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Domanda&Risposta

Ristrutturazione edilizia: Iva agevolata per lavori ordinari e straordinari

Domanda

Nell'ambito della ristrutturazione edilizia si applica una diversa percentuale per l'Iva agevolata sui lavori ordinari rispetto a quelli straordinari?

Risposta

 Può trovare le informazioni di suo interesse nella guida fiscale pubblicata dall'Agenzia delle Entrate "Ristrutturazioni edilizie: agevolazioni fiscali", in cui è spiegato che per effetto della proroga disposta dalla legge Finanziaria per il 2008, sugli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il recupero del patrimonio edilizio a prevalente destinazione abitativa effettuati fino al 31 dicembre 2010, si applica l’aliquota Iva agevolata del 10 per cento.

L’aliquota agevolata è applicabile sia alle prestazioni di lavoro che alla fornitura di materiali e di beni, purché, questi ultimi, non costituiscano una parte significativa del valore complessivo della prestazione. I beni significativi sono stati espressamente individuati dal D.M. del 29 dicembre 1999.

Si tratta di:

  • ascensori e montacarichi;
  • infissi esterni e interni;
  • caldaie;
  • video citofoni;
  • apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
  • sanitari e rubinetteria da bagni;
  • impianti di sicurezza.

Su tali beni l’aliquota agevolata del 10% si applica solo fino alla concorrenza della differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni significativi. Per destinazione abitativa privata si intende riferirsi alle abitazioni adibite a dimora di privati. Non si può applicare l’Iva agevolata al 10 per cento:

  • ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori;
  • ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente;
  • alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio;
  • alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori. In tal caso la ditta subappaltatrice deve fatturare con Iva al 20 per cento alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l’Iva al 10 percento, se ricorrono i presupposti per farlo. 

Aggiornata il 15/07/2010 da Formez

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