate ipotesi i contributi figurativi “contano” meno.
Per raggiungere il diritto alla pensione di anzianità non si possono considerare i contributi figurativi per la disoccupazione e per la malattia.
Questi contributi vengono considerati, una volta raggiunto il diritto alla pensione di anzianità, per effetto degli altri contributi (obbligatori, da riscatto e volontari), solo per aumentare l’importo della pensione.
La contribuzione figurativa per i lavoratori socialmente utili, i lavoratori di pubblica utilità, i commercianti in crisi e per i titolari di assegno di invalidità (per il periodo in cui non svolgono attività lavorativa), invece, è utile solo per il raggiungimento del diritto alla pensione mentre non è considerata utile ai fini del calcolo dell’importo. Importante:
i contributi figurativi che possono essere presi in considerazione per il diritto alla pensione di anzianità, non devono superare il limite massimo di cinque anni in tutta la vita assicurativa. Ulteriori informazioni sul sito dell'INPS e nella guida dell'INPS sulla contribuzione figurativa.

Si, purché il lavoratore abbia almeno un contributo obbligatorio settimanale versato prima del periodo di cassa integrazione e mobilità fatte salvo le seguenti avvertenze:
- nel caso della cassa integrazione (ordinaria o straordinaria) successiva al 6 settembre 1972 i contributi vengono sempre accreditati;
- nel caso della mobilità non sono riconosciuti se l’indennità viene concessa anticipatamente in un’unica soluzione.
I contributi in questione accreditati sono definiti figurativi e vengono accreditati automaticamente dall’Inps senza bisogno di domanda da parte del lavoratore. Ulteriori informazioni sul sito dell'INPS.

La scelta della modalità di pagamento (tramite una banca o un ufficio postale) viene effettuata dal pensionato al momento della presentazione della domanda di pensione. Nel caso in cui il pensionato non effettui una scelta, l'Inps emette il pagamento della pensione presso l'ufficio postale più vicino al domicilio dell'interessato.
La pensione può essere riscossa presso un ufficio postale o una banca di qualsiasi provincia, anche diversa da quella di residenza con le seguenti modalità:
- in contanti allo sportello (La pensione può essere riscossa anche da una persona delegata);
- con accredito su conto corrente postale o bancario. I moduli sono disponibili presso gli uffici Inps e sul sito, nella sezione "moduli".
- con accredito sul libretto di risparmio nominativo;
- con assegno circolare che viene spedito a casa.

 

La pensione viene messa in pagamento presso l’Ufficio postale più vicino al domicilio. E’ possibile richiederne l’accredito sia in conto corrente bancario che postale o su un libretto postale. I modelli per la richiesta sono disponibili presso le sedi Inpdap o scaricabili dalla sezione Modulistica del sito Inpdap.

 

Il lavoratore che, avendo maturato i requisiti di legge, decide di andare in pensione, deve presentare la domanda al proprio Ente di previdenza.
Per gli assicurati all’Inps i moduli di domanda sono diversi a seconda del tipo di pensione da richiedere. I moduli sono disponibili presso tutti gli uffici Inps presenti sul territorio nazionale e sul sito, nella sezione "moduli".
Nella domanda il lavoratore deve indicare anche l'ufficio postale o la banca dove vuole riscuotere la pensione e le modalità di pagamento (accredito in conto corrente bancario o postale, contante allo sportello, assegno circolare o accredito su libretto di risparmio).
Se la pensione deve essere riscossa da un'altra persona può essere indicato direttamente sulla domanda il nome del delegato.
Ogni domanda per essere presa in esame deve contenere la documentazione ritenuta indispensabile e le informazioni indicate nel modulo, come previsto dall’articolo 1, comma 783 della legge 296/06.
La domanda di pensione può essere presentata direttamente all'Inps oppure tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge. Se si sceglie la prima ipotesi è buona regola presentarla agli uffici Inps più vicini alla propria abitazione. Se ciò non è possibile può essere consegnata in un qualunque ufficio Inps, anche di un'altra città: sarà poi trasferita agli uffici competenti per territorio.
La domanda può anche essere spedita tramite raccomandata e deve essere sempre sottoscritta dall'interessato.
Per quanto riguarda le pensioni ai superstiti è bene ricordare che, se ci sono più contitolari, ognuno deve presentare la propria richiesta. In tal caso l'Inps liquiderà ad ognuno la quota che spetta.

Direttamente dal sito INPDAP, con la funzione “recupero pin”. 

Digitando il proprio codice di accesso Pin l'utente pensionato ha la possibilità di:
- visualizzare la propria rata mensile di pensione
- visualizzare e stampare copia del modello CUD
- visualizzare e stampare il modello 730 (la funzione è attiva soltanto per coloro che hanno consegnato il modello direttamente a una sede Inpdap).
Per accedere a tutti i servizi è necessario fornire il proprio codice fiscale. Ulteriori informazioni sul sito dell'INPDAP.

 

Sì, grazie al servizio in linea Pensionati: Gestione PIN è possibile richiedere l'assegnazione del codice PIN ovvero sostituirlo o recuperarlo qualora fosse stato smarrito.
Il PIN è il codice personale segreto necessario per accedere, in modo riservato, ad alcuni servizi in linea disponibili su questo sito Internet. I servizi riguardano, perciò, informazioni strettamente personali, per esempio: visualizzazione della rata mensile di pensione, visualizzazione e stampa di copia del modello CUD, visualizzazione e stampa del modello 730, comunicazione del proprio indirizzo di posta elettronica.

 

I pensionati Inpdap per accedere ai servizi in linea messi a loro disposizione devono autenticarsi tramite il codice fiscale e un codice segreto di identificazione personale (PIN Personal Identication Number).
La prima parte del PIN, composta da 4 cifre, verrà visualizzata subito. La seconda parte, di ulteriori 4 cifre, verrà inviata per posta all'indirizzo già presente in banca dati Inpdap.

Dalla home page del sito Inpdap è possibile accedere alla sezione "Servizi in Linea", suddivisi in base alla tipologia di utente: Amministrazioni e Enti, CAF e professionisti, pensionati, patronati, imprese, iscritti, operatori finanziari, personale INPDAP.

Per accedere ai servizi on line del sito INPS occorre richiedere l'assegnazione del PIN (Personal Identification Number).
La richesta può essere fatta on line dal sito dell'INPS nella sezione Richiesta PIN per i servizi al cittadino. Inserendo i dati richiesti dal sistema (nome e cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, luogo di residenza e recapiti per contatti) viene assegnata solo una prima parte del codice personale di identificazione, la seconda parte viene recapitata al domicilio indicato nella procedura di registrazione.
In alternativa è possibile effettuare la richiesta chiamando il Contact Center Inps al numero: 803.164.

Ci si può rivolgere al numero dell'URP Direzione generale delle pensioni militari: 06.5170.5.1008. Ulteriori informazioni sul sito del Ministero della Difesa.

 

Il Contact Center Integrato Inps-Inail è raggiungibile attraverso il numero 803.164 e risponde alle esigenze di informazioni su aspetti normativi, procedimentali e su singole pratiche, sia dell'Inps sia dell'Inail.
Fornisce, in automatico o con intervento dell'operatore, informazioni e servizi online, risultando uno "sportello virtuale" al servizio del cittadino.
Gli operatori sono a disposizione dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 14, mentre il servizio automatico (per la provincia di Bolzano in lingua tedesca) è in funzione 24 ore al giorno, compresi i festivi. Il servizio è completamente gratuito.
Per i dipendenti pubblici va segnalato il Numero verde dell'INPDAP - Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica: 800 105 000.

Gli iscritti, cioè i dipendenti in servizio, debbono far riferimento alla sede nel cui territorio è ubicata l’ amministrazione d’appartenenza.
Nelle città di Roma, Napoli, Milano e Torino, dove sussistono più sedi territoriali, è possibile ricercare la sede Inpdap competente attraverso un motore di ricerca presente sul sito.
I pensionati invece debbono invece far riferimento alla sede Inpdap cui è stato assegnato il bacino di utenza compreso nel territorio relativo al codice di avviamento postale di residenza.

 

E' possibile contattare l'INPDAP nei seguenti modi:
Numero Verde 800 105000: Call Center Inpdap
Il servizio Pronto INPDAP, offerto agli utenti da un Call Center dedicato, è gratuito da telefono fisso o da cellulare; è sempre attivo, 24 ore su 24, mentre gli operatori rispondono dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00.
Strutture territoriali
Nomi dei responsabili e recapiti telefonici, indirizzi e orari di ricevimento delle sedi provinciali e territoriali e delle strutture sociali dell’Istituto.
Strutture centrali
Tutti gli indirizzi della Direzione generale e delle strutture nelle quali si articola, nomi, telefoni e mail dei responsabili degli uffici.
Sportello per i pensionati all’estero
Le indicazioni per contattare l’Inpdap e avere informazioni sul pagamento della pensione per coloro che vogliono trasferirsi all’estero o che già vi risiedono.
Gli utenti iscritti al Servizio Sms potranno ricevere sul proprio cellulare messaggi SMS con le novità su pensioni, prestiti, mutui, borse di studio, soggiorni e vacanze, master, oppure solo su particolari settori d’interesse. L’iscrizione può essere fatta  on line (vedi Servizi in linea) oppure presso la sede Inpdap più vicina.
Inoltre il pensionato che desideri ricevere comunicazioni dagli  uffici dell'Inpdap, materiale informativo su iniziative dell'Istituto, scadenze di adempimenti, richieste di documentazione, nuova modulistica,  dovrà aderire al servizio Info via mail, comunicando l'indirizzo di posta presso il quale ricevere le informazioni (vedi Servizi in linea).
Le informazioni sui servizi e gli eventi dell’Istituto si possono ottenere comodamente da casa, attraverso l’utilizzo del telecomando, semplicemente selezionando televideo Rai  1 e Rai 2 - istituzioni - Inpdap, oppure inserendo il numero 477.

 

Nel caso in cui la domanda di riscatto di laurea venga respinta, il richiedente può presentare ricorso all'Inps, in carta libera, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il rifiuto, indirizzandolo al:
- Comitato del Fondo pensioni lavoratori dipendenti se si tratta di lavoratore dipendente
- Comitato amministratore dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e dei commercianti se si tratta di artigiano e commerciante
- Comitato amministratore della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri se si tratta di coltivatore diretto, colono o mezzadro
- Comitato amministratore della Gestione separata  se si tratta di un lavoratore parasubordinato o libero professionista

Il ricorso può essere:
- presentato dall'interessato agli sportelli della Sede dell'Inps che ha respinto la domanda;
- inviato, dall'interessato, alla Sede dell'Inps per posta con raccomandata;
- presentato o inviato alla Sede Inps anche tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.

Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili dall'interessato per l'accoglimento. Ulteriori informazioni sul sito dell'INPS.

Sì, grazie al servizio in linea Pensionati: Gestione PIN è possibile richiedere l'assegnazione del codice PIN ovvero sostituirlo o recuperarlo qualora fosse stato smarrito.
Il PIN è il codice personale segreto necessario per accedere, in modo riservato, ad alcuni servizi in linea disponibili su questo sito Internet. I servizi riguardano, perciò, informazioni strettamente personali, per esempio: visualizzazione della rata mensile di pensione, visualizzazione e stampa di copia del modello CUD, visualizzazione e stampa del modello 730, comunicazione del proprio indirizzo di posta elettronica. Ulteriori informazioni sul sito dell'INPDAP.

E' possibile fare ricorso ricorso, in carta libera, al Comitato provinciale dell'Inps, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica la reiezione.
Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:
• presentato agli sportelli della Sede dell'Inps che ha respinto la domanda;
• inviato alla Sede dell'Inps per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;
• presentato ad uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.
Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili per l'esame del ricorso stesso.
Ulteriori informazioni sul sito dell'INPS.

In una nota del 22 aprile 2008 - Rapporti di lavoro domestico: nuove iscrizioni - pubblicata sul sito web dell'INPS, all'indirizzo "http://servizi.inps.it/home/default.asp?iMenu=1&NewsID=391" si riporta testualmente " ...Nessuna preoccupazione, quindi, per le denunce di lavoro domestico effettuate nei primi mesi del 2008: si ricorda, infatti, che in caso di prima iscrizione, il datore di lavoro è tenuto al pagamento dei trimestri già scaduti entro 30 giorni dalla data di invio dei bollettini e che entro tale termine non verrà applicata alcuna sanzione per ritardato versamento".

Nota INPS 22 aprile 2008
http://servizi.inps.it/home/default.asp?iMenu=1&NewsID=391

L'INPDAP ha istituito uno Sportello per i pensionati all'estero, presso la sede territoriale di Roma 4, con i seguenti riferimenti: indirizzo e-mail: pensionatiestero@inpdap.gov.it, indirizzo postale: Inpdap - Sede territoriale Roma 4 - Ufficio Pensioni Estero, Largo Josemaria Escrivà de Balaguer, 11 - 00142 Roma. Ulteriori informazioni sul sito dell'INPDAP.

L’Inpdap, quale sostituto d’imposta, è tenuto ad effettuare il conguaglio fiscale dei redditi da pensione corrisposti ogni anno ed il termine è previsto al 28 febbraio dell’anno successivo a quello cui i redditi da conguagliare si riferiscono. Il conguaglio deve tener conto anche delle detrazioni d’imposta per carichi familiari spettanti al pensionato che, a seguito della Finanziaria 2008, deve dichiarare annualmente di averne diritto. Se l’interessato non provvede a fornire tale comunicazione entro il termine stabilito le detrazioni eventualmente attribuite vanno recuperate al pensionato (termine ultimo il conguaglio fiscale). Per l’anno 2008 (primo periodo di applicazione della norma) sono state rilevate diverse situazioni in cui il pensionato non ha provveduto a far pervenire il modello Detra per confermare o rinunciare alle detrazioni familiari già in godimento al momento dell’entrata in vigore della Finanziaria 2008. Per questo motivo coloro che possono produrre idonea documentazione che attesti che la dichiarazione è stata correttamente e tempestivamente presentata entro il 28/11/08 (termine ultimo di presentazione) possono recarsi presso le sedi Inpdap di competenza che entro il 13 marzo prossimo potranno ripristinare le detrazioni spettanti e rimborsare le somme indebitamente trattenute sulla prima rata di pensione utile (probabilmente aprile 2009). Altre informazioni sul sito dell'INPDAP

Può utilizzare lo specifico bollettino di pagamento reperibile presso gli Uffici postali, le Sedi INAIL, le Associazioni di categoria e Patronati. Da gennaio 2009 è possibile effettuare il pagamento del premio assicurativo online, per la prima iscrizione e per il rinnovo, con carta di credito Visa o Mastercard, carta prepagata Postepay o conto Bancoposta. Ulteriori informazioni possono essere richieste chiamando il numero verde Inail 803.164