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Domande&Risposte - Ambiente


Può rivolgersi al Comando Provinciale del Corpo Forestale. Può trovare l'elenco completo sul sito del Corpo Forestale dello Stato.  

Non tutti i materiali per essere recuperati devono essere condotti a speciali impianti di riciclaggio. La raccolta differenziata si può effettuare anche con il compostaggio domestico dei rifiuti organici svolto da chi  ha un giardino nella propria casa di residenza. Circa il 25-30% dei rifiuti delle famiglie  è infatti composto da rifiuti organici come gli scarti di cibo, di frutta e verdura, piante recise, fogliame, sfalci dei prati, erbacce, trucioli ecc.
Il compost è il prodotto finale del processo di trasformazione biologica delle sostanze organiche che dà vita a un fertilizzante naturale molto simile all'humus, utilizzabile per concimare i terreni o i vasi. Per produrre compost a livello domestico si utilizzano i rifiuti organici prodotti in casa o in giardino: avanzi di cucina, verdura, frutta, fondi di the e caffè, resti di cibo cotti e crudi, scarti del giardino, legno di potatura, sfalcio dei prati, foglie secche, altri materiali biodegradabili, carta per alimenti non patinata, segatura e trucioli provenienti da legno non trattato, cenere, piume, pelo, tovaglioli e fazzoletti di carta.
Non si possono invece compostare vetro, pile scariche, tessuti, vernici e altri prodotti chimici, manufatti con parti in plastica o in metallo, liquidi, lattine, legno verniciato, farmaci, carta patinata o stampata, pannolini, avanzi di cibo di origine animale, cibi cotti (in piccole quantità perché potrebbero attrarre animali o insetti) foglie di piante resistenti alla degradazione: in piccole quantità e miscelando con materiali più facilmente degradabili (magnolia, faggio, castagno, aghi di conifere) lettiere per cani e gatti.
La compostiera è il contenitore in cui introdurre i rifiuti organici per produrre il compost. Può essere collocata in un punto ombreggiato del proprio giardino direttamente sul terreno. Il suo utilizzo è semplicissimo e non reca fastidi (cattivi odori, moscerini ecc.). La maturazione del compost avviene in un periodo variabile tra i 3 e i 12 mesi a seconda di come si intende utilizzarlo.
La diffusione del compostaggio domestico permette di ridurre in modo significativo peso e volume dei rifiuti solidi urbani che devono essere trasportati e smaltiti. In numerosi comuni italiani il compostaggio viene pertanto incentivato attraverso uno sconto sulla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ai cittadini che lo praticano; alcuni comuni forniscono anche il composter o ne rimborsano l'acquisto. Di seguito alcuni siti dove è possibile trovare ulteriori informazioni:
per il Comune di Roma, sito dell'AMA dove si possono reperire informazioni su come richiedere la compostiera e la riduzione della Tariffa Rifiuti;
per il Comune di Torino il Numero Verde è: 800-017277. Per tutte le informazioni si può consultare anche il sito dell'AMIAT;
per il Comune di Genova una Delibera Comunale del 2009 incentiva la pratica del compostaggio domestico; si può anche consultare il progetto comunale sul compostaggio domestico 
In linea generale, occorre rivolgersi alle aziende municipalizzate di gestione dei servizi ambientali. Per i piccoli comuni, occorre rivolgersi ai servizi ambientali dei Comuni stessi.

 

La Valutazione d'Incidenza è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso. Tale procedura è stata introdotta dall'articolo 6, comma 3, della direttiva "Habitat" con lo scopo di salvaguardare l'integrità dei siti attraverso l'esame delle interferenze di piani e progetti non direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie per cui essi sono stati individuati, ma in grado di condizionarne l'equilibrio ambientale.
La Valutazione di Incidenza è una procedura valida sia per i progetti (interventi localizzati e puntuali) che per i piani (strumenti di organizzazione territoriale globali e di ampio spettro): in questo modo, la valutazione d'incidenza realizza il duplice obiettivo di analizzare gli interventi (siano essi puntuali o di ampia scala) e, allo stesso tempo, di garantire che ogni singolo sito contribuisca efficacemente allo sviluppo della rete Natura 2000.

In ogni provincia il Genio Civile presidia il territorio per il mantenimento della sicurezza idraulica della rete idrografica principale mediante:
- la sorveglianza ed il monitoraggio, rilasciando concessioni per l'uso delle aree demaniali;
- manutenzioni ed opere di sistemazione per l'integrazione o il ripristino delle difese idrauliche (argini, briglie);
- la verifica della compatibilita' idraulica delle varianti urbanistiche.
Concorre inoltre alla salvaguardia della risorsa idrica rilasciando concessioni di derivazione d'acqua per uso potabile, industriale, irriguo, ecc., volte  a garantire l'uso corretto delle acque e la loro razionale utilizzazione. Ulteriori informazioni sul sito della Regione Veneto.

La tutela delle acque dall’inquinamento e la gestione delle risorse idriche sono disciplinate a livello nazionale dalla Parte Terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., secondo il quale “tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati”.
Secondo l'articolo 74 lettera "g, h, i" del suddetto Decreto Legislativo si intendono: G) per acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche; H) per acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento; I) per acque reflue urbane: il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, e/o di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato.
Tutti gli scarichi di acque reflue devono essere preventivamente autorizzati. Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, servite o meno da impianti di depurazione delle acque reflue urbane, e' definito dalle regioni nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 101, commi 1 e 2. In deroga al comma 1, gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'Autorità d'ambito.
Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue termali e' definito dalle regioni; tali scarichi sono ammessi in reti fognarie nell'osservanza dei regolamenti emanati dal gestore del servizio idrico integrato ed in conformità all'autorizzazione rilasciata dall'Autorità di ambito.
Le regioni disciplinano le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio.
Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione e' presentata alla provincia ovvero all'Autorità d'ambito se lo scarico e' in pubblica fognatura. L'autorità competente provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda. Qualora detta autorità risulti inadempiente nei termini sopra indicati, l'autorizzazione si intende temporaneamente concessa per i successivi sessanta giorni, salvo revoca.
Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, l'autorizzazione e' valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo e' stata tempestivamente presentata. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'articolo 108, il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente. La disciplina regionale di cui al comma 3 può prevedere per specifiche tipologie di scarichi di acque reflue domestiche, ove soggetti ad autorizzazione, forme di rinnovo tacito della medesima.

La maggior parte dei Comuni si dota di un'Ordinanza Comunale ai sensi dell'art 50 del D. L.vo n° 267/2000 per affrontare la questione degli alberi pericolosi o pericolanti. Occorre perciò o rivolgersi agli uffici  comunali di competenza, che, di norma, sono: l'Ufficio Parchi e Giardini (questo Ufficio può avere anche titoli diversi, ad es. "Ufficio Ville e Giardini" a Palermo o l'"Ufficio Giardini" a Roma), se l'albero pericoloso o pericolante è allocato in un'area verde pubblica. Se l'albero pericoloso o pericolante si trova in un'area privata che insiste su un'area pubblica, occorre comunicare all'amministratore del condominio (ad es. con una raccomandata) o al possessore dell'area (nel caso in cui non esista un condominio) di ottemperare all'ordinanza comunale di cui sopra.

I gatti in libertà sono sterilizzati dalla autorità sanitaria competente, cioè la ASL. Ma i gatti in libertà possono anche essere identificati come "colonia di gatti". In questo caso enti e associazioni protezioniste possono, d'intesa con le unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di soppravvivenza. Una colonia di gatti è un gruppo di gatti localizzati in una certa zona che, attraverso una procedura (procedura di registrazione), viene riconosciuto dal comune. Questa procedura  garantisce una protezione maggiore, nel senso che nessuno ha il diritto di spostarli da quel luogo. I gatti delle colonie possono così essere sterilizzati gratuitamente nelle ASL. La materia è regolata dalla legge 14 agosto 1991, n. 281.

La materia è regolamentata dalla Decreto Legislativo 152 del 2006.
Per prima cosa, occorre determinare se si tratta di "abbandono di rifiuti" o di "discarica abusiva". La differenza tra il semplice abbandono di rifiuti e la discarica abusiva sta, secondo la prevalente giurisprudenza, nel fatto che il primo è assolutamente occasionale, il secondo ripetuto e abituale.
Nel caso di abbandono di rifiuti, l’articolo 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale) vieta "l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo", e "l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee". Chi non rispetti la norma è punito "con la sanzione amministrativa pecuniaria da 105 a 620 euro", nel caso di rifiuti pericolosi e ingombranti; da 25 a 155 euro, negli altri casi (articolo 255).
Nel caso di discarica abusiva, l’articolo 256, punisce "l’attività di raccolta, trasporto, recupero , smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti" senza autorizzazione. Si tratta, in questo caso, di un reato penale, punito con l’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 2.600 a 26.000 euro, nel caso di rifiuti pericolosi; con l’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da 2.600 a 26.000 euro, negli altri casi.
Se ci si imbatte in un deposito di rifiuti o in una vera e propria discarica abusiva, si può fare una segnalazione (con raccomandata con avviso di ricevimento) alla Procura della Repubblica, al Sindaco e, se i rifiuti si trovano all'esterno del centro abitato, anche alla Provincia, se possibile allegando alcune fotografie. Da questo momento, il Sindaco (o il Presidente della Provincia) è tenuto a provvedere entro 30 giorni, o almeno, entro lo stesso termine, a rispondere alla segnalazione, per esporre le ragioni del ritardo. Se non lo fa, è colpevole del reato di omissione di atti d’ufficio (art. 328 del codice penale), punibile con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1.032 euro. Quindi, si può mandare un esposto alla Procura della Repubblica competente, nei confronti del sindaco (o del Presidente della Provincia) inadempiente. La Procura è obbligata ad avviare l'azione penale.

 

I cittadini hanno il dovere di comunicare la presenza di amianto - o il sospetto della presenza di amianto - in qualsiasi forma (compatta o friabile) negli edifici, impianti o luoghi pubblici o privati. Devono darne notizia all'ASL competente oppure all'Ufficio Amianto del Comune (Uff. Ecologia). Altre informazioni sul sito ISPESL e sul sito dell'ARPAT.

Per poter operare, il Verificatore Ambientale deve essere accreditato, cioè devono essergli riconosciute formalmente la competenza, l'indipendenza e la capacità, requisiti richiesti dal Regolamento CE n. 761/01 nell'Allegato V.
Possono richiedere l'accreditamento sia le organizzazioni, sia i singoli professsionisti che potranno operare in modo autonomo. L'accreditamento consente ai Verificatori Ambientali di svolgere la loro attività in tutti gli stati membri della UE e dell'EEA (European Economic Area).
L'istruttoria tecnica per l'accreditamento e/o per l'estensione della sua portata (in relazione ai codici NACE) è condotta dall'APAT (oggi ISPRA) che svolge altresì una sorveglianza periodica sulle attività dei verificatori accreditati in Italia e su quelli che si notificano da altro Stato membro dell'UE. Ulteriori informazioni sul sito dell'ISPRA.

Sul Portale dei Parchi Italiani di Federparchi è possibile trovare l'elenco dei parchi nazionali, regionali,  delle aree marine protette, delle riserve statali e regionali.

Il Sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS = Eco-Management and Audit Scheme) è un sistema ad adesione volontaria per le imprese e le organizzazioni che desiderano impegnarsi a valutare e migliorare la propria efficienza ambientale. La registrazione, ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento CE 761/2001 (Reg. EMAS), può essere richiesta da qualsiasi organizzazione che rientri tra le possibili entità registrabili di cui alla Decisione CE 681/01 – Allegato 1, che operi sul territorio nazionale e che sia in possesso di una dichiarazione ambientale convalidata da un verificatore ambientale, accreditato per il codice NACE relativo alle attività dell’organizzazione richiedente. Per ottenere la registrazione, l’organizzazione deve presentare la richiesta al Comitato – Sezione EMAS Italia.
Per ulteriori approfondimenti e informazioni è possibile consultare il sito dell'ISPRA dove sono presenti le informazioni relative alla procedura, l'elenco dei riferimenti regionali  cui rivolgersi (Rete EMAS) e degli incentivi previsti nelle diverse regioni (Incentivi e agevolazioni).

 

L'Ecolabel è il marchio do cerificazione ambientale dei prodotti, che l'Unione Europea ha assegnato ad oggi ad un elenco di 26 categorie di prodotti, selezionati da organismi indipendenti. L'ente controllore è il Comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica (CUEME), con il sostegno della Commissione europea e di tutti gli Stati membri dell'Unione europea.
Il marchio Ecolabel si riconosce dal simbolo del fiore ed è nato per aiutare i consumatori europei a scegliere prodotti -e servizi- più rispettosi dell'ambiente (elettrodomestici, apparecchiature ufficio, strutture ricettive turistiche, ecc.). Non vi rientrano i prodotti alimentari e farmaceutici. L'elenco completo è sul sito di Ecolabel  e, per l'Italia, sul sito dell'Agenzia Nazionale per la protezione Ambientale, ex APAT, oggi ISPRA.

Le Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) o, per le Provincie autonome, le Agenzie Provinciali per la Protezione dell' Ambiente (APPA), che sono lo strumento operativo sul territorio delle regioni, sono preposte a fornire  questo tipo di informazione.  Le installazioni di tali impianti sono autorizzate dal Comune, previa valutazione dell'impatto elettromagnetico sul territorio circostante da parte delle ARPA/APPA.
Le funzioni di vigilanza e controllo sanitari e ambientali spettano - secondo l'art.14 della legge 36/2001 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" - alle Amministrazioni comunali (e provinciali)  che effettuano le opportune verifiche e che si avvalgono del supporto tecnico delle Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) o, per le Provincie autonome, delle Agenzie Provinciali per la Protezione dell' Ambiente (APPA). Ulteriori informazioni sul sito dell'ISPRA.

Sul sito dell'ISPRA sono presenti i rapporti rifiuti annuali. Ogni anno viene presentato un quadro completo sul ciclo di gestione dei rifiuti in Italia, dalla fase di raccolta allo smaltimento, sia per i rifiuti urbani sia per quelli speciali.
Per avere informazioni più dettagliate è necessario rivolgersi alle Regioni e alle Province che dispongono dell’elenco completo delle discariche presenti sul loro territorio.

Le funzioni ispettive sono svolte dalle Province avvalendosi delle strutture delle ARPA, dai Comuni, dal comando dei Carabinieri, dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia.
Le funzioni di controllo e verifica fonometrica sono svolte da ARPA.
A riguardo, infatti, se un cittadino lamenta disturbo per eccessivo rumore deve rivolgersi al Comune di appartenenza - settore ambiente con un’esposto/segnalazione inquinamento acustico, dettagliando orari e tipologia di rumore, e chiedendo l'intervento dell'ARPA della sua regione per effettuare i rilievi fonometrici di controllo.
Ai fini della tutela dall’inquinamento acustico la Legge Quadro n.447 del 26 ottobre 1995 stabilisce i princìpi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'art.117 della Costituzione Italiana, introducendo anche alcuni strumenti a carattere preventivo. Sul sito di ISPRA il sistema delle Agenzie Ambientali.

La vigilanza sull'applicazione delle leggi sulla caccia (L.157/92 Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio, coordinata con la Legge 3 ottobre 2002 n. 221) è affidata a: Guardie Venatorie della Provincia, Carabinieri, Corpo Forestale dello Stato, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Municipale, Guardie volontarie venatorie delle associazioni ambientaliste e di quelle venatorie. Il cittadino può denunciare gli illeciti penali ed amministrativi a ciascuno dei corpi sopra elencati.
In sintesi, fra le principali regole della caccia vi sono:
-  Distanze dalle case. La caccia è vietata per una distanza di 100 metri da case, fabbriche, edifici adibiti a posto di lavoro. E' vietato sparare in direzione degli stessi da distanza inferiore di 150 metri.
- Distanze da strade e ferrovie. La caccia è vietata per una distanza di 50 metri dalle strade (comprese quelle comunali non asfaltate) e dalle ferrovie. E' vietato sparare in direzione di esse da distanza inferiore a 150 metri.
- Distanze da mezzi agricoli. La caccia è vietata a una distanza inferiore di 100 metri da macchine agricole in funzione.
- Distanze da animali domestici. La caccia nei fondi con presenza di bestiame è consentita solo ad una distanza superiore a metri 100 dalla mandria, dal gregge o dal branco.
- Mezzi vietati di caccia. Reti, trappole, tagliole, vischio, esche e bocconi avvelenati, lacci, archetti, balestre, gabbie trappola.
- Giorni vietati. Martedì e venerdì sono giorni di assoluto silenzio venatorio anche se festivi.
- Violazione di domicilio. L'articolo 614 del codice penale "Violazione di domicilio" punisce chi si introduce nei giardini e nelle pertinenze delle abitazioni civili.
- Disturbo delle persone. L'articolo 659 del codice penale "Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone" punisce chi con rumori molesti disturba le occupazioni o il riposo delle persone.
- Spari nei pressi delle abitazioni. L'art. 703 del codice penale "Accensioni ed esplosioni pericolose" punisce penalmente chi in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara con armi da fuoco.

Nell’art. 15 comma 3 della legge n. 157/1992 “Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio” si indica che “il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l’esercizio dell’attività venatoria deve inoltrare, entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico venatorio, al Presidente della Giunta regionale richiesta motivata ai sensi dell’’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla stessa è esaminata entro sessanta giorni.”
Inoltre, nel comma 7 del medesimo art. 15 si afferma che “l’esercizio venatorio è comunque vietato in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione (fra i quali coltivazioni erbacee da seme, frutteti specializzati, vigneti ed uliveti fino alla data del raccolto, coltivazioni di soia, riso e mais per la produzione di seme) o in quelli individuati dalle Regioni, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale.
E infine il comma 8 dell’art. 15  stabilisce che “l’esercizio venatorio è vietato nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,20, o da corsi d’acqua perenni il cui letto abbai profondità di almeno 1,50 metri e larghezza di almeno 3 metri.

E' possibile verificare l'esistenza di fenomeni franosi nella propria area territoriale consultando la banca dati online predisposta dal Dipartimento Difesa del Suolo - Servizio Geologico Nazionale dell'ISPRA (Istituto per la Protezione e Ricerca Ambientale).
Per maggiori informazioni è comunque consigliabile di rivolgersi alla competente Autorità di Bacino, organo istituzionalmente preposto alla raccolta e censimento dei fenomeni franosi. Per verificare l'appartenenza ad una determinata Autorità di Bacino, si può telefonare all'Assessorato Ambiente della propria regione di residenza. Ulteriori informazioni sulla BANCA DATI SINANET- ISPRA

Il sito internet del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali consente di conoscere in tempo reale i tratti di costa in Italia in cui è vietata la balneazione per inquinamento o per altri motivi, quali la presenza di parchi marini, zone militari, porti, aeroporti, ecc., facendo una ricerca per Regione, Provincia o Comune. L’aggiornamento avviene sulla base delle ordinanze dei Sindaci, i quali rendono esecutivi i divieti di balneazione emessi dalle Regioni competenti per territorio. 
Le ordinanze comunali vengono tempestivamente inviate al Ministero della Salute che provvede alla loro pubblicazione on line. Sul sito del Ministero è possibile consultare la banca dati on line per Regioni, Province e Comuni.