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Domanda&Risposta

Permesso di costruire

Domanda

Quando è obbligatorio richiedere il permesso di costruire e come fare per ottenerlo?

Risposta

Il permesso di costruire è stato introdotto dal Testo Unico dell'Edilizia (D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001), in sostituzione della vecchia Concessione Edilizia, che a sua volta aveva sostituito la Licenza Edilizia nel 1977. Il permesso viene richiesto al Comune di competenza, quando si intendono realizzare interventi edilizi di notevole rilevanza, come: 

a) gli interventi di nuova costruzione. Secondo il Testo unico sull'edilizia sono da considerarsi tali: 

  • la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente;

  • gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune; la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo non edificato;

  • l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione; l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;

  • gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale;

  • la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;

b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;

c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino modifiche (cioè aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso). Solo per questi interventi è prevista la possibilità di utilizzare la Denuncia di inizio attività (Dia) in alternativa al permesso di costruire.
La scelta del committente e/o del professionista incaricato di attuare mediante Dia interventi di norma assoggettati a permesso di costruire non comporta variazioni rispetto alle connotazioni proprie del permesso di costruire, con la sua onerosità e la rilevanza penale in caso di abusi.
E' inoltre salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di interventi sottoposti a semplice denuncia di inizio attività (Dia). In questo caso il termine per il rilascio è di sessanta giorni.

La domanda va presentata da chi è titolare di un diritto reale (proprietà, usufrutto, uso, servitù, ecc.) sul bene (area o fabbricato) oggetto del permesso di costruire, ovvero di un diritto personale compatibile con l'intervento da realizzare (es. rapporto di locazione - conduzione). Il diritto deve essere compatibile con la natura dell'intervento richiesto nel permesso di costruire.
Per informazioni, il richiedente, il proprietario o un tecnico abilitato per conto della proprietà, possono rivolgersi negli orari stabiliti al tecnico responsabile del Settore Edilizia Privata del Comune in cui si trova l’immobile.

Documentazione da presentare: domanda redatta su apposito modello compilato e bollato secondo il valore vigente. Il modello, a cui sono allegate le istruzioni per la compilazione e l’elenco degli elaborati grafici da produrre in relazione all'intervento richiesto e al Regolamento edilizio, va richiesto presso l'ufficio Settore Edilizia Privata del Comune in cui si trova l’immobile. 

La documentazione per il permesso di costruire va presentata direttamente presso gli uffici del Settore Edilizia Privata del Comune in cui si trova l’immobile, che ne verificano la completezza formale. Viene ricevuta e protocollata immediatamente e viene rilasciata attestazione di ricevuta. L'attestazione è valida come comunicazione di avvio del procedimento.

Il permesso di costruire viene rilasciato previa istruttoria tecnica e acquisizione, se necessario, dei pareri di altri Settori o Enti.
Il cittadino deve rispondere ad eventuali richieste dell'ufficio incaricato dell'istruttoria, questo perché l'ufficio possa procedere con la richiesta. 
L'approvazione della domanda è notificata al richiedente e al progettista.
Il ritiro del permesso di costruire deve avvenire entro 120 giorni dalla data di notifica di accoglimento, rivolgendosi al Comune di competenza, pena la decadenza.
Il permesso di costruire è rilasciato dal dirigente responsabile nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli strumenti urbanistici.

Tempi per il rilascio del permesso: entro 120 giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento formula una proposta di provvedimento. Il provvedimento finale, notificato all'interessato, è adottato dal dirigente entro ulteriori quindici giorni dalla proposta.
I termini sono sospesi nel caso il responsabile del procedimento richieda modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario oppure documenti che integrino o completino la documentazione presentata.
Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto, impugnabile in sede giurisdizionale.

Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare i tre anni dall'inizio dei lavori. Entrambi i termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso.

Aggiornata il 06/04/2010 da Formez

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