A chi ci si deve rivolgere per avere un contributo per eliminare barriere architettoniche in un'abitazione privata?
La Legge del 9 gennaio 1989, n. 13 reca le disposizioni per favorire il superamento e l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati già
esistenti per garantire una maggiore accessibilità, fruibilità e vivibilità degli spazi edificati a coloro che soffrono di una ridotta o impedita capacità motoria attraverso la concessione di contributi.
La modulistica relativa alla domanda di concessione del contributo è disponibile presso i servizi sociali di ogni Comune.
Ai sensi dell’ art.11 comma 1 della legge 13/89 gli interessati debbono presentare domanda al Sindaco del Comune in cui è ubicato l’alloggio oggetto dell’intervento entro il 1° marzo di ciascun anno. La domanda deve
essere presentata dal portatore di handicap (ovvero da chi ne esercita la tutela o la potestà) per l'immobile nel quale egli ha la residenza abituale e deve riguardare opere non ancora realizzate.
I Comuni entro il 31 marzo di ogni anno (art.11, comma 4 della L.13/89) comunicano alla Regione il fabbisogno di contributo tenendo conto di tutte le domande pervenute entro il 1° marzo, comprese quelle degli anni
precedenti che risultano totalmente insoddisfatte o parzialmente soddisfatte.
Per maggiori informazioni sui contributi:
Handylex - Contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche
Aggiornata il 06/01/2010 da Formez