Nell'ambito della ristrutturazione edilizia si applica una diversa percentuale per l'Iva agevolata sui lavori ordinari rispetto a quelli straordinari?
Può trovare le informazioni di suo interesse nella guida fiscale pubblicata dall'Agenzia delle Entrate "Ristrutturazioni edilizie: agevolazioni fiscali", in cui è spiegato che per effetto della proroga disposta dalla legge Finanziaria per il 2008, sugli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il recupero del patrimonio edilizio a prevalente destinazione abitativa effettuati fino al 31 dicembre 2010, si applica l’aliquota Iva agevolata del 10 per cento.
L’aliquota agevolata è applicabile sia alle prestazioni di lavoro che alla fornitura di materiali e di beni, purché, questi ultimi, non costituiscano una parte significativa del valore complessivo della prestazione. I beni significativi sono stati espressamente individuati dal D.M. del 29 dicembre 1999.
Si tratta di:
Su tali beni l’aliquota agevolata del 10% si applica solo fino alla concorrenza della differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni significativi. Per destinazione abitativa privata si intende riferirsi alle abitazioni adibite a dimora di privati. Non si può applicare l’Iva agevolata al 10 per cento:
Aggiornata il 15/07/2010 da Formez