Chi vince una causa di tipo civile ha diritto al rimborso di tutte le spese sostenute (spese legali e altro)?
In materia di spese processuali nel nostro ordinamento giuridico vige il principio secondo cui le spese seguono la soccombenza: la parte sconfitta nel giudizio sopporta le spese che ha sostenuto e rimborsa quelle sofferte dall’altra, tranne quelle eccessive e superflue (ai sensi dell'art. 92 del codice di procedura civile primo comma). Questo principio è sancito dall’art. 91 del codice di procedura civile (c.p.c.) che stabilisce al primo comma: "Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa". Tuttavia, l'art. 92 prevede la possibilità per il giudice di "compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti" nel caso di "soccombenza reciproca" o quando "concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione". In questi casi si ha la compensazione totale o parziale delle spese, per cui ciascuna parte deve pagare le proprie spese processuali, in tutto o in parte. Inoltre, "se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione" (art.92 terzo comma). Infine, è da segnalare che qualora vi sia stata una proposta di conciliazione, il giudice "se accoglie la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 92."
Aggiornata il 11/03/2010 da Formez