Per l'adeguamento degli affitti all'inflazione si utilizza l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al "netto dei tabacchi", che si riferisce ai consumi dell'insieme delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente operaio o impiegato.
I volontari del servizio civile sono soggetti all’obbligo contributivo verso la Gestione separata (di cui all'art. 2, comma 26, della legge n.335/95) alla quale dovranno essere iscritti come collaboratori (Circolare INPS n. 55 - 30 Aprile 2008). Relativamente al versamento della contribuzione (a norma del citato articolo 9, comma 4, del D. Lgs. 77/2002) il relativo onere è posto interamente a carico del Fondo nazionale per il servizio civile, e pertanto, sull’importo della contribuzione da versare alla Gestione separata non deve essere effettuata la trattenuta di un terzo a carico del collaboratore.
Anche l’Agenzia delle Entrate, in relazione al compenso per il Servizio Nazionale civile, con una propria risoluzione n. 24 del 10 giugno 2004 ha chiarito che “le somme percepite dai volontari ai sensi della normativa di settore, in mancanza dei presupposti che consentano di configurare il rapporto d’impiego dei volontari come un vero e proprio rapporto di lavoro dipendente, devono essere qualificate quali redditi di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’art.50 (lettera c-bis) del TUIR”.
L’Agenzia delle Entrate, infatti, nella Risoluzione n. 155/E del 12 giugno 2009 ribadisce che la detrazione dall’imposta lorda di un importo pari al 19% delle “spese sanitarie”, per la parte eccedente 129,11 euro, come previsto dall’articolo 15 del Tuir, riguarda esclusivamente le spese mediche e di assistenza specifica e le spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere. In caso di dubbio sulla natura delle spese mediche, l’Agenzia rinvia alle disposizioni dettate dal ministero della Salute che prevede un apposito elenco.
In Italia, in base alla legge n. 219 del 2005, la possibilità di conservazione di sangue da cordone ombelicale ad uso personale è riconosciuta nei soli casi di “uso dedicato al neonato o a consanguinei con
patologia in atto al momento della raccolta per la quale risulti scientificamente fondato e clinicamente appropriato l’utilizzo di cellule staminali da sangue cordonale, previa presentazione di motivata documentazione clinico sanitaria”.
E’ altresì consentita la conservazione del prelievo per “uso dedicato” nel caso di "famiglie a rischio di avere figli affetti da malattie geneticamente determinate per le quali risulti scientificamente fondato e clinicamente appropriato l'utilizzo di cellule staminali da sangue cordonale previa presentazione di motivata documentazione clinico sanitaria rilasciata da parte di un medico specialista nel relativo ambito clinico”.
La conservazione di sangue cordonale nei suddetti casi di “uso allogenico” e “uso dedicato” deve avvenire esclusivamente presso strutture trasfusionali pubbliche o individuate dalla disciplina vigente in materia.
L'Agenzia delle Entrate, una volta riconosciuto il diritto al rimborso, lo eroga secondo diverse modalità in base alle preferenze espresse dal contribuente ed all'importo da erogare.
Se il contribuente ha fornito all'Agenzia delle Entrate le coordinate del suo conto corrente bancario o postale, il rimborso, qualunque ne sia l'importo, viene accreditato su quel conto corrente.
La comunicazione delle coordinate bancarie o postali presso cui il contribuente desidera l'accredito dei rimborsi può essere effettuata in ogni momento, a prescindere dall'ammontare del rimborso atteso ed a prescindere dal ricevimento dell'invito da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Si raccomanda, comunque, la pronta comunicazione all'Agenzia delle Entrate di qualsiasi variazione del proprio conto corrente per impedire che l'operazione di accredito non vada a buon fine.
Se, invece, le coordinate del conto corrente bancario o postale non sono state fornite, il rimborso è erogato con metodi diversi in dipendenza dell'importo che si sta erogando:
· per gli importi fino a 1.549,37 euro comprensivi di interessi, il contribuente riceve un invito a presentarsi in un qualsiasi ufficio postale presso il quale, con il modulo allegato, potrà riscuotere il rimborso in contanti. All'impiegato dell'ufficio postale deve presentare un documento d'identità. Se si presenta in qualità di delegato, insieme alla delega compilata in ogni sua parte, deve presentare anche il documento d'identità del delegante;
· per gli importi da 1.549,37 euro a 51.645,69 euro comprensivi di interessi, al contribuente arriva una comunicazione con cui lo si invita a comunicare le coordinate del proprio conto corrente. Tale comunicazione contiene un modello da compilare e consegnare, entro il termine indicato, ad un ufficio postale. Se il contribuente non consegna il predetto modello e non fornisce le coordinate del proprio conto, il rimborso viene eseguito con l'emissione di un vaglia della Banca d'Italia;
· per gli importi superiori a 51.645,69 euro comprensivi di interessi, e per i rimborsi di soli interessi di qualsiasi importo, i rimborsi vengono erogati unicamente mediante accreditamento su conto corrente bancario o postale; pertanto, se il contribuente non fornisce le coordinate del proprio conto, l'Agenzia delle Entrate non può erogare il rimborso.
Per ulteriori informazioni: Agenzia delle Entrate - Annuario del contribuente 2009
Nel caso di rinuncia dell'eredita' o dell'avvenuta nomina di un curatore, l'erede o il legatario, per usufruire dell'esonero di presentazione della dichiarazione, deve darne notizia all'Ufficio delle Entrate competente mediante lettera raccomandata. Alla comunicazione deve essere allegata una copia autenticata della dichiarazione di rinuncia all'eredita', oppure una copia dell'istanza di nomina del curatore, autenticata dal cancelliere dell'ufficio giudiziario competente.
Per ulteriori informazioni consultare il sito dell'Agenzia delle Entrate
E’ possibile. L’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 397/2008 ha chiarito che il diritto alla riduzione Irpef è legato alla circostanza che i corrispettivi per l’assistenza personale siano certificati distintamente rispetto a quelli riferibili ad altri eventuali servizi ricevuti presso la medesima struttura ospitante. La detrazione in commento è calcolata nella misura del 19% dei corrispettivi pagati al personale utilizzato per l’attività di sostegno. La condizione di non autosufficienza deve risultare da specifica certificazione medica. La detrazione è usufruibile su un ammontare di spesa non superiore ad euro 2.100 e a condizione che il reddito complessivo del contribuente non superi i 40 mila euro. Per avere diritto alla detrazione, il contribuente deve conservare la documentazione fiscale relativa ai corrispettivi pagati. La detrazione spetta anche al contribuente che ha sostenuto le spese per un familiare, anche se non a carico. In tal caso la documentazione fiscale suddetta deve essere integrata con i dati anagrafici e codice fiscale di chi effettua i pagamenti, di chi assiste e di chi riceve la presta.
La legge di conversione 28/1/09 n. 2 ha lasciato sostanzialmente invariata la normativa precedente, per chi ha completato e pagato i lavori nel 2008. Per chi paga nel 2009 (o successivamente) i lavori effettuati, le uniche novità, fermi restando gli altri adempimenti vigenti finora, riguardano: 1) l'obbligo di inviare una comunicazione all'Agenzia delle Entrate, secondo le modalità che saranno comunicate dall'AdE stessa entro febbraio 2009; 2) per le spese sostenute a partire dal 2009, la detrazione dovrà essere ripartita obbligatoriamente in 5 anni e non più da 3 a 10 a scelta del contribuente, come in precedenza. Infine, con appositi provvedimenti, saranno semplificate le procedure a carico dei contribuenti e l'ENEA sarà obbligata a fornire all'AdE i dati in proprio possesso.
Il premio di fedeltà erogato dal datore di lavoro è soggetto a tassazione separata costituisce importo per calcolare la liquidazione.
Con il decreto del 25 maggio 2007, pubblicato sulla G.U. n. 146 del 26 giugno 2007, sono stati dichiarati fuori corso i valori bollati espressi in lire, lire-euro ed euro a decorrere dal 1° settembre 2007. I foglietti bollati per cambiali e le relative marche, invece, rimangono ancora in corso, fino a diversa disposizione.
Tale decreto è stato approvato in considerazione delle modifiche intervenute alle modalità di pagamento dell’imposta di bollo, che, come noto, a decorrere dal 1 gennaio 2007, può essere corrisposta esclusivamente mediante modalità telematica o virtuale.
In considerazione del lasso di tempo, intercorso dall’introduzione del servizio di riscossione dell’imposta di bollo in modalità telematica, nel corso del quale i rivenditori avrebbero potuto progressivamente procedere all’esaurimento delle rispettive giacenze di valori cartacei, provvedendo, nei casi opportuni, all’integrazione degli stessi valori cartacei mediante stampa di un contrassegno telematico, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che non procederà al cambio dei valori cartacei eventualmente ancora in giacenza presso le rivendite.
Stampa di contrassegni di importo minimo:in concomitanza della dichiarazione di fuori corso dei valori bollati cartacei a decorrere dal 1° settembre 2007, e del connesso venir meno delle esigenze di integrazione dei suddetti valori cartacei, a decorrere dalla medesima data non sarà più consentita l’emissione dei contrassegni telematici “marche da bollo” di importo inferiore ad euro 1,00 e contrassegni “marche per cambiali/contratti di borsa” di importo inferiore ad euro 0,50. Il terminale per la stampa dei contrassegni “Lis printer” sarà adeguato da un punto di vista tecnologico alle nuove prescrizioni normative, al fine consentire la stampa di valori di importo conforme alla norma citata.
Non esistono gli intercalari, o moduli aggiuntivi. E' necessario utilizzare il modello base riprodotto in fotocopia o in formato di tipo elettronico. È essenziale, comunque, che la firma sia apposta in originale su tutte le copie presentate.
Come per le altre dichiarazioni si possono ultilizzare più modelli segnalando nella prima pagina quello principale da quelli aggiuntivi utili barrando codice 5 .
In caso di utilizzo di modello differente la dichiarazione risulta nulla.
ATTENZIONE: a breve sarà approvato, e contestualmente reso disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, il nuovo modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali che dovrà essere trasmesso per via telematica.
Per ulteriori informazioni condultare il sito dell'Agenzia delle Entrate
SI, nel modello 730/09 tali contributi possono essere deducibili: "nel rigo E22, indicare i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché i contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d’appartenenza. Tali oneri sono deducibili anche se sostenuti per i familiari fiscalmente a carico tra questi i contributi versati per l’assicurazione obbligatoria INAIL riservata alle persone del nucleo familiare per la tutela contro gli infortuni domestici (c.d. assicurazione casalinghe).
Per ulteriori informazioni consultare il sito dell'Agenzia delle Entrate
No. Sebbene il prodotto in questione potrebbe essere considerato un sussidio tecnico o informatico e godere quindi delle agevolazioni previste, la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 3 maggio 2005 n. 57, ha definitivamente precisato che i condizionatori d'aria non possono essere considerati sussidi tecnici ed informatici e quindi non può godere dell'aliquota IVA agevolata e della detrazione IRPEF. Tuttavia l'acquisto e l'installazione di un climatizzatore a pompa di calore rientra tra i beni elencati nel piano di riqualificazione energetica.
L'omesso o insufficiente pagamento delle imposte dovute a titolo di acconto o di saldo in base alla dichiarazione dei redditi e dell'Iva, nonché l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute alla fonte operate dal sostituto d'imposta, possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento dell'imposta dovuta, degli interessi moratori (calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito) e della sanzione in misura ridotta.
In particolare la prevista sanzione del 30 per cento viene ridotta:
- ad 1/8, ossia al 3,75 per cento, se il pagamento viene eseguito entro 30 giorni dalla scadenza prescritta (ravvedimento breve);
- ad 1/5, ossia al 6 per cento, se il pagamento viene effettuato con ritardo superiore ai 30 giorni, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno d'imposta in cui la violazione è stata commessa; (ad esempio, un omesso versamento riguardante la dichiarazione per l'anno 2006, presentata nel 2007, può essere sanato nel termine di presentazione della dichiarazione relativa a quest'ultimo anno, da presentare nel 2008);
- ad 1/120, ossia allo 0,25 per cento dell'importo non versato, per ciascun giorno di ritardo, se il pagamento viene eseguito entro 15 giorni dalla scadenza prescritta ed il versamento riguarda crediti assistiti integralmente da garanzia reale o personale.
ATTENZIONE
Per la regolarizzazione di queste violazioni non è necessario presentare una dichiarazione integrativa. Il ravvedimento si perfeziona solo dopo che sono state eseguite tutte le incombenze richieste dalla legge; in mancanza di uno solo dei pagamenti a titolo d'imposta, interessi legali e sanzione, il ravvedimento non è valido. Per i contribuenti Iva trimestrali tenuti a maggiorare le somme da versare dell'1 per cento, gli interessi legali e la sanzione ridotta vanno calcolati sulla base dell'importo comprensivo di tale maggiorazione.
Per ulteriori informazioni consulta il sito dell'Agenzia delle Entrate
Nella finanziaria 2009 non si fa riferimento alla rivalutazione dei terreni edificabili ed agricoli. Nel 2008, invece, la finanziaria aveva concesso la rivalutazione delle aree edificabili e dei terreni agricoli con il forfait del 4% di imposta sostitutiva sul valore rivalutato (in riferimento ai terreni edificabili e a destinazione agricola posseduti al 1° gennaio 2008 (articolo 1, comma 91, legge 24 dicembre 2007, n. 244, Finanziaria 2008).
La richiesta di rimborso delle somme versate erroneamente od in eccesso a titolo di oblazione ai sensi della L.326/03 (condono edilizio) deve essere presentata, dal 15 settembre 2008, a: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Direzione Generale Politiche Abitative - Divisione 6 via Giuseppe Caraci,36, 00157 Roma. All'istanza, in carta da bollo, devono essere allegate copie delle ricevute dei versamenti effettuati ed una certificazione rilasciata dal Comune che attesti l'ammontare degli importi versati e non dovuti in originale, copia conforme o fotocopia corredata di dichiarazione sostitutiva di atto notorio fornita ai sensi del D.L. 445/00. La pratica verrà da quest'Ufficio valutata e trasmessa, con relativa autorizzazione, alla Direzione Territoriale Economia e Finanze competente al pagamento. Eventuali richieste documentali sono proposte e ricevute dal Ministero esclusivamente per posta. La medesima procedura è applicata alle istanze già presentate dagli utenti presso gli Uffici Territoriali delle Agenzia delle Entrate, che hanno già proceduto in massima parte all'invio delle pratiche all'Ufficio competente presso questo Ministero. Le pratiche sono istruite in ordine di arrivo dagli uffici dell'Agenzia delle entrate. Il contribuente riceverà comunicazione scritta dell'avvenuto passaggio alla Direzione Territoriale Economia e Finanze competente.
Le spese notarili detraibili comprendono sia l’onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo, con esclusione di quelle sostenute per il contratto di compravendita, che le spese sostenute dal notaio per conto del cliente quali, ad esempio, l’iscrizione e la cancellazione dell’ipoteca.
Possono essere portare in detrazione le spese veterinarie, nel limite massimo di euro 387,34, sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva. La detrazione spettante sarà calcolata sulla parte che eccede l’importo di euro 129,11. Quindi, ad esempio, per spese veterinarie sostenute per un ammontare totale di euro 464,81, sarà calcolata la detrazione del 19 per cento su un importo di euro 258,23.
Per ulteriori informazioni consultare consultare il sito dell'Agenzia delle Entrate
Tutela dell'integrità patrimoniale del contribuente: Lo Statuto dei diritti del contribuente (legge n° 212 del 27 luglio 2000) detta all'art. 8 ("Tutela dell'integrità patrimoniale") una serie di disposizioni per la tutela dell'integrità patrimoniale del contribuente.
Rimessione nei termini già scaduti: Con l'art. 9 ('Rimessione in termini') lo Statuto prevede la possibilità, a beneficio dei contribuenti, di rimessione nei termini qualora, per cause di forza maggiore, non sia possibile ottemperare agli obblighi tributari alle scadenze previste. I termini per l'adempimento degli obblighi tributari possono inoltre essere sospesi o differiti in favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali e imprevedibili.
Tutela della buona fede del contribuente: In base all' art. 10 dello Statuto ("Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente") i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede. Non sono irrogate sanzioni, né richiesti interessi di mora, nel caso in cui l'errore del contribuente sia stato causato dall'essersi conformato ad indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria e dalla stessa successivamente modificate. Allo stesso modo il contribuente sarà scusato quando il comportamento che ha determinato la violazione sia stato causato da fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori degli uffici fiscali.
Mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari: Il Dlgs. n. 32 del 26 gennaio 2001, all'art. 10, ha stabilito che i termini di decadenza e di prescrizione e quelli stabiliti per l'adempimento di obbligazioni tributarie possono essere prorogati soltanto nei casi in cui il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari sia dovuto ad eventi di carattere eccezionale, non imputabili a disfunzioni organizzative interne alla struttura dell'amministrazione finanziaria.
Ispezioni e verifiche fiscali: Lo Statuto elenca all'art. 12 ("Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali") specifiche garanzie per il contribuente nel caso in cui la sua attività sia sottoposta a ispezioni e verifiche contabili da parte degli uffici dell'amministrazione finanziaria e della Guardia di Finanza.
Interpello: Lo Statuto ha introdotto all'art. 11 ("Interpello del contribuente"), a beneficio della generalità dei contribuenti, l'istituto dell'interpello ordinario. Il contribuente, se nella normativa vi sono "obiettive condizioni di incertezza", può rivolgere un quesito all'amministrazione finanziaria, che deve rispondere entro 120 giorni.
Garante del contribuente: Il Garante del contribuente, previsto dall'art. 13 della legge 212/2000, come modificato dall'art. 94, commi 7 e 8, della legge 289/2002, c.d. Statuto del contribuente, è stato istituito in tutte le regioni d'Italia.
Per ulteriori informazioni: Diritti e garanzie a tutela dei contribuenti
Il modello Unico PF-Persone fisiche ( fascicolo 1, fascicolo 2, fascicolo 3) con le relative istruzioni per la compilazione è stato approvato con Provvedimento del 31/01/2009 - pdf (Pubblicato il 02/02/2009) ed scaricabile dal sito Agenzia delle Entrate.
Il contribuente ha la facoltà di compensare nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, INPS, Enti Locali, INAIL, ENPALS) i crediti e i debiti risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive.
Il modello di pagamento unificato F24 permette di indicare in apposite sezioni sia gli importi a credito utilizzati sia gli importi a debito dovuti. Il pagamento si esegue per la differenza tra debiti e crediti.
ATTENZIONE: il modello F24 deve essere presentato in ogni caso da chi opera la compensazione, anche se il saldo finale indicato risulti uguale a zero per effetto della compensazione stessa.
È consentito ripartire liberamente le somme a credito tra importi a rimborso e importi da compensare.
Per ulteriori informazioni: Istruzioni Unico 2009
Sulla base delle disposizioni previste dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, sono obbligati a presentare la dichiarazione in forma unificata, i contribuenti tenuti alla presentazione sia della dichiarazione dei redditi sia della dichiarazione IVA.
Siete obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi:
• se avete conseguito redditi nell’anno 2008 e non rientrate nelle condizioni di esonero indicate nel capitolo successivo;
• se siete obbligati alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, i titolari di partita IVA), anche nel caso in cui non abbiate conseguito alcun reddito.
In particolare, siete obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi:
• se siete lavoratori dipendenti ed avete cambiato datore di lavoro e siete in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati (CUD 2009 e/o CUD 2008), nel caso in cui l’imposta corrispondente al reddito complessivo superi di oltre euro
10,33 il totale delle ritenute subite;
• se siete lavoratori dipendenti che direttamente dall’INPS o da altri Enti avete percepito indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute o se non ricorrano le condizioni di esonero previste nel capitolo successivo;
• se siete lavoratori dipendenti e vi sono state riconosciute dal sostituto d’imposta deduzioni dal reddito e/o detrazioni d’imposta non spettanti in tutto o in parte (anche se in possesso di un solo CUD 2009 o CUD 2008);
• se siete lavoratori dipendenti ed avete percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d’acconto (per esempio collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa);
• se avete conseguito redditi sui quali l’imposta si applica separatamente (ad esclusione di quelli che non devono essere indicati nella dichiarazione – come le indennità di fine rapporto ed equipollenti, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se percepiti in qualità di eredi – quando sono erogati da soggetti che hanno l’obbligo di effettuare le ritenute alla fonte);
• se siete lavoratori dipendenti e/o percettori di redditi a questi assimilati e non vi sono state trattenute o non sono state trattenute nella misura dovuta le addizionali comunale e regionale all’IRPEF. In tal caso l’obbligo sussiste solo se l’importo dovuto per ciascuna addizionale supera euro 10,33;
• se avete conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva da indicare nei quadri RT e RM.
Per ulteriori approfondimenti consultare: Istruzione Unico 2009
Non siete obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi se, nell’anno 2008, avete posseduto:
• solo reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell’abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);
• solo reddito di lavoro dipendente o di pensione corrisposto da un unico sostituto d’imposta obbligato ad effettuare le ritenute d’acconto ed eventualmente redditi di fabbricati, derivanti esclusivamente dal possesso dell’abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);
• solo redditi di lavoro dipendente corrisposti da più soggetti, se avete chiesto all’ultimo datore di lavoro di tenere conto dei redditi erogati durante i rapporti precedenti e quest’ultimo ha effettuato conseguentemente il conguaglio, ed eventualmente redditi di fabbricati, derivanti esclusivamente dal possesso dell’abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);
• un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 8.000,00 nel quale concorre un reddito di lavoro dipendente o assimilato per un periodo non inferiore a 365 giorni e non sono state operate ritenute;
• un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 7.500,00 nel quale concorre un reddito di pensione per un periodo non inferiore a 365 giorni e non sono state operate ritenute;
• un reddito complessivo, al netto dell’ abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 7.750,00, nel quale concorre un reddito di pensione per un periodo non inferiore a 365 giorni e il soggetto ha un’età pari o superiore a 75 anni e non sono state operate ritenute;
• un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 4.800,00 nel quale concorre uno dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro (es. compensi percepiti per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale) e/o redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;
• redditi da pensione per un ammontare complessivo non superiore a euro 7.500,00, goduti per l’intero anno, ed eventualmente anche redditi di terreni per un importo non superiore ad euro 185,92 e dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;
• solo redditi fondiari (terreni e/o fabbricati) per un ammontare complessivo non superiore a 500 euro;
• solo redditi esenti (ad es. rendite erogate dall’Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, talune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell’Interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali, compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo complessivamente non superiore a euro 7.500,00);
• solo redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (ad es. redditi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo fino a euro 28.158,28; interessi sui conti correnti bancari o postali);
• solo redditi soggetti ad imposta sostitutiva (ad es. interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico).
Tutti i contribuenti sono obbligati a presentare la dichiarazione Modello Unico 2009 esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato.
Sono esclusi da tale obbligo e pertanto possono presentare il modello Unico 2009 cartaceo i contribuenti che:
• pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il mod. 730, non possono presentare il mod. 730 perché privi di datore di lavoro o non titolari di pensione;
• pur potendo presentare il mod. 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello Unico (RM, RT, RW, AC);
• devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti;
• sono privi di un sostituto d’imposta al momento della presentazione della dichiarazione perché il rapporto di lavoro è cessato.
I contribuenti obbligati alla presentazione telematica sono tenuti a presentare la dichiarazione Modello Unico 2009:
• direttamente per via telematica tramite servizio entratel o internet;
• tramite gli Uffici dell’Agenzia delle entrate, che ne cureranno l’invio telematico;
• tramite intermediari autorizzati (professionisti, associazioni di categorie, CAF, altri soggetti abilitati).
I contribuenti non obbligati alla presentazione telematica possono presentare la dichiarazione Modello Unico 2009, oltre che con le modalità sopra descritte, anche mediante consegna agli Uffici Postali.
Presentazione telematica diretta
I contribuenti possono trasmettere la dichiarazione in via telematica direttamente all’Agenzia delle entrate.
La dichiarazione, della quale va conservata una copia cartacea, si considera presentata nel momento in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle entrate. La prova della presentazione è data dalla ricevuta trasmessa, sempre per via telematica, dall’Agenzia stessa.
Presentazione tramite intermediari abilitati
Se il contribuente presenta la dichiarazione ad un intermediario abilitato, deve consegnare la propria dichiarazione originale sottoscritta e conservare la dichiarazione originale recante la firma propria e quella dell’intermediario che ha assunto l’impegno a trasmettere la dichiarazione nonché i documenti da quest’ultimo rilasciati.
Presentazione della dichiarazione agli uffici postali
Per la presentazione della dichiarazione agli uffici postali, il cui servizio è gratuito per il contribuente, la dichiarazione va inserita nella sua busta in modo che il triangolo posto in alto a sinistra del frontespizio corrisponda al triangolo sulla facciata della busta e che attraverso la finestra della busta risultino visibili il tipo di modello, la data di presentazione e i dati identificativi del contribuente.
Per ulteriori approfondimenti: Istruzioni per la compilazione Unico 2009
Le persone fisiche che presentano la dichiarazione dei redditi Unico 2009 devono versare le imposte risultanti dalla predetta dichiarazione entro i seguenti termini:
-il saldo e il primo acconto entro il 16 giugno 2009 ovvero entro il 16 luglio 2009 con la maggiorazione dello 0,40%. Con DPCM 4 giugno 2009 in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale - pdf per i titolari di partita Iva con studi di settore e non titolari di partita Iva con redditi da partecipazione la scadenza del 16 giugno è stata prorogata al 6 luglio ovvero al 5 agosto con la maggiorazione dello 0,40%.
-il secondo acconto entro il 30 novembre.
E’ possibile rateizzare le somme dovute a titolo di saldo e primo acconto in rate mensili con l’unico limite che il versamento deve essere completato entro il mese di novembre.
In base al provvedimento del 20/02/09 sono state inserite molte rettifiche tra le quali quella della scadenza al 30 settembre 2009
Il modello e le istruzioni di Unico PF Fascicolo 1 2 3 contengono le modifiche apportate con Provvedimento del 1/04/2009 (Pubblicato il 2/04/2009) - pdf.
ATTENZIONE: i contribuenti che scelgono di versare le imposte dovute (saldo per l’anno 2008 e prima rata di acconto per il 2009) nel periodo dal 17 giugno al 16 luglio 2009 devono applicare sulle somme da versare la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
ATTENZIONE: per le imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi che non superano ciascuna ’importo di euro 12,00, non vanno effettuati i versamenti né la compensazione delle singole imposte (IRPEF e addizionali).
Per ulteriori approfondimenti:
Tutti i contribuenti per il pagamento delle imposte devono utilizzare il modello di versamento F24.
I contribuenti titolari di partita Iva sono obbligati ad effettuare i versamenti in via telematica con le seguenti modalità:
1) direttamente:
– mediante lo stesso servizio telematico utilizzato per la presentazione telematica delle dichiarazioni fiscali;
– ricorrendo ai servizi di home banking delle banche e di Poste Italiane;
– utilizzando i servizi di remote banking (CBI) offerti dal sistema bancario.
2) tramite gli intermediari abilitati al servizio telematico Entratel che aderiscono ad una specifica convenzione con l’Agenzia delle Entrate ed utilizzano il software fornito loro gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate o che si avvalgono dei servizi on line offerti dalle banche e da Poste Italiane.
I contribuenti non titolari di partita IVA, possono effettuare i versamenti su modello cartaceo (presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, uffici postali, agenti della riscossione), oppure possono adottare le modalità telematiche di versamento utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale.
Per ulteriori approfondimenti Istruzioni Unico 2009
Con la legge finanziaria del 2009 (art. 2 comma 6) va a regime la proroga della detrazione Irpef, nella misura del 19% delle spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido. Si applica al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 e per i periodi d'imposta successivi. Il limite di spesa su cui calcolare la detrazione è di 632 euro annui per ogni figlio che frequenta l'asilo pubblico o privato. La detrazione Irpef massima è quindi di 120,08 euro a figlio.
E’ sempre consigliabile controllare la correttezza della posizione Iva indicata dalla controparte dell’altro Paese Ue, in particolare quando si tratta di nuovi clienti o fornitori. Sempre e solo nel caso in cui l'impresa straniera abbia sede in un altro Paese Ue, può essere controllata la correttezza del suo numero di partita Iva sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, selezionando il Paese di interesse ed inserendo, quindi, il numero di partita Iva da verificare; o in alternativa dal sito comunitario dedicato (Taxation and Customs Union).
Entrambi i siti Internet consentono però di verificare solo la correttezza del numero partita IVA fornito dal partner comunitario: se corretto, comparirà la dicitura “operatore IVA esistente”.
Non compare tuttavia il nome dell’impresa abbinato al numero partita IVA né, in caso il numero non sia corretto, si potrà risalire al numero esatto.
Si, la finanziaria 2009 prevede l'pplicazione a regime - e non più in via transitoria - dell'aliquota agevolata Irap dell'1,9% per l'anno di imposta 2008 e per i successivi in favore dei soggetti che operano nel settore agricolo, delle cooperative della piccola pesca e loro consorzi (articolo 2, comma 1).
La circolare 19/E del 7 marzo 2008 dell’Agenzia delle Entrate fornisce le indicazioni operative su come ottenere la detrazione al 19% sugli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico, locale, regionale e interregionale.
La circolare ribadisce - come già stabilito dalla Legge Finanziaria 2009 - che la detrazione riguarda solo ed esclusivamente l'acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico.
Sulla base delle disposizioni previste dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive I Servizi telematici sono il mezzo più sicuro, rapido ed efficiente per effettuare online i propri adempimenti tributari presentare il modello Unico, pagare le imposte, registrare i contratti di locazione, presentare la dichiarazione di inizio o cessazione attività, ecc.) e per accedere al Cassetto Fiscale che consente la consultazione di alcune informazioni personali relative a dati anagrafici e reddituali; rimborsi; versamenti effettuati tramite Modello F24 e F23 ed altre.
I Servizi telematici sono divisi in tre canali in base alla tipologia di utente che li utilizza:
Fisconline: Possono utilizzare il canale “Fisconline” tutti i contribuenti, compresi i cittadini italiani residenti all'estero, le società e gli enti, che non debbano presentare la dichiarazione dei sostituti di imposta (modello 770) per più di 20 soggetti e che non siano già abilitati ad Entratel.
Entratel :Devono utilizzare il canale “Entratel” i soggetti obbligati alla trasmissione telematica di dichiarazioni ed atti.
Siatel :“Siatel” è un servizio riservato esclusivamente agli enti territoriali e pubblici che consente l’accesso gratuito all’anagrafe tributaria.
Ulteriori informazioni sul servizi telematici
Per beneficiare della detrazione fiscale per l’acquisto dei medicinali, lo scontrino emesso dalla farmacia deve recare obbligatoriamente l’indicazione “farmaco” o “medicinale”. Se invece riporta la dicitura “parafarmaco” non spetta alcuna detrazione di imposta. E’ possibile detrarre dall’Irpef in dichiarazione dei redditi solo le spese per l’acquisto di medicinali certificati dallo scontrino o fattura che descriva natura, quantità, qualità del bene acquistato e il codice fiscale di chi lo compra. Questo è quanto precisato con la risoluzione n. 18E/2009 dall’Agenzia delle Entrate.
L'art 2, comma 15 della finanziaria 2009 prevede una proroga fino al 2011
della detrazione ai fini dell'Irpef spettante nella misura del 36%:
a) delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio
edilizio (sono detraibili le spese sostenute dal 1° gennaio 2008 al 31
dicembre 2011, al posto del dicembre 2010 come prevedeva precedentemente la
norma);
b) agli acquirenti o agli intestatari di immobili facenti parte di
fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzione e da
cooperative edilizie (il termine entro il quale devono essere eseguiti gli
interventi è prorogato al 31 didembre 2011 e il termine entro il quale
devono essere alienati o assegnati i beni è differito al 30 giugno 2012);
c) delle agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio
edilizio, per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto (Iva ridotta al
10% per interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su
fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata).
Per richiedere il codice fiscale, bisogna recarsi presso un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate con un documento di riconoscimento; nel caso di un neonato va presentato il certificato di nascita o la relativa autocertificazione del genitore. Ulteriori informazioni sul sito dell'Agenzia delle Entrate.
L'ISEE ( Indicatore di Situazione Economica Equivalente ) è l'indicatore che permette di misurare la condizione economica delle famiglie, tenendo conto del reddito, del patrimonio mobiliare - immobiliare e delle caratteristiche di numerosità e tipologia.
I cittadini che vogliono ottenere l’attestazione del valore ISEE, per richiedere il bonus sulla bolletta elettrica, devono:
1. redigere una dichiarazione sostitutiva unica (DSU), sulla base di un modulo facsimile reperibile presso i Comuni, i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) convenzionati ovvero presso le sedi dell’INPS, contenente informazioni sul proprio nucleo familiare, sui redditi e sul patrimonio di tale nucleo;
2. presentare tale dichiarazione ai Comuni, ai CAF, oppure alle Sedi ed Agenzie INPS presenti sul territorio.
Una volta presentata la dichiarazione, il cittadino riceverà, da parte dei soggetti che hanno ricevuto la dichiarazione sostitutiva (quindi Comuni, CAF e INPS) un'attestazione provvisoria, contenente le informazioni della dichiarazione sostitutiva, gli elementi necessari per il calcolo dell'ISEE, nonché l’indicazione del valore ISEE. Tale attestazione è il documento ISEE necessario per il riconoscimento del bonus.
Per informazioni sul bonus sulla bolletta elettrica sono operativi sia il call center dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ( 800166654 - dal lunedì al venerdì 8:00/18:00 ) sia i siti internet del Ministero dello Sviluppo Economico e/o dell'Autorità stessa.
Gli inquilini per i quali l'immobile preso in affitto costituisce l'abitazione principale, e a condizione che il contratto di locazione sia stato stipulato sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale (c.d. contratti convenzionali ai sensi della legge 431/98), hanno diritto alla seguente detrazione dall'Irpef:
- 495,80 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
- 247,90 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro.
Il lavoratore dipendente che stipula un qualsiasi contratto di locazione di abitazione principale, a seguito di trasferimento della propria residenza nel Comune di lavoro (o in uno di quelli limitrofi), può usufruire, per i primi 3 anni, della seguente detrazione dall'Irpef:
- 991,60 euro se il suo reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
- 495,80 euro se il suo reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro.
Ulteriori informazioni sul sito dell'Agenzia delle Entrate.
Per quel che riguarda le detrazioni fiscali per i contratti di affitto vi veda l'Estratto dell'annuario del contribuente 2008 dell'Agenzia delle Entrate. Attraverso il contact center dell'Agenzia 848.800.444 si è verificato che disposizioni sono le medesime anche per l'anno 2009. Inoltre sulle agevolazioni per gli inquilini, l'Agenzia delle Entrate ha precisato (risoluzione 200/E del 16 maggio) che le detrazioni spettano anche se nel contratto non è richiamata espressamente la legge 431/98. La norma si applica sia ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della legge e automaticamente prorogati, sia a quelli che fanno riferimento a regole non più in vigore.