Gli ambiti di intervento del Difensore Civico devono essere valutati in base alla normativa regionale che lo istituisce. Tuttavia è possibile indicare alcuni punti comuni (che andranno, però, verificati confrontandoli con il puntuale dettato normativo).
Al Difensore civico si può chiedere di essere tutelati nei propri interessi, che si ritengono lesi da atti, fatti o comportamenti di “cattiva amministrazione” posti in essere da uffici e servizi della pubblica amministrazione, mediante qualsiasi atto, fatto o comportamento che abbia violato, trascurato, compromesso interessi legittimi del cittadino.
Spettano, inoltre, al Difensore civico le iniziative di mediazione e di conciliazione dei conflitti con la finalità di rafforzare la tutela dei diritti delle persone e, in particolare, per la protezione delle categorie di soggetti socialmente deboli.
Al Difensore civico, infine, si può chiedere che riesamini provvedimenti di diniego, anche taciti, di accesso ai documenti amministrativi opposti da un ufficio o servizio pubblico. Si ha diniego tacito di accesso quando siano trascorsi trenta giorni dalla presentazione dell’istanza di accesso e la pubblica amministrazione non abbia fornito risposta.