Sono un'insegnante e sono coniugata con un militare, ho diritto ad essere impiegata presso una scuola sita nella sede di servizio di mio marito?
L’art. 1 comma 5. della legge 100 del 10/03/1987 recita quanto segue “Il coniuge convivente del personale militare di cui al comma 1 che sia impiegato di ruolo in una amministrazione statale ha diritto, all'atto del trasferimento, ad essere impiegato, in ruolo normale, in soprannumero e per comando, presso le rispettive amministrazioni site nella sede di servizio del coniuge, o, in mancanza, nella sede più vicina.”
L’art 48 comma 5 del CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE COMPARTO SCUOLA recita quanto segue. “In sede di contrattazione decentrata nazionale verranno inoltre definite le modalità di applicazione delle agevolazioni previste dall'art. 33 della legge n. 104 del 1992 per i docenti portatori di handicap ovvero che siano familiari di portatori di handicap e dalla legge n. 100 del 1987 per i coniugi conviventi dei militari e del personale cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza.”
La legge 100/1987 trova quindi modalità di applicazione nel Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la
mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2006/2007.
Il punto VI dell’art. 7 recita quanto segue: “In base al disposto dell'art. 1, 5° comma, legge 10.3.1987, n. 100, dell'art. 10, 2° comma, del D.L. n. 325/87, convertito con modificazioni nella legge n. 402/87, dell’art.
17, legge 28.07.1999 n. 266 e 12 dell’art. 2, legge 29/03/2001 n. 86, il personale scolastico coniuge convivente rispettivamente del personale militare cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza e che si
trovi nelle condizioni previste dalle citate norme, ha titolo, nell'ambito della fase dei trasferimenti intercomunali, alla precedenza nel trasferimento ai comuni richiesti a condizione che la prima preferenza espressa
nel modulo domanda si riferisca alla sede nella quale é stato trasferito d'ufficio il coniuge, ovvero abbia eletto domicilio all’atto del collocamento in congedo, in mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili, al
comune vicino. Analoga precedenza é loro riconosciuta, nella fase dei trasferimenti interprovinciali ai fini del trasferimento nella provincia ed alle sedi residue dopo i trasferimenti nell'ambito di tale provincia. Tale
precedenza, pertanto, non si applica alla prima fase dei trasferimenti ed alla mobilità professionale. Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda ed
allegare la documentazione prevista al successivo art. 9. I beneficiari di tale precedenza, nel solo caso di trasferimento d’ufficio del coniuge, possono presentare domanda di movimento oltre i termini previsti dalle
presenti disposizioni nel caso in cui il trasferimento del coniuge avvenga dopo la scadenza di detti termini…”
Aggiornata il 28/07/2010 da Formez